Beni confiscati ad organizzazioni criminali

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Legge finanziaria 2010

LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(LEGGE FINANZIARIA 2010)

 

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, S.O. n. 243

Art. 1

(omissis)

 

Art. 2

(omissis)

52. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-decies, sono destinati alla vendita.

2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.

2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita' e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e' comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del comma 4 del presente articolo»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia deldemanio, che puo' affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalita' organizzata»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica».

 

(omissis)

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