L. 31 maggio 1965, n. 575.
Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo
mafioso, anche straniere.
ART. 1
La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad
associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad
altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono
finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle
associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno
dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo
12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356.
ART. 2
1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono
essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della
Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il
preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel
comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al
terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e successive modificazioni.
2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona
risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, il
questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della
sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto
comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le
disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del
medesimo articolo 4.
3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione
delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente
legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal
procuratore della Repubblica di cui al comma 1.
ART. 2-bis
1. Il procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma
1, il direttore della Direzione investigativa antimafia, o il
questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di
una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di
finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di
vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti
indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica
sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché,
avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria,
ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi
soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.
2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di
licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni
all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese
le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se
beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o
erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità
europee.
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge,
dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto
con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle
persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni,
del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in
tutto o in parte, direttamente o indirettamente.
4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede
debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter
vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della
Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o
il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del
tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione
di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della
fissazione dell'udienza.
5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato
entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente
disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro
trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui
al quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono
intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma
dello stesso articolo 2-ter.
6. Il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione
investigativa antimafia e il questore possono richiedere,
direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad
ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni
tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai
fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi
precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica
o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità
di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura
penale.
6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono
essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di
prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità
sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento
della richiesta della misura di prevenzione. Le misure patrimoniali
possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto
proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga
nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi
o comunque degli aventi causa.
ART. 2-ter
Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone
indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può
procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma
dell'articolo precedente.
Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22
maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con
decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui
confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre,
direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta
sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica
svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha
motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività
illecite o ne costituiscano il reimpiego (14). A
richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2,
comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, del
questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a
norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro
è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e
perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni
successivi.
Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale
dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui
confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la
legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica
o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di
attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Nel caso di
indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche
successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro;
tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento
motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e
di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto
delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia
cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto
compatibili.
Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la
proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando
risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei
quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o
indirettamente.
Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi
sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire
nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore,
nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di
consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni
elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.
I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere
adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui
all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione
investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le
condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione,
ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso
tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme
previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni
di cui al precedente comma.
Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della
persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il
procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato,
su proposta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2,
comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o
del questore competente per il luogo di ultima dimora
dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti
di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo
di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne
costituiscano il reimpiego.
Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o
proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di
sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.
In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti
anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento
penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata
dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli
stessi beni in sede penale.
Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di
prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di
eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca
su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o
altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i
beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti
legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in
buona fede.
La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto
nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei
successori a titolo universale o particolare, entro il termine di
cinque anni dal decesso.
Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo
dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per
interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del
soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre
la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello
stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente
intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la
confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di
disposizione.
Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si
presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso,
effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di
prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del
coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti
entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o
fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della
misura di prevenzione.
ART. 2-quater
1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli seguenti è
eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, per il sequestro preventivo.
ART. 2-quinquies
[Le spese relative al sequestro eseguito ai sensi dell'articolo
2-quater sono anticipate dallo Stato, secondo le norme previste
dalla tariffa in materia, approvata con regio decreto 23 dicembre
1865, n. 2701, senza diritto al recupero nel caso in cui non segua
l'applicazione della misura di prevenzione].
[I beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'articolo 2-ter
sono devoluti allo Stato; si osservano, in quanto applicabili, le
norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al
regio decreto 28 maggio 1931, n. 602].
Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma
dell'articolo 3-bis sono anticipate dall'interessato ai sensi
dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368;
quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello
stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme
previste dalla tariffa in materia civile, approvata con R.D. 23
dicembre 1865, n. 2700.
Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta
spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7
febbraio 1979, n. 59.
ART. 2-sexies
1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro
previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice
delegato alla procedura e affida all'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata l'amministrazione
giudiziaria. L'Agenzia viene immessa nel possesso dei beni
sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria.
L'Agenzia ha il compito di provvedere alla custodia, alla
conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel
corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se
possibile, la redditività dei beni. Al fine di consentire la
verifica dell'andamento dell'amministrazione l'Agenzia trasmette al
tribunale periodiche relazioni.
