L. 15 luglio 2009, n. 94 (1).
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2009, n. 170,
S.O.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis),
del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non
appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.
2. All'articolo 235 del codice penale, il secondo comma è
abrogato.
3. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 312
del codice penale è soppresso.
4. Dopo l'articolo 183 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza
dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente
all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino
di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal
territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità
di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le
modalità fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30».
5. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le
parole: «600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601
e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286,».
6. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo
le parole: «e 373» sono inserite le seguenti: «, nonché
dall'articolo 378».
7. All'articolo 61 del codice penale, il numero 5) è
sostituito dal seguente:
«5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di
persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la
pubblica o privata difesa;».
8. All'articolo 342 del codice penale è premesso il
seguente:
«Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque, in
luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone,
offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre
compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue
funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un
fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso
l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo
l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è
punibile.
Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il
danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della
persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della
medesima, il reato è estinto».
9. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale,
dopo l'articolo 393 è aggiunto il seguente:
«Art. 393-bis. - (Causa di non punibilità). - Non si applicano le
disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343
quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio
ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto
negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle
sue attribuzioni».
10. L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale
14 settembre 1944, n. 288, è abrogato.
11. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è
sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino
italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il
matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio
della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se
residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto
di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo
scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio e non sussista la separazione personale dei
coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza
di figli nati o adottati dai coniugi».
12. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto,
rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o
dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la
certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per
legge.
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto,
rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al
pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo
stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per
la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le
libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione
internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in
materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a
programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla
copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti
ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia
di immigrazione, asilo e cittadinanza».
13. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale,
con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera
di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza
sono notificati all'interessato e al Ministero dell'interno, presso
la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione
territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero»;
b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di
primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un
rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale
che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata può in
ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la
documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si
applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma,
del codice di procedura civile.
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di
prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso
decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al
ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la
protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al
Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero
presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al
pubblico ministero.
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il
ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero
possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da
depositare presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di
decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione
della sentenza»;
c) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può
essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme
al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a
cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in
camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di
procedura civile».
14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo del
comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di
trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in
locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di
soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di
locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
15. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento
attestante la regolarità del soggiorno nel territorio
italiano».
16. Al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio
dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio
dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo
unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio
2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al
reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del
codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo
straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi
dell'articolo 10, comma 1.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e
32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero
denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del
nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il
questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del
respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità
giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo
straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo
345 del codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione
internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del
riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del
permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6,
del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non
luogo a procedere»;
b) all'articolo 16, comma 1, le parole: «né le cause
ostative» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nel pronunciare
sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis,
qualora non ricorrano le cause ostative».
17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s) è aggiunta
la seguente:
«s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286»;
b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
«Art. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio
dell'imputato in casi particolari). - 1. Per i reati procedibili
d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è
evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero
l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio
dinanzi al giudice di pace.
2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la
segreteria del pubblico ministero, contiene:
a) le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove
nominato;
b) l'indicazione delle persone offese dal reato;
c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si
addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge
che si assumono violati;
d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della
richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti
tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve
vertere l'esame;
e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei
confronti delle persone citate a giudizio.
3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico
ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni
successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al
giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che
ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la
presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente
infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace
incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai
sensi dell'articolo 25, comma 2.
4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e
al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e
dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:
a) l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in
contumacia;
b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore
di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di
ufficio;
c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato
presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro
difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne
copia.
5. Si applica l'articolo 20, comma 5.
Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza
in casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis,
comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che
non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del
comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a
qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione
della libertà personale, la polizia giudiziaria formula altresì
richiesta di citazione contestuale per l'udienza.
2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il
pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al
giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale
all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo
periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo,
del medesimo articolo.
3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi
del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova
a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione
della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per
la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente
rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova
sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà
personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo
stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del
pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del
pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al
difensore»;
c) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione
immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata
di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni
dell'articolo 32.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche
oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a
presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del
giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la
persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente
dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile
presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e
consulenti tecnici.
