Riforma del procedimento di destinazione e assetti organizzativi
Il Commissario ha già sottoposto all'attenzione della Presidenza
del Consiglio e del Ministero dell'Interno, talune ipotesi di
modifica del procedimento di destinazione dei beni confiscati, oggi
disciplinato dall'art. 2 decies della L. 575/1965,
introdotto dalla L. 109/1996 con la previsione di una stabile
struttura centrale di coordinamento presso la Presidenza del
Consiglio.
Il disegno di legge governativo (Atti Senato 733, attualmente in
discussione presso il Senato della Repubblica), in riforma
dell'attuale disciplina del procedimento di destinazione prevedeva
originariamente, all'art. 15, la competenza del Prefetto in ordine
"all'assegnazione" (più correttamente destinazione) dei beni
confiscati, "in deroga ad ogni altra disposizione di legge".
Ai sensi della normativa vigente, tale competenza è oggi della
Direzione Generale della Agenzia del Demanio.
L'Ufficio ha ritenuto di proporre tempestivamente una completa
riformulazione dell'art. 15 del D.D.L., finalizzata ad accelerare
il procedimento di destinazione con una razionalizzazione delle
competenze, prevedendo altresì una stabile "cabina di regia" presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di
monitoraggio impulso, coordinamento e controllo dell'intera
materia.
Quanto al procedimento si propone che la destinazione del bene
venga disposta dal Prefetto, su proposta non vincolante del
Dirigente regionale dell'Agenzia del Demanio, sulla base della
stima del valore risultante dagli atti giudiziari, sentite le
amministrazioni interessate all'utilizzo del bene, eventualmente in
sede di conferenza di servizi. Il Prefetto procede d'iniziativa se
la proposta non è formulata dall'Agenzia del Demanio entro novanta
giorni dal ricevimento della comunicazione di confisca.
Al Prefetto va la competenza sulla destinazione, all'Agenzia del
Demanio restano i compiti di gestione, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri si consolidano funzioni di impulso,
coordinamento e di controllo sostitutivo.
Il modello amministrativo che si propone trae spunto dalle
esperienze di coordinamento fra le Amministrazioni interessate
realizzate, da ultimo, nel corso del 2008, in sede regionale e
provinciale attraverso l'attivazione di protocolli di
collaborazione, accordi e tavoli di coordinamento che hanno visto
partecipi le Prefetture, l'Agenzia del Demanio, il Commissario, le
Autorità giudiziarie, le Regioni, le Autonomie territoriali e gli
organismi del terzo settore.
Si ritiene necessario razionalizzare la materia separando la
gestione dalla procedura di destinazione, riportando al Prefetto la
competenza relativa al provvedimento di destinazione del bene
mentre restano affidate all'Agenzia del Demanio le competenze
relative alla gestione economico contabile. Ciò al fine di
ottimizzare le rispettive attribuzioni funzionali: il Prefetto è
l'autorità maggiormente idonea alla valutazione complessiva del
contesto socio - economico unitamente alle esigenze di sicurezza
connesse alla migliore destinazione del bene, mentre l'Agenzia del
Demanio potrà concentrare l'attività sugli aspetti strettamente
gestionali, la cui specificità sconsiglia l'attribuzione agli
uffici delle Prefetture, anche in relazione all'ingente numero di
beni ancora in gestione.
La procedura di destinazione è semplificata concentrando nel
Prefetto la titolarità del procedimento e il potere decisionale di
destinazione. Quanto alla stima del bene, operazione che oggi
rallenta molto la definizione del procedimento, ci si rimette al
valore accertato nel corso della fase giudiziaria, valore
comunicato al Prefetto dall'Agenzia in sede di proposta. Resta
salva la facoltà del Prefetto di richiedere una stima aggiornata
ove lo ritenga necessario. In tal modo si consegue un notevole
risparmio di risorse e si velocizza la procedura.
La partecipazione di tutti i soggetti pubblici astratti
destinatari del bene, è garantita dalla conferenza di servizi
convocata dal Prefetto, che consente di ponderare i diversi
interessi, superare le criticità della procedura al fine del
migliore, effettivo utilizzo pubblico, sociale e produttivo.
Il modello di azione proposto nel Protocollo nazionale per i
beni confiscati, già presentato dal Commissario, potrà poi
costituire la modalità ordinaria di efficiente esercizio delle
nuove funzioni dell'Ufficio Territoriale di Governo in tema di beni
confiscati.
Una modalità che con la supervisione in sede centrale di una
struttura nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, consentirebbe di monitorare il funzionamento dell'intero
dispositivo, al fine di assicurare continuità all'azione e sinergia
di tutte le istituzioni interessate per il superamento delle
criticità che ostacolano la destinazione e l'utilizzo dei beni.