2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona
sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti
indicati nell'art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
quando ricorrano le condizioni ivi previste. L'Agenzia può farsi
coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre
persone retribuite.
3. L'Agenzia si avvale, ove possibile, di coadiutori ed esperti
scelti tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori
giudiziari e non può avvalersi di persone nei cui confronti il
provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e
le persone con esse conviventi, né delle persone condannate ad una
pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o di coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione.
4. [Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il
provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e
le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una
pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione].
4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende,
l'Agenzia di cui al comma 1 si avvale preferibilmente di persone
scelte nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo
nazionale degli amministratori giudiziari. L'Agenzia deve
presentare al tribunale, entro sei mesi dall'affidamento
dell'amministrazione, una relazione particolareggiata sullo stato,
sul valore e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati,
nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti
l'Agenzia e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive
di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto
motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.
4-ter. Il tribunale autorizza l'Agenzia al compimento degli atti
di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica
dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività
economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata,
della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può
indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono
di ordinaria amministrazione.
4-quater. Si osservano per la gestione dell'azienda le
disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto
applicabili.
4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e
i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o
di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle
ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della
presente legge. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei
relativi termini di prescrizione.
4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società
sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai
sensi dell'articolo 1253 del codice civile.
ART. 2-septies
1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può
stare in giudizio, contrarre mutui, stipulare transazioni,
compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e
compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela
dei diritti dei terzi, previo nulla osta del giudice delegato.
2. L'Agenzia deve presentare al giudice delegato, entro tre mesi
dall'affidamento, una relazione particolareggiata sullo stato, sul
valore e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente,
con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica
sull'amministrazione, esibendo, se richiesta, i documenti
giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato
l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di
sequestro, di cui sia venuta a conoscenza nel corso della
gestione.
3. L'Agenzia adotta tutte le determinazioni necessarie al fine
di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati. A
tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti i
provvedimenti che si rendono necessari, previa comunicazione al
giudice delegato.
4. [Nel caso di trasferimento fuori della residenza
all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle
disposizioni vigenti per il dirigente superiore].
ART. 2-octies
1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e
l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata mediante prelevamento dalle
somme da essa riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o
comunque nella disponibilità del procedimento.
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile
denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1,
le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei
confronti del titolare del bene in caso di revoca del
sequestro.
3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il
pagamento del compenso all'Agenzia, per il rimborso delle spese da
essa sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4
dell'articolo 2-septies sono inserite nel conto della gestione;
qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti
per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme
occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza
diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette
sono poste a carico dello Stato.
4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la
liquidazione dello stesso, nonché il rimborso delle spese di cui al
comma 3, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su
relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale
del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati
ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le
operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali
e degli usi.
5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti
prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata
dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il
tribunale dispone entro cinque giorni, su richiesta dell'Agenzia e
sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale.
6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati
all'Agenzia mediante avviso di deposito del decreto in
cancelleria.
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'Agenzia
può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la
liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso
in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente.
ART. 2-nonies
1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento
definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio
giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del
territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia
ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché
all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e al
prefetto territorialmente competente.
2. [Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo
2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo del
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. Nel
caso in cui risulti la competenza di più uffici del territorio, il
controllo è esercitato dall'ufficio designato dal Ministro delle
finanze. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai
sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle
operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al
provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.].
3. L'Agenzia gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della
legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, ai
sensi dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle
finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98
del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese,
nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura
nelle risorse della gestione, provvede il dirigente del competente
ufficio del territorio del Ministero delle finanze, secondo le
attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma
4, del decreto del Presidente delle Repubblica 27 marzo 1992, n.
287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del
Ministero delle finanze può avvalersi di apposite aperture di
credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico
capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della
normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
ART. 2-decies
1. Ferma la competenza dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata di cui agli articoli
2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni
immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del
direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo,
sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui
all'articolo 2-septies, comma 2, della presente legge e da altri
atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una
nuova stima.
2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies, prorogabili
di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente
complesse, all'adozione del provvedimento di destinazione. Anche
prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la
tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma
dell'articolo 823 del codice civile.
3. [Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni
dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui
al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di
operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione
del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni
confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice
civile].