4. Il pubblico ministero dà lettura dell'imputazione.
5. L'imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a
difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di
tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso
previsto dall'articolo 20-ter, il termine non può essere superiore
a quarantotto ore»;
d) nel titolo II, dopo l'articolo 62 è inserito il
seguente:
«Art. 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). -
1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la
misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
dopo il primo comma è inserito il seguente:
«L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar
luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle
condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente
intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme
sanitarie».
19. All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché
di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al
seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà».
20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che
prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e
trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano
per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che
ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è
conservato con le modalità previste con decreto del Ministro
dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del
titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita
segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza,
trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato
rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione
dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n.
374.
21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia
decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3:
1) nel terzo periodo, dopo le parole: «o che risulti
condannato, anche» sono inserite le seguenti: «con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata»;
2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente:
«Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna,
con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle
disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge
22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di
autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale»;
b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è inserito il
seguente:
«2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di
soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui
importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del
versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di
cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del
contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno
per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per
motivi umanitari»;
c) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 è
sostituito dal seguente: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è
richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui
dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio
e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico»;
d) all'articolo 5, comma 5-bis, le parole: «per i reati
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati
previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale,»;
e) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis è inserito il
seguente:
«5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando
si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma
1-ter»;
f) all'articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: «ovvero
contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di
un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno,
di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno» sono
inserite le seguenti: «oppure utilizza uno di tali documenti
contraffatti o alterati»;
g) all'articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli
inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici
servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti
all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per
quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;
h) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo,
all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di
identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento
attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito
con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro
2.000»;
i) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da
parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua
italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
l) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata
cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato
o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai
Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga
del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni.
Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto,
nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo,
persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore
può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il
periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere
superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può
eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza
del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice di pace»;
m) all'articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e
5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero
presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con
l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine
è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche
reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può
essere accompagnato dalla consegna all'interessato della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se
onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero,
quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane
illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine
impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento
sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale
ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non
aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la
propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto
in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il
permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione
da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il
permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne
è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di
soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto
nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3,
della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo
straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per
violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai
sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere
all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di
cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i
presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.
5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di
espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di
allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere
illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni
di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo,
e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto»;
n) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri). - 1. E' istituito, presso il
Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare
le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine
ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito
conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui
all'articolo 5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente
disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La
quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5,
comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie
inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno»;
o) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «né le cause
ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo
unico,» sono inserite le seguenti: «che impediscono l'esecuzione
immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica,»;
p) all'articolo 19, comma 2, lettera c), le parole: «entro
il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo
grado»;
q) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il
seguente:
«11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o
il master universitario di secondo livello, alla scadenza del
permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto
nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in
presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può
chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro»;
r) all'articolo 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i
seguenti:
«1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al
comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da
parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno
per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La
comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello
unico per l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale
del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al
questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi
all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la
invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza
diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso.
Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca
presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore
di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per
la richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai
datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero
dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i
medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto
collettivo di lavoro di categoria»;
s) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis è inserito il
seguente:
«1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di
cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si
chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero
regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio
nazionale»;
t) all'articolo 29, il comma 5 è sostituito dal
seguente:
«5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito
l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente
soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale
che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio
e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali
requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte
dell'altro genitore»;
u) all'articolo 29, il comma 8 è sostituito dal
seguente:
«8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato
entro centottanta giorni dalla richiesta»;
v) all'articolo 32:
1) al comma 1, le parole: «e ai minori comunque affidati»
sono sostituite dalle seguenti: «e, fermo restando quanto previsto
dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «ai minori stranieri
non accompagnati» sono inserite le seguenti: «, affidati ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero
sottoposti a tutela,».
23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22 si
applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione
alla data di entrata in vigore della presente legge.
24. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera
r) del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono
alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
25. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di cui al
presente testo unico, si intende con integrazione quel processo
finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di
quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla
Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla
vita economica, sociale e culturale della società.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la
sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla
presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno
ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato
per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di
integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di
soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta
condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La
perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di
soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello
Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui
all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di
permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per
protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari,
di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di
carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione
europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di
soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
26. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri
nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a
procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,
ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri
nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a
procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,
ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da
cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni
persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua
vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la
permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento
inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza
illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro
o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie
esplodenti»;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo
due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)
del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata»;
d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si
applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui
ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla
prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo
ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto
in flagranza»;
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine
ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che
non sussistono esigenze cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la
confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti».
27. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis),
del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni».
28. All'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, le parole: «trascorso un anno dalla scadenza del permesso
di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «trascorsi sei mesi
dalla scadenza del permesso di soggiorno».
29. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di
cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, le disposizioni relative al
rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si
applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati
presenti nel territorio dello Stato che esercitano la
prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore
stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176.
30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro
25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere
dall'anno 2010, e dal comma 22, lettera l), valutati in euro
35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in
euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere
dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro
83.000.000 per l'anno 2010 ed euro 21.050.000 per l'anno 2011
destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di
identificazione ed espulsione, si provvede:
a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000
euro per l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall'anno 2011,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella
1;
b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella
2;
c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro
21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro
35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata
dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui ai commi 16 e 22, anche ai fini
dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978,
prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al
presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 2.
1. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura
penale, dopo le parole: «notizie di reato» sono inserite le
seguenti: «, ai registri di cui all'articolo 34 della legge 19
marzo 1990, n. 55,».
2. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante
disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in
materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa
antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia
di contrasto alla criminalità organizzata»;
b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis.- (Poteri di accesso e accertamento del prefetto). -
1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire
infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può
disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese
interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal
fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del
decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono definite, nel quadro delle norme previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e
delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti
effettuati presso i cantieri di cui al comma 1».
3. Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6
settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 ottobre 1982, n. 726, le parole: «banche, istituti di credito
pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto
o società che esercita la raccolta del risparmio o
l'intermediazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «e i
soggetti di cui al capo III del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231».
4. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero del delitto di cui
all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356».
5. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, è
sostituito dal seguente: «Disposizioni contro le organizzazioni
criminali di tipo mafioso, anche straniere».
6. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, le parole: «con la
notificazione della proposta» sono soppresse;
b) all'articolo 2-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della
Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2,
comma 1»;
2) al comma 4, dopo le parole: «il procuratore della
Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della
Direzione investigativa antimafia»;
3) al comma 6, dopo le parole: «Il procuratore della
Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della
Direzione investigativa antimafia»;
c) all'articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo,
dopo le parole: «del procuratore della Repubblica» sono inserite le
seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;
d) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: «su
richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le
seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;
e) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole:
«su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le
seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1».
7. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile
procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità
di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di
denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle
quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta
persona»;
b) al comma 4-bis, le parole: «dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies,
2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».
8. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, nel primo periodo, dopo le parole: «appositi registri» sono
inserite le seguenti: «, anche informatici,» e dopo il primo
periodo sono inseriti i seguenti: «Nei registri viene curata
l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e
giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti
personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere
di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore
della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata
comunicazione alla procura della Repubblica competente per
territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da
presentare al tribunale competente».
9. Alle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:
«Art. 104. - (Esecuzione del sequestro preventivo). - 1. Il
sequestro preventivo è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal
codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o
presso il terzo in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del
provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa,
oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati,
con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione
del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è
iscritta l'impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei
libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i
titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito
conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92»;
b) nel capo VII, dopo l'articolo 104 è inserito il
seguente:
«Art. 104-bis .- (Amministrazione dei beni sottoposti a
sequestro preventivo). - 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo
abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia
necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati
ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità
giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo
di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965,
n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia
dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi
da quelli indicati al periodo precedente».
10. L'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n.
575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-quater. - 1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli
seguenti è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, per il sequestro
preventivo».
11. All'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n.
575, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il
tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione
di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli
amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro
sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato
e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo
stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti
l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi
concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il
programma con decreto motivato e impartisce le direttive di
gestione dell'impresa.
4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al
compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali
all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto
conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza
lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo
mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il
quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
4-quater. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni
di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.
4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i
provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di
altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle
ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della
presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. E'
conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di
prescrizione.
4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società
sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai
sensi dell'articolo 1253 del codice civile».