Quanto alla struttura centrale facente capo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le ipotesi organizzative possono fare
riferimento a due soluzioni.
Di seguito vengono sviluppati sinteticamente i due modelli che
appaiono meglio rispondere alla esigenze di razionalizzazione
dell'attuale sistema.
Il primo modello organizzativo scaturisce
dall'ipotesi di assegnare alla nuova struttura funzioni
direttamente gestionali, con l'assorbimento dell'intero iter
procedimentale. A quest'ipotesi, che sembra la più efficace per
affrontare le criticità sopra esposte e che appare del tutto
coerente con le indicazioni rese all'unanimità dalla Commissione
parlamentare antimafia della XV Legislatura, corrisponde un modello
configurato sostanzialmente come Agenzia.
L'Agenzia, che potrebbe essere denominata "Agenzia Nazionale per
i beni sequestrati e confiscati alla criminalità" si porrebbe
quindi come soggetto unico a livello nazionale con competenza
esclusiva e generale nella materia dei beni confiscati e, nel
rispetto delle prerogative dell'Autorità giudiziaria, dei beni
sequestrati e opererebbe sotto la vigilanza e alle dipendenze del
Consiglio dei Ministri. Essa costituirebbe un centro nazionale di
responsabilità dotato di personalità giuridica di diritto pubblico
e di autonomia gestionale ed economica.
L'istituzione dell'Agenzia dovrebbe attuarsi secondo il
principio dell'invarianza della spesa pubblica, in quanto i
maggiori oneri verrebbero bilanciati dalla contemporanea riduzione
delle risorse attualmente assegnate all'Agenzia del Demanio per la
gestione dei beni confiscati.
Come già detto, la nuova Agenzia si occuperebbe del bene dalla
fase del sequestro giudiziario alla fase della sua destinazione e
del suo utilizzo sociale o istituzionale. L'attribuzione di
competenze e poteri incisivi risulta appunto finalizzata ad
assicurare particolare efficacia e continuità all'azione
amministrativa, rafforzata dalla puntuale previsione degli
obiettivi da raggiungere (quantitativi, qualitativi e temporali),
degli adempimenti necessari e dei meccanismi di verifica e di
controllo.
Il nuovo soggetto dovrebbe seguire la gestione del bene lungo
l'intero suo iter procedimentale, muovendosi secondo un disegno
organico di intervento. Nella fase del sequestro giudiziario
l'Agenzia si porrebbe a supporto dell'Autorità giudiziaria per il
più efficace raccordo di questa fase con quella amministrativa e la
più proficua gestione del bene, anche in termini di redditività,
soprattutto nei casi in cui i beni siano costituiti da aziende.
L'Agenzia avrebbe la responsabilità diretta della gestione della
fase successiva alla confisca definitiva, con l'obiettivo primario
di ridurne al minimo i tempi, mentre, nella fase successiva alla
destinazione eserciterebbe soprattutto compiti di coordinamento e
supporto nonché, in particolare, di finanziamento finalizzato ad
agevolare l'effettivo utilizzo del bene da parte delle
Amministrazioni locali (diretto o tramite assegnazione a soggetti
sociali), oggi lasciato alle iniziative dei destinatari, privi,
quasi sempre, delle risorse economiche necessarie per le
ristrutturazioni o le riconversioni dei beni.
Per quest'ultimo aspetto, l'Agenzia dovrebbe operare all'interno
di un sistema "razionalizzato" nel quale dovrebbe prevedersi anche
l'utilizzo delle risorse provenienti dai beni confiscati al fine di
rendere efficienti e produttivi gli stessi beni. Ciò
presupporrebbe, come già precedentemente evidenziato, una
integrazione delle previsioni normative succedutesi nel tempo, e
anche di recente, che hanno destinato le risorse economiche
derivanti dai beni confiscati a diversi utilizzi (risarcimento
delle vittime della mafia e dell'usura, informatizzazione dei
processi, edilizia scolastica e da ultimo, al sistema giustizia nel
suo complesso), prevedendo che almeno una parte di queste risorse
possa essere destinata, attraverso l'Agenzia, ad una gestione dei
beni improntata a criteri di imprenditorialità e di elasticità
gestionale che consentano di superare, con maggiore efficacia, le
criticità che si frappongono alla loro rapida e proficua
utilizzazione.