ART. 2-undecies
1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di
cui all'articolo 2-sexies versa all'ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere
utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non
debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa
privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi
quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della
vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica
l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del
bene;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la
procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti
sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli
organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è
annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del
territorio del Ministero delle finanze.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di
giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei,
anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo
svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni
statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e
istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba
procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento
delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) trasferiti con provvedimento dell'Agenzia per finalità
istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del
comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia
o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare
direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito
a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative
degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di
recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni. Se entro un anno l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca
del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri
sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se
confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il
bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a
titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del
medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il
recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito
l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto
alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del
trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri
sostitutivi.
2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di
pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti
dall'articolo 2-decies, sono destinati con provvedimento
dell'Agenzia alla vendita.
2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle
Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali
è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei
beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.
2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla
vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione
all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'
articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità
e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del
presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è
comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma
2-bis ai sensi del comma 4 del presente articolo.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e
destinati:
a) all'affitto con provvedimento dell'Agenzia, quando vi siano
fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività
produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o
private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello
Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa
confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le
soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli
occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle
cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se
taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente
con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi
confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati
nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n.
55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello
determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne
abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per
l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata
al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso
di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei
beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro
trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte
dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per
l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).
3-bis. I beni mobili, anche, iscritti in pubblici registri, le
navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono
affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli
organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i
quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia,
ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello
Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato
nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 2-sexies,
l'affidamento non può essere disposto senza il previo parere
favorevole di quest'ultimo.
4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni
di cui al comma 3 provvede l'Agenzia. L'Agenzia richiede al
prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio,
sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano
acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali
furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla
criminalità organizzata.
5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c),
nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla
liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al
finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per
l'informatizzazione del processo.
5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma
2-bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli
stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella
misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela
della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante
misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per
assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici
giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli
obiettivi di stabilità della finanza pubblica.
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni
aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero,
qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente
indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata.
Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi
solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di
licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.
I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di
Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore
centrale del demanio del medesimo Ministero.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo
2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono
immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo,
disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.
ART. 2-duodecies
1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432,
e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario
1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi
1 e 5 dell'articolo 2-undecies affluiscono in un fondo, istituito
presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle
disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche
parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali,
sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché
relativi a specifiche attività di:
a) risanamento di quartieri urbani degradati;
b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di
emarginazione;
c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla
legalità;
d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività
imprenditoriale per giovani disoccupati.
2. Possono presentare i progetti e relative richieste di
contributo di cui al comma 1:
a) i comuni ove sono siti gli immobili;
b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni,
le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di
tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività
propria nei due anni precedenti la richiesta.
3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e
l'assessore regionale competente, previo parere di apposito
comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi
di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del
tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari
sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente
articolo.
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della
difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare
la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei
dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la
confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e
la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché la
trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata. Il Governo trasmette ogni
sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati
suddetti.
5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi
di regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro
trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può
comunque essere adottato.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies,
2-undecies e al presente articolo si applicano anche ai beni per i
quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non
sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato
articolo 2-decies.
ART. 3
[Abrogato].
ART. 3-bis
Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione,
dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la
cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che,
tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei
provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-ter,
costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni
imposte.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 , il tribunale può imporre alla persona denunciata,
in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le
prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il
tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.
Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato,
dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede
circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo
ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza
dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso
l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in
cui i beni medesimi si trovano.
Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal
tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive
è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.
Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o
sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la
restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.
In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti
dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone
la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui
beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare
della cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si
osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del
codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse,
riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del
pignoramento.
Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente,
permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il
tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui
all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione
investigativa antimafia, o del questore e con le forme previste per
il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia
rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.
Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo
mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di
prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non
per comprovate gravi necessità personali o familiari.
ART. 3-ter
I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli
2-ter e 3-bis, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni
sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della
cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della
cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono
comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di
appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.
Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle
disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo
dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i
provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la
confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in
garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative
pronuncie.