12. All'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio
1965, n. 575, le parole: «negli albi degli avvocati, dei
procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del
distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette
qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza
nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'Albo nazionale degli
amministratori giudiziari».
13. L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 12 del
presente articolo, articolato in una sezione ordinaria e in una
sezione di esperti in gestione aziendale, tenuto presso il
Ministero della giustizia, è istituito, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto legislativo da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze
e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono
definiti:
a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per
l'iscrizione all'Albo;
b) l'ambito delle attività oggetto della professione;
c) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza
professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione
aziendale;
d) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento
nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli
avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette
qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza
nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;
e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali
degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni,
del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno
richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe
professionali o locali e degli usi.
14. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 13 è
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono
resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo
schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto
legislativo può essere comunque adottato.
15. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 13, sono stabilite le modalità di
tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori
giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che
procedono alla nomina.
16. All'articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 maggio
1965, n. 575, dopo le parole: «a qualunque titolo» sono aggiunte le
seguenti: «ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del
procedimento».
17. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si
applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il
sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575».
18. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.
575, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati
dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di
polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne
facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero
possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti
pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l'amministratore
giudiziario di cui all'articolo 2-sexies, l'affidamento non può
essere disposto senza il previo parere favorevole di
quest'ultimo».
19. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la
seguente:
«m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza
nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino
aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni
antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità
di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non
si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario».
20. L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n.
575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-decies .- 1. Ferma la competenza dell'Agenzia del demanio
per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali
di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione
dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con
provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove
si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante
del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della
stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia
ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le
amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge
interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché
i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.
2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma
1 non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo
2-nonies.
3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni
dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui
al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di
operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione
del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni
confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice
civile».
21. All'articolo 2-quinquies, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole:
«affine o convivente» sono sostituite dalle seguenti: «convivente,
parente o affine entro il quarto grado».
22. All'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2), del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la parola:
«disgiuntamente» sono inserite le seguenti: «e, per le misure di
prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità
sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento
della richiesta della misura di prevenzione».
23. Al comma 1, alinea, dell'articolo 4 della legge 22
dicembre 1999, n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la
parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituite».
Dopo il medesimo comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal
codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro
i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso,
limitatamente al rimborso delle spese processuali».
24. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre
1999, n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la parola:
«costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituite». Dopo il
medesimo comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme
previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso
al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali
dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese
processuali».
25. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il Ministro di grazia e
giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della
giustizia»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «4-bis» sono
inserite le seguenti: «o comunque per un delitto che sia stato
commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare
l'associazione di tipo mafioso»;
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di
più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere
disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di
misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo
4-bis»;
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato
con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su
richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico
ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello
presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria
informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di
polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto
alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito
delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata
pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per
successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta
quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con
l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta
meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione
rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante
operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove
incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del
trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del
sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè,
elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i
collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno
dell'operatività della stessa»;
e) il comma 2-ter è abrogato;
f) al comma 2-quater:
1) nell'alinea, al primo periodo è premesso il seguente:
«I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono
essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente
dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero
comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate
dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della
polizia penitenziaria» e nel primo periodo le parole: «può
comportare» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;
2) nella lettera b):
2.1) nel primo periodo, le parole: «in un numero non
inferiore a uno e non superiore a due» sono sostituite dalle
seguenti: «nel numero di uno»;
2.2) nel terzo periodo, le parole: «I colloqui possono
essere» sono sostituite dalle seguenti: «I colloqui vengono» e alle
parole: «può essere autorizzato» sono premesse le seguenti: «solo
per coloro che non effettuano colloqui»;
2.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I
colloqui sono comunque videoregistrati»;
2.4) nell'ultimo periodo, dopo le parole: «non si
applicano ai colloqui con i difensori» sono aggiunte le seguenti:
«con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte
alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata
di quelli previsti con i familiari»;
3) nella lettera f), le parole: «cinque persone» sono
sostituite dalle seguenti: «quattro persone», le parole: «quattro
ore» sono sostituite dalle seguenti: «due ore» ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Saranno inoltre adottate tutte le
necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di
natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che
sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti
appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e
cuocere cibi»;
g) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
«2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale
è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al
comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il
procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di
venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è
competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il
reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento»;
h) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:
«2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del
reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio,
nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di
procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione
del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero
possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del
procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del
procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale
antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore
generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il
difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua
comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del
tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla
Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della
giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del
comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di
sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di
reclamo»;
i) dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente:
«2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato
all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo
146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271».