Il secondo modello organizzativo appare
maggiormente coerente con i principi di riduzione degli organismi
pubblici, confermati anche di recente con la L. 133/2008, e prevede
l'istituzione di una struttura stabile che - in aggiunta alle
attuali competenze di indirizzo, impulso e coordinamento del
Commissario - possa disporre anche di poteri di ispettivi e di
intervento diretto, tra i quali quelli di controllo per
sostituzione. Tra i compiti nuovi è poi essenziale quello del
monitoraggio dei beni con l'obiettivo di un'unica banca dati. Com'è
noto oggi, di fatto, esistono due banche per i beni sequestrati e
confiscati: una, in fase di completamento, gestita dal Ministero
della Giustizia è il Sistema Informativo Prefetture Procure Italia
meridionale - SIPPI che riguarda essenzialmente i procedimenti
giudiziari; l'altra è la banca dati dell'Agenzia del Demanio, che
segue il bene durante il procedimento di destinazione.
In termini di responsabilità organizzative, questo modello è in
sintonia e completa razionalmente l'intero meccanismo, altrimenti
acefalo, di affidamento ai Prefetti della responsabilità del
procedimento di destinazione dei beni confiscati prevista dal
Governo all'art. 15 del D.D.L. A.S. 733.
L'articolazione territoriale dell'attività, il necessario
rapporto con le Autorità giudiziarie, il coinvolgimento delle
Regioni e delle Autonomie territoriali rende assolutamente
opportuno che tale struttura trovi nella Presidenza del Consiglio
dei Ministri la sua collocazione più adeguata. Essa potrebbe
costituire, quindi, una evoluzione dell'attuale Ufficio del
Commissario, debitamente rafforzata. La nuova struttura, pertanto,
svolgerebbe compiti di impulso, di coordinamento, ispettivi e
sostitutivi, nonché di raccordo con le Autorità amministrative e
giudiziarie ed i soggetti del terzo settore coinvolti nel processo
di utilizzazione sociale dei beni, secondo le direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
La definizione organizzativa della struttura, quale
articolazione della Presidenza, dovrebbe poi definirsi con separato
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ipotesi di integrazione dell'art. 15 D.D.L.
733.
Di seguito il testo della disposizione proposta dal Commissario
alla Presidenza con relativa relazione illustrativa.
ART.15
L'art. 2 decies della L. 575/1965 è così
sostituito:
1. Ferma la competenza del Ministero delle Finanze (Agenzia del
demanio) per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni
criminali di cui agli artt. 2 nonies, 2 decies e
2 undecies della L. 575/1965, 12 sexies della L.
356/1992, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è
effettuata con provvedimento del Prefetto dell'Ufficio Territoriale
di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta
non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio,
sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari,
salvo che sia ritenuta necessaria dal Prefetto una nuova stima,
sentite le amministrazioni di cui all'art 2 udecies
interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché
i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni.
Il Prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al primo
comma non è formulata dall'Agenzia del Demanio entro novanta giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo
2 nonies.
Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione,
per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma
dell'art. 823 del c.c..
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il
coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione,
destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, con
compiti di impulso, ispettivi e sostitutivi nonché di raccordo con
le Autorità giudiziarie e con le Autonomie Regionali e
territoriali. La definizione funzionale, organizzativa, organica e
strumentale della struttura verrà attuata con apposito D.P.C.M. da
emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente
legge.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce
annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della
disciplina di destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla
criminalità.
4. Gli oneri di funzionamento della struttura non devono
comportare aumento di spesa e sono posti a carico della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
Relazione illustrativa
La riforma del procedimento di destinazione dei beni confiscati
è dettata dalle perduranti difficoltà applicative della disciplina
concernente la gestione, la destinazione e l'utilizzo dei beni
confiscati alle organizzazioni criminali. Il modello amministrativo
che si propone trae spunto dalle esperienze di coordinamento fra le
Amministrazioni interessate realizzate, da ultimo, nel corso del
2008, in sede regionale e provinciale attraverso l'attivazione di
protocolli di collaborazione, accordi e tavoli di coordinamento che
hanno visto partecipi le Prefetture, l'Agenzia del Demanio, il
Commissario, le Autorità giudiziarie, le Regioni, le Autonomie
territoriali e gli organismi del terzo settore.
Si ritiene necessario razionalizzare la materia separando la
gestione dalla procedura di destinazione, riportando al Prefetto la
competenza relativa al provvedimento di destinazione del bene
mentre restano affidate all'Agenzia del demanio le competenze
relative alla gestione economico contabile. Ciò al fine di
ottimizzare le rispettive specificità e attribuzioni funzionali che
individuano nel Prefetto l'autorità maggiormente idonea alla
valutazione complessiva del contesto socio-economico unitamente
alle esigenze di sicurezza connesse alla migliore destinazione del
bene, mentre l'Agenzia del Demanio potrà concentrare l'attività
sugli aspetti strettamente gestionali, la cui specificità
sconsiglia l'attribuzione agli uffici delle Prefetture, anche in
relazione all'ingente numero di beni