I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del
sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione
alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne
chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la
corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la
richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la
esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di
prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al
sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del
pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni
momento revocato dal giudice che procede.
In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice
investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha
emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.
ART. 3-quater
1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo
2-bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli di
infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono
sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate
attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia
direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di
intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis
del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle
persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di
persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti
indicati nel comma 2, e non ricorrono i presupposti per
l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2,
il procuratore della Repubblica, presso il tribunale del capoluogo
del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia
o il questore possono richiedere al tribunale competente per
l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle
persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche,
da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia
giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei
confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi
titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al
proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne
la legittima provenienza.
2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il
libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1
agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata
proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale
per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630,
644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone la
sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili,
direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette
attività.
3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è
adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere
rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici
mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero
o del giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, se permangono
le condizioni in base alle quali è stata applicata.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina
l'amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto
applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo
e ottavo comma, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e
2-octies. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri
beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al
comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura
dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni
dall'adozione del provvedimento.
5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al
provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o
alienati, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa
antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporne
il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni
degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-quater,
2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2octies. Il sequestro è disposto
sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.
ART. 3-quinquies
1. L'amministratore adempie agli obblighi di relazione e
segnalazione di cui all'articolo 2-septies anche nei confronti del
pubblico ministero.
2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della
sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni o del
sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del
provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può
essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui
all'articolo 2-sexies, la revoca della misura disposta, ovvero la
confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di
attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
3. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il
tribunale può stabilire l'obbligo nei confronti di chi ha la
proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi,
di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore
ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale,
ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti
all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento
effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi
professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria
ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di
valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore
stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito
della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal
compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno
per gli atti posti in essere nell'anno precedente.
4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le
comunicazioni di cui al comma 3 è punito con la reclusione da uno a
quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e
dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la
comunicazione.
ART. 4
Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 della
presente legge, sempre che siano state già sottoposte almeno alla
diffida prevista dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, numero
1423 , il fermo regolato dall'art. 238 del Codice di procedura
penale è consentito anche quando non vi è obbligo di mandato di
cattura, purché trattisi di reato per il quale può essere emesso
detto mandato a norma dell'art. 254 del Codice di procedura
penale.
Il termine di sette giorni per la proroga del fermo può essere
raddoppiato.
ART. 5
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne
l'allontanamento abusivo dal luogo in cui è disposto l'obbligo del
soggiorno, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
ART. 6
Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza
patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o
revocata, ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 91, secondo e
terz'ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959,
n. 393 , la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si
tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a
misure di prevenzione.
ART. 7
Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336,
338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435,
513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630,
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del
codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle
stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo
comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella
misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale
se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto
di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata
l'esecuzione.
In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al
primo comma, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono
commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la
polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi
di flagranza.
Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
ART. 8
Non possono essere concesse licenze per detenzione e porto
d'armi, né per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di
materie esplodenti; se già furono concesse devono essere
revocate.
ART. 9
Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate
nonché le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18
aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati
concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi
primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in
cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti
sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata
l'esecuzione.
ART. 10
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti
nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per
l'esercizio di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione
di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere,
beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo
nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio
per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio,
concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività
imprenditoriali, comunque denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o
erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità europee, per lo svolgimento di attività
imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di
prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze,
autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni
di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di
appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o
servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo
e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e
le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura
degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se
sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via
provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere
l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri
provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento
del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice
procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti
dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con
la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei
confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la
persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o
determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i
divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di
quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri
provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti
dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso
in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti,
ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica
amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le
erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1
non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere
consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il
procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva
comunicazione al giudice competente, il quale può disporre,
ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a
norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti
amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non
provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni
dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla
comunicazione.
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei
confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o,
ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno
dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale.
ART. 10-bis
Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, sarà costituito un elenco generale degli enti e
delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le
concessioni e le iscrizioni, nonché le autorizzazioni, le
abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell'articolo
10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti
eventualmente necessari.
Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della
Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui
circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito
o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla
scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti
emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo
dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei
provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-ter dell'articolo 10, e
al secondo comma dell'articolo 10-quater. Nella comunicazione deve
essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.