26. Nel libro II, titolo III, capo II, del codice penale,
dopo l'articolo 391 è inserito il seguente:
«Art. 391-bis. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a
particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli
istituti previsti dall'ordinamento penitenziario). - Chiunque
consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui
all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di
comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo
imposte è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato
di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la
professione forense si applica la pena della reclusione da due a
cinque anni».
27. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis:
1) al comma 1, le parole: «, qualora ricorra anche la
condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo,» sono
soppresse;
2) al comma 1-quater, le parole: «, qualora ricorra anche
la condizione di cui al medesimo comma 1,» sono soppresse;
b) agli articoli 21, comma 1, 30-ter, comma 4, lettera c),
50, comma 2, 50-bis, comma 1, 58-ter, comma 1, e 58-quater, comma
5, le parole: «dei delitti indicati nel comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e
1-quater».
28. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, le parole: «per i delitti indicati nel comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «per i delitti indicati nei commi 1,
1-ter e 1-quater».
29. Dopo l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata). - 1. In
relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli
articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice
penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille
quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui
all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma,
ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del
codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da
trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e
2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare
la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la
sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività
ai sensi dell'articolo 16, comma 3».
30. L'articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 143. - (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali
conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di
tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e
dipendenti). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i
consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a
seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma
7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti
diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso
o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2,
ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da
determinare un'alterazione del procedimento di formazione della
volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere
il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e
provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse
affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante
pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al
comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente
locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni
opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso
l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione
d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica
amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e
di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro
dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi
dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore
periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli
accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle
conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia
comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1
ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli
organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la
partecipazione del procuratore della Repubblica competente per
territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella
quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui
al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o
provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti
dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli
appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di
compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o
comunque connotati da condizionamenti o da una condotta
antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli
accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia
pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica
competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di
procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene
debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi
dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è
immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di
scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie
riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere
tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per
l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli
amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato
causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di
sindaco, di presidente della provincia, di componente delle
rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle
cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi
vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi
predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora
la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di
cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o
provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a
qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni
provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in
atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente,
ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la
sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di
avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità
competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di
scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui
all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i
rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e
continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione
straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni
dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento
o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro
dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di
cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del
procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di
accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi
in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con
proprio decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e
rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la
criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno
trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria
competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure
di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro
dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio
dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della
proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente
necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un
periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un
massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di
assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle
amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di
buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi
sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del
turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno
1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la
scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre
dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da
tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15
dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi
dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e
successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga
della durata dello scioglimento è adottato non oltre il
cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata
dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità
stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria
eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle
condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente
articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella
regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo
scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo
allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia
dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della
dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia
senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al
tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza
degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli
amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in
quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II,
capo VI, del codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in
attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla
carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso,
assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio
di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di
sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre
dalla data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma
del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel
comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo
141».
Art. 3.
1. All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i
delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del
codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958,
n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione
fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla
metà».
2. All'articolo 635 del codice penale, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, numero 3), dopo le parole: «centri
storici» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili i cui
lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di
risanamento sono in corso o risultano ultimati»;
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione
condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il
condannato non si oppone, alla prestazione di attività non
retribuita a favore della collettività per un tempo determinato,
comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».
3. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «o immobili» sono
soppresse;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto
pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a
sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso
su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della
reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000
euro»;
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si
applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della
multa fino a 10.000 euro.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio».
4. Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non
biodegradabili ai minori di diciotto anni è punito con la sanzione
amministrativa fino a 1.000 euro.
5. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la parola: «639» sono
inserite le seguenti: «, primo comma,».
6. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed
ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non
possono essere inferiori all'importo di euro 500.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo
delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti
al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità
dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta
l'attribuzione di pubbliche qualifiche. E' vietato l'uso di armi,
di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione
fisica.
8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 è
iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal
prefetto competente per territorio. All'istituzione e alla tenuta
dell'elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di
cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del
personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Gli oneri
derivanti dall'attività di cui al presente comma sono posti a
carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di
controllo di cui al comma 7.
10. Il prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli
addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti,
ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le
norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto di cui
al comma 9. Il prefetto comunica l'avvenuta cancellazione
all'addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di
impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.
11. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai
servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti
nell'elenco di cui al comma 8, dandone preventiva comunicazione al
prefetto.
12. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, già svolgono i servizi di controllo delle attività
di intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 7 sono iscritti
nell'elenco di cui al comma 8 qualora risultino in possesso dei
requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 9.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge
i servizi di cui al comma 7 in difformità da quanto previsto dai
commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al comma 9 è punito
con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla
stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attività di cui al
comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal
prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma
11.
14. Nel titolo II, capo I, del nuovo codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito
denominato: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»,
dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). - 1. Chiunque insozza le
pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in
movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 1.000».
15. All'articolo 112 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso
degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha
partecipato»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di
persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione
o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa
ha partecipato»;
c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato
altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite
le seguenti: «o con questi ha partecipato».
16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi
di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo
pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e
dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il
prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di
sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato
ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si
tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura
dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e,
comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche
nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi
inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti
l'esercizio.
18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia
del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura
dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza
competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
19. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:
«Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). -
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale
per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o,
comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove
sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o
vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è
punito con la reclusione fino a tre anni»;
b) dopo l'articolo 602 è inserito il seguente:
«Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di
cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai
citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore,
rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente
all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;
c) all'articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola:
«600-quinquies,» è inserita la seguente: «600-octies,»;
d) l'articolo 671 è abrogato.
20. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero
11-bis) è aggiunto il seguente:
«11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di
un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di
istruzione o di formazione».
21. L'articolo 388 del codice penale è sostituito dal
seguente:
«Art. 388. - (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del
giudice). - Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi
nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali
è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa,
compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o
fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti,
è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il
provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da
euro 103 a euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un
provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o
contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone
incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della
proprietà, del possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una
cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un
anno e con la multa fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da
euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una
cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a
tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso
dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della
cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o
ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a euro 516.
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o
all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società
debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le
cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di
quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa».
22. All'articolo 527 del codice penale, dopo il primo
comma è inserito il seguente:
«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso
all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente
frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi
assistano».
23. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale,
dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
«5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto
d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa».
24. All'articolo 614, primo comma, del codice penale, le
parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei
mesi a tre anni».
25. Al codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, la lettera e) è sostituita
dalla seguente:
«e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante
prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o
taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625,
primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale,
salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante
di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice
penale»;
b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) è
inserita la seguente:
«f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614,
primo e secondo comma, del codice penale».
26. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo
il numero 8) sono aggiunti i seguenti:
«8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico
trasporto;
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi
nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di
istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti
al prelievo di denaro».
27. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i
seguenti:
«3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo
624-bis;
3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico
trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si
trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei
servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli
automatici adibiti al prelievo di denaro»;
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo
comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa
risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
28. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale,
dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
«2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui
all'articolo 61, numero 5)».
29. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 605, dopo il secondo comma sono aggiunti i
seguenti:
«Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un
minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni.
Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di
cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici
o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si
applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si
applica la pena dell'ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino
alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera
concretamente:
1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia
o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova
decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la
cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di
minore»;
b) nel libro II, titolo XI, capo IV, dopo l'articolo 574 è
inserito il seguente:
«Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore
all'estero). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei
genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero
contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in
tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale,
è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un
minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo
consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un
genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la
sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori».
30. All'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o
circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena
prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:
a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone
riunite;
b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61,
numero 11-ter), del codice penale;
c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti
di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al
prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al
pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi
destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico
trasporto».
31. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il
sesto comma è sostituito dal seguente:
«La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una
delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della
legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento
costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato
commesso».
