Beni confiscati ad organizzazioni criminali

Servizi e ricerca nel sito

Ti trovi in: Home : Documentazione : Normativa :

Nomina del Commissario

D.P.R. 31 dicembre 2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere ed, in particolare, l'art. 2-decies, come sostituito dal comma 20 dell'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94;

VISTO l'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1 come modificato dall'art. 15, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

VISTO l'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

TENUTO CONTO delle molteplici problematiche connesse alla destinazione e gestione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, anche in relazione alle disposizioni della predetta legge n. 296 del 2006;

VISTI i propri decreti in data 6 novembre 2007 e 20 gennaio 2009, con i quali il dott. Antonio Maruccia è stato, rispettivamente, nominato e confermato fino al 5 novembre 2009 Commissario straordinario di Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2007, 28 agosto 2008 e, da ultimo, 6 luglio 2009, con i quali è stata istituita e modificata la struttura di suppporto alle attività del Commissario predetto;

CONSIDERATO il permanere della necessità di assicurare lo svolgimento delle rilevanti attività amministrative connesse all'organo commissariale del Governo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 dicembre 2009, con la quale è stato disposto il collocamento fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del prefetto dott. Alberto Di Pace per lo svolgimento dell'incarico di Commissario straordinario di Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri,

 

DECRETA:

Art. 1

1. Il prefetto dott. Alberto Di Pace, è nominato, per la durata di un anno con decorrenza 24 dicembre 2009, Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, ivi comprese le ipotesi di confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni ed integrazioni, e con i poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Commissario straordinario, per le finalità sopra indicate:

a)    assicura il coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla destinazione ed alla gestione dei beni confiscati, anche con facoltà di convocare conferenze di servizi e di emanare direttive e atti d'impulso agli enti e agli organi competenti per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari alla sollecita definizione delle procedure, alla corretta gestione dei beni confiscati, alla effettiva destinazione e al proficuo utilizzo degli stessi;

b)    assicura il coordinamento operativo tra le suddette amministrazioni ed i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni confiscati, ai sensi degli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, anche per l'individuazione di soluzioni di problematiche generali inerenti la gestione e la destinazione dei beni, compiendo a tal fine analisi e studi;

c)    promuove l'adozione di provvedimenti amministrativi per assicurare la proficua gestione dei beni confiscati e l'effettività della loro destinazione sociale, anche attraverso protocolli e intese con i soggetti pubblici e privati interessati, finalizzati ad assicurare le risorse necessarie alla valorizzazione e allo sviluppo dei beni, anche mediante il loro inserimento nei programmi di sviluppo economico in sede locale e nazionale, con l'adozione di appositi progetti e, altresì, promuovendo iniziative per la formazione professionale dei soggetti interessati alle procedure di destinazione e alla gestione dei beni;

d)    promuove intese con le Autorità giudiziarie competenti al fine di raccordare i procedimenti amministrativi di destinazione con i procedimenti giudiziari limitatamente alla fase del sequestro e della confisca non definitiva dei beni ed, altresì, al fine di ricomprendere nelle iniziative di cui al punto c), i beni medesimi e di porre a disposizione degli organi dell'amministrazione giudiziaria ogni risorsa onde assicurare una proficua gestione economica dei beni, nel rispetto di ogni prerogativa dell'Autorità giudiziaria;

e)    formula proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le modifiche e le integrazioni alle procedure amministrative e alla normativa vigente, disciplinanti la destinazione e la gestione dei beni confiscati, al fine di rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa;

f)    procede al monitoraggio dei beni confiscati in collaborazione con le amministrazioni competenti.

3. ll Commissario straordinario riferisce semestralmente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolino la loro proficua attuazione.

 

Art. 2

1. Il Commissario straordinario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di una apposita struttura posta alle sue dirette dipendenze, composta da un dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri di prima fascia, ovvero con incarico di funzione dirigenziale generale, e da quindici unità di personale tecnico ed amministrativo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2007, 28 agosto 2008 e, da ultimo, 6 luglio 2009, è stata definita la struttura organizzativa di supporto delle attività del Commissario straordinario, le cui risorse finanziarie sono assegnate ad apposito capitolo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Commissario si avvale, altresì, di tre esperti a titolo oneroso, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

 

Art. 3

1. Con successivo decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, é determinato il compenso spettante al Commissario straordinario.

 

Art. 4

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà comunicato alle Camere e alla Gazzetta Ufficiale.

Piede pagina