LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
(LEGGE FINANZIARIA 2010)
Gazzetta Ufficiale n.
302 del 30 dicembre 2009, S.O. n. 243
Art. 1
(omissis)
Art. 2
(omissis)
52. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i
seguenti:
«2-bis. I beni
di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la
destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico
interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo
2-decies, sono destinati alla vendita.
2-ter. Il
personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia
possono costituire cooperative edilizie alle quali è
riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei
beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.
2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla
vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione
all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita'
e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del
presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento
e' comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al
comma 2-bis ai sensi del comma 4 del presente articolo»;
b) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
«4. Alla
vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al
comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario
straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio
del territorio dell'Agenzia deldemanio, che puo' affidarle
all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza
delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies, entro
sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore
centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo
2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del
demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere
obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche' i beni non
siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai
quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili
alla criminalita' organizzata»;
c) dopo il comma 5 è inserito
il seguente:
«5-bis. Le
somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al
netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi,
affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella
misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela
della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante
misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per
assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici
giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli
obiettivi di stabilita' della finanza pubblica».
(omissis)