IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
VISTA la legge 20
luglio 2004, n. 215;
VISTA la legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, recante
disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso,
anche straniere ed, in particolare, l'art. 2-decies, come
sostituito dal comma 20 dell'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n.
94;
VISTO l'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive
modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1 come
modificato dall'art. 15, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n.
99;
VISTO l'articolo 65
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
dall'articolo 1, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
VISTA la legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
TENUTO CONTO delle
molteplici problematiche connesse alla destinazione e gestione dei
beni confiscati ad organizzazioni criminali, anche in relazione
alle disposizioni della predetta legge n. 296 del 2006;
VISTI i propri
decreti in data 6 novembre 2007 e 20 gennaio 2009, con i quali il
dott. Antonio Maruccia è stato, rispettivamente, nominato e
confermato fino al 5 novembre 2009 Commissario straordinario di
Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad
organizzazioni criminali;
VISTI i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2007, 28
agosto 2008 e, da ultimo, 6 luglio 2009, con i quali è stata
istituita e modificata la struttura di suppporto alle attività del
Commissario predetto;
CONSIDERATO il
permanere della necessità di assicurare lo svolgimento delle
rilevanti attività amministrative connesse all'organo commissariale
del Governo;
VISTA la delibera
del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 dicembre
2009, con la quale è stato disposto il collocamento fuori ruolo
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del prefetto dott.
Alberto Di Pace per lo svolgimento dell'incarico di Commissario
straordinario di Governo per la gestione e la destinazione dei beni
confiscati ad organizzazioni criminali;
SULLA PROPOSTA del
Presidente del Consiglio dei Ministri,
DECRETA:
Art. 1
1. Il prefetto
dott. Alberto Di Pace, è nominato, per la durata di un anno
con decorrenza 24 dicembre 2009, Commissario straordinario del
Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad
organizzazioni criminali, ivi comprese le ipotesi di confisca di
cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni ed integrazioni, e
con i poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
2. Il Commissario
straordinario, per le finalità sopra indicate:
a) assicura il coordinamento
operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla
destinazione ed alla gestione dei beni confiscati, anche con
facoltà di convocare conferenze di servizi e di emanare direttive e
atti d'impulso agli enti e agli organi competenti per l'adozione
dei provvedimenti amministrativi necessari alla sollecita
definizione delle procedure, alla corretta gestione dei beni
confiscati, alla effettiva destinazione e al proficuo utilizzo
degli stessi;
b) assicura il coordinamento
operativo tra le suddette amministrazioni ed i soggetti cui è
devoluta la gestione dei beni confiscati, ai sensi degli articoli
2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, anche per
l'individuazione di soluzioni di problematiche generali inerenti la
gestione e la destinazione dei beni, compiendo a tal fine analisi e
studi;
c) promuove l'adozione di
provvedimenti amministrativi per assicurare la proficua gestione
dei beni confiscati e l'effettività della loro destinazione
sociale, anche attraverso protocolli e intese con i soggetti
pubblici e privati interessati, finalizzati ad assicurare le
risorse necessarie alla valorizzazione e allo sviluppo dei beni,
anche mediante il loro inserimento nei programmi di sviluppo
economico in sede locale e nazionale, con l'adozione di appositi
progetti e, altresì, promuovendo iniziative per la formazione
professionale dei soggetti interessati alle procedure di
destinazione e alla gestione dei beni;
d) promuove intese con le
Autorità giudiziarie competenti al fine di raccordare i
procedimenti amministrativi di destinazione con i procedimenti
giudiziari limitatamente alla fase del sequestro e della confisca
non definitiva dei beni ed, altresì, al fine di ricomprendere nelle
iniziative di cui al punto c), i beni medesimi e di porre
a disposizione degli organi dell'amministrazione giudiziaria ogni
risorsa onde assicurare una proficua gestione economica dei beni,
nel rispetto di ogni prerogativa dell'Autorità giudiziaria;
e) formula proposte al
Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le modifiche e le
integrazioni alle procedure amministrative e alla normativa
vigente, disciplinanti la destinazione e la gestione dei beni
confiscati, al fine di rendere più snella ed efficace l'azione
amministrativa;
f) procede al
monitoraggio dei beni confiscati in collaborazione con le
amministrazioni competenti.
3. ll Commissario
straordinario riferisce semestralmente al Presidente del
Consiglio dei Ministri sull'andamento delle iniziative, sui loro
effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolino la loro
proficua attuazione.
Art. 2
1. Il Commissario
straordinario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di una
apposita struttura posta alle sue dirette dipendenze, composta da
un dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri
di prima fascia, ovvero con incarico di funzione dirigenziale
generale, e da quindici unità di personale tecnico ed
amministrativo.
2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2007, 28
agosto 2008 e, da ultimo, 6 luglio 2009, è stata definita
la struttura organizzativa di supporto delle attività del
Commissario straordinario, le cui risorse finanziarie sono
assegnate ad apposito capitolo istituito nel bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il
Commissario si avvale, altresì, di tre esperti a titolo oneroso, da
nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303.
Art. 3
1. Con successivo
decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, é determinato il
compenso spettante al Commissario straordinario.
Art. 4
1. Gli
oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto gravano sui
pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto
è inviato ai competenti organi di controllo e sarà comunicato alle
Camere e alla Gazzetta
Ufficiale.