I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le
proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla
questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.
I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi
magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei
precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano
presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono
contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali
installati nei rispettivi centri telecomunicazione.
Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti
indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che
abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi
concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste
nell'articolo 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5
dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta
dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti
specificamente indicati nella medesima.
Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei
costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura
di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque
giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono
costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto
comma.
Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che,
malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro
trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze,
autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o
concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la
reclusione da due a quattro anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da
tre mesi a un anno.
Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze,
concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni
nonché di concessione di erogazioni in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo precedente.
ART. 10-ter
[Quando risulta, sulla base di indizi gravi, precisi e
concordanti che la persona sottoposta a misura di prevenzione
partecipa direttamente o indirettamente agli utili derivanti
dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze,
concessioni e iscrizioni indicate nell'articolo 10 di cui siano
titolari altri soggetti, nei confronti di costoro il tribunale che
decide sulla misura di prevenzione dispone la decadenza delle dette
licenze, concessioni e iscrizioni, che non possono, per un periodo
di cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore e, se
disposte, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di
cui al secondo comma dell'articolo 10.
La disposizione del primo comma si applica anche rispetto alle
licenze, concessioni o iscrizioni disposte in favore di società di
persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta
alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente,
ovvero di società di capitali delle quali la persona medesima sia
amministratore o determini abitualmente in qualità di socio, di
dipendente o in altro modo scelte e indirizzi.
Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni
degli articoli 2-bis e 2-ter].
ART. 10-quater
Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui
al comma 4 dell'articolo 10, chiama, con decreto motivato, ad
intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali
possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera
di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni
elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi
accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e
2-ter.
I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 10 possono
essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di
cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione
investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le
condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione.
Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la
misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo
procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente
comma.
Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma
dell'articolo 3-ter.
ART. 10-quinquies
Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello
Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e
di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o
subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è
punito con la reclusione da due a quattro anni
(135).
Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da
tre mesi ad un anno.
ART. 10-sexies
1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire
le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di
cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione
relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un
procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di
una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di
provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di
condanna, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5-ter, e di
quelli che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma
dell'articolo 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater.
Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano
luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque
conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di
esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla
pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla
certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che
applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le
sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti
obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di
beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun
anno di durata del contratto.
2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui
circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati,
su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa
esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di
data non anteriore a tre mesi.
3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere
o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta
dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere
rilasciata anche su richiesta del concessionario, previa
acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di
stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.
4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la
certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa
è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o di
società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di
cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile,
nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri
componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei
consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una
partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o
consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi
operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice
civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la
rappresentanza, e degli imprenditori o società consorziate. Se
trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è
richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in
accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se
trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile,
la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina
dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì
richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.
6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su
richiesta del privato interessato presentata alla prefettura
competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la
sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda,
alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve
specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la
certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti
pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari
occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di
ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica
amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del
rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo
14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica
amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia,
l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 10 può essere
effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale
l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di
prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo
carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per
l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause
ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori
pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La
sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le
modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.
15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta
l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la
realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi
riguardanti la pubblica amministrazione.
8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario
dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra
amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e
autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica
sicurezza o del loro rinnovo.
9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita
dalla dichiarazione di cui al comma 7:
a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani
o con esercenti professioni intellettuali;
b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui
all'articolo 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di
costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica
amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo
non supera euro 51.645,69;
c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi
concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei
servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera
euro 51.645,69;
d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui
agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate
per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore
complessivo non supera euro 25.822,84.
10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica
amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni
sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione
alla prefettura territorialmente competente.
11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare
tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa
e negli organismi tecnici e amministrativi.
12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la
documentazione accessoria previste dal presente articolo sono
esenti da imposta di bollo.
13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta
giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare
apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza
di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è
richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la
certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma
restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della
facoltà di cui al comma 10.
14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive, di cui al
presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da
uno a quattro anni.
15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici
ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei
requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei
lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre
amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.
16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere
o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente
pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare
la verifica di cui al comma 15.
ART. 11
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.