LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N.
244
LEGGE FINANZIARIA
2008
Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, S.O.
Art. 1
(omissis)
257. All'articolo 2
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«1-bis. Le imprese
confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, possono essere ammesse
all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme
previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di
cui alle lettere a) e b) del comma 1».
(omissis)
319. Per la
predisposizione degli studi di fattibilità, dei progetti e di
eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del
Piano di cui al comma 313 si provvede a valere sul capitolo
relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per
l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la
ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del
demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalità, fino ad un
importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
(omissis)
Art. 2
(omissis)
102. Al fine di
rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita
dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo
mafioso o similare, è istituito a decorrere dall'anno 2008, presso
il Ministero dell'interno, il «Fondo per la legalità». Al Fondo
confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di
denaro confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
103. A valere sulle
risorse del Fondo di cui al comma 102 sono finanziati, anche
parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse
strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al
risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al
recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o
alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della
cultura della legalità.
104. Le modalità di
accesso al Fondo di cui al comma 102 sono stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono
adottate le disposizioni attuative dei commi 102 e 103.
(omissis)
612. All'articolo
262 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
«3-bis. Trascorsi
cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad
impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata
disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione,
reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato».
613. All'articolo
676 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole:
«alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate» sono
inserite le seguenti: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di
denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262».
614. Le risorse
rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 612
e 613 sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione
del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.
(omissis)