LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N.
296
LEGGE FINANZIARIA
2007
Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, S.O.
Art. 1
(omissis)
201. Alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «protezione
civile» sono inserite le seguenti: «e, ove idonei, anche per altri
usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività
istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali,
università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di
rilevante interesse,».
202. La lettera b)
del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.
575, è sostituita dalla seguente:
«b) trasferiti per
finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio
del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della
provincia o della regione. Gli enti territoriali possono
amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a
titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente
rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive
modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche
e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute
ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente
territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il
prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi».
(omissis)
213. Per le
esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione
delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico
contabile, l'Agenzia del demanio può conferire apposito incarico a
società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con
l'Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione
che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed
ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
(omissis)
220. All'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo
le parole: «codice di procedura penale, per taluno dei delitti
previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 316,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis,
325,»;
b) dopo il comma 2
è inserito il seguente:
«2-bis. In caso di
confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e
325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli
2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni».
221. Il comma 5
dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5. Le somme
ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi
derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei
beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento
degli interventi per l'edilizia scolastica e per
l'informatizzazione del processo».
(omissis)