32. Il Ministro dell'interno, con regolamento da emanare
nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, definisce le caratteristiche
tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2,
terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un
principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e che non
abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.
33. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
al quarto comma, dopo le parole: «sottrarsi ai controlli di
polizia,» sono inserite le seguenti: «armi a modesta capacità
offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i
giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera
vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non
idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di
qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque
idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,».
34. Quando si procede per un delitto consumato o tentato
con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero per un reato
aggravato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15, e successive modificazioni, e sussistono concreti e
specifici elementi che consentano di ritenere che l'attività di
organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la
commissione dei medesimi reati, può essere disposta
cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio
1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La
richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in
ordine ai predetti reati, il quale decide entro dieci giorni.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto
comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982. Il
ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
35. Il provvedimento di cui al comma 34 è revocato in ogni
momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo
comma.
36. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che
l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi
abbia favorito la commissione di taluno dei reati di cui al comma
34, il Ministro dell'interno ordina con decreto lo scioglimento
dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la
confisca dei beni, ove non sia già disposta in sentenza.
37. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l'articolo
24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;
b) all'articolo 48, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. L'avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata
dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini
professionali di cui all'articolo 43, comma 2»;
c) all'articolo 56, comma 1, dopo le parole: «ai sensi
degli articoli 7, comma 2,» sono inserite le seguenti: «37, commi 7
e 8,»;
d) all'articolo 56, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati
dall'articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva
i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi
violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto».
38. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:
«Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha
fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il
proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di
iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi
necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire
l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio,
si considera residente nel comune di nascita».
39. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente:
«E' comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito
registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del
registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA».
40. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono
avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non
armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o
locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana
ovvero situazioni di disagio sociale.
41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco
tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso,
sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al
comma 43. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico
monitoraggio, informando dei risultati il comitato.
42. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al
comma 41 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle
costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze
dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le
associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi
solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse
economiche a carico della finanza pubblica.
43. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle
disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i requisiti per l'iscrizione
nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi
elenchi (2) .
44. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al
comma 41 si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
45. All'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: «Se il veicolo appartiene a persona estranea
al reato, la durata della sospensione della patente è
raddoppiata».
46. All'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera
c), terzo, sesto e settimo periodo, nonché quelle di cui al comma
2-quinquies del medesimo articolo 186».
47. Dopo il comma 4 dell'articolo 193 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi
dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca
amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di
copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti
assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia
falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al
precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente
codice».
48. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 219 è inserito
il seguente:
«Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di
idoneità alla guida). - 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del
presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida
e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito
di certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116,
commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si
applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le
procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione
durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si
applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli.
Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.
2. Se il conducente è persona munita di patente di guida,
nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite
le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione
o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni
amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni
sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta
la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le
disposizioni dell'articolo 126-bis.
3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni
dell'articolo 128, commi 1-ter e 2».
49. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole: «Fino alla data di applicazione delle
disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,
concernente la patente di guida (Rifusione)» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino alla data del 30 settembre 2009».
50. All'articolo 75, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, dopo le parole: «non superiore a un anno,»
sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dalla lettera
a),»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a)
sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di
idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un
periodo fino a tre anni».
51. All'articolo 75-bis del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «, per la durata massima
di due anni,» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 è
fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c),
d) ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera
f)».
52. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 120 è sostituito dal seguente:
«Art. 120. - (Requisiti morali per ottenere il rilascio dei
titoli abilitativi di cui all'articolo 116). - 1. Non possono
conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di
idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati
sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad
eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli
articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di
provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del
divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
309 del 1990.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1,
lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive
indicate al comma 1 del presente articolo intervengono in data
successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della
patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per
la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi
più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di
prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza
di condanna per i reati indicati dal medesimo comma 1.
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al
comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che
siano trascorsi almeno tre anni.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i
provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro
dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità
necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il
sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il
trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche
del personale dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione
delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli
abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi
alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma
2.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei
titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000»;
b) al comma 2-bis dell'articolo 117, è aggiunto il
seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120
del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui
all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni
dal rilascio della patente di guida».
53. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 5 dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come sostituito dal comma 52, lettera a), del
presente articolo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le
modalità di interscambio informativo previste dal comma 2
dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo, nel testo
vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
54. All'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per
l'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di
contrasto dell'incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia
di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione
degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi
cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto
della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze
stupefacenti»;
c) il comma 4 è abrogato.
55. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 186, dopo il comma 2-quinquies sono
inseriti i seguenti:
«2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un
terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima
delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con
l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena
si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento
conseguente alla predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda
irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente
l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il
Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive
modificazioni»;
b) all'articolo 187, dopo il comma 1-ter è inserito il
seguente:
«1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un
terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima
delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186,
commi 2-septies e 2-octies»;
c) all'articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli
articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e
178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo
le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione
quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui
all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare
il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007,
n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007,
n. 160, e successive modificazioni»;
d) all'articolo 208, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie
di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione,
per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di
cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,
con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze
adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero
dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità
fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i
Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono
stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda
di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater,
destinata al Fondo».
56. All'articolo 600-sexies del codice penale, dopo il
quarto comma è inserito il seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 600-octies,
601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà
nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei
fatti e per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei
reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla
consumazione dei delitti».
57. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «e della Guardia di
finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di
finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato».
58. Al comma 3 dell'articolo 393 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
le parole: «e della Guardia di Finanza» sono sostituite dalle
seguenti: «, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria
e del Corpo forestale dello Stato».
59. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è
sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena
è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle
circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata
fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi
o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più
persone riunite».
60. All'articolo 24 del codice penale: al primo comma, le
parole: «non inferiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti:
«non inferiore a euro 50» e le parole: «né superiore a euro 5.164»
sono sostituite dalle seguenti: «né superiore a euro 50.000»; al
secondo comma, le parole: «da euro 5 a euro 2.065» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 50 a euro 25.000».
61. All'articolo 26 del codice penale, le parole: «non
inferiore a euro 2» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore
a euro 20» e le parole: «né superiore a euro 1.032» sono sostituite
dalle seguenti: «né superiore a euro 10.000».
62. All'articolo 135 del codice penale, le parole:
«calcolando euro 38, o frazione di euro 38» sono sostituite dalle
seguenti: «calcolando euro 250, o frazione di euro 250».
63. All'articolo 10, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, le parole: «non inferiore a lire dodicimila» sono
sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 10» e le parole:
«non superiore a lire venti milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «non superiore a euro 15.000».
64. All'articolo 114, secondo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, le parole: «a lire quattromila» e «a lire
diecimila» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 20» e «a euro
50».
65. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o
più decreti legislativi diretti a rivalutare l'ammontare delle
multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative
originariamente previste come sanzioni penali, attualmente vigenti.
Fermi restando i limiti minimi e massimi delle multe e delle
ammende previsti dal codice penale, nonché quelli previsti per le
sanzioni amministrative dall'articolo 10 della legge 24 novembre
1981, n. 689, la rivalutazione delle sanzioni pecuniarie è
stabilita nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato
stabilito con una disposizione entrata in vigore anteriormente al
24 novembre 1981, sono moltiplicate, tenuto conto della serie
storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un
coefficiente non inferiore a 6 e non superiore a 10;
b) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato
stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al
24 novembre 1981 e prima del 31 dicembre 1986, ad eccezione delle
leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette
sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica
degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente
non inferiore a 3 e non superiore a 6;
c) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato
stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al
31 dicembre 1986 e prima del 31 dicembre 1991, ad eccezione delle
leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette
sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica
degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente
non inferiore a 2 e non superiore a 3;
d) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato
stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al
31 dicembre 1991 e prima del 31 dicembre 1996, ad eccezione delle
leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette
sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica
degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente
non inferiore a 1,50 e non superiore a 2;
e) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato
stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al
31 dicembre 1996 e prima del 31 dicembre 2001, ad eccezione delle
leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette
sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica
degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente
non inferiore a 1,30 e non superiore a 1,50.
66. Il Governo predispone gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 65 entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e li trasmette alle
competenti Commissioni parlamentari che esprimono il loro parere
entro i sessanta giorni successivi.
(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma
vedi il D.M. 8 agosto 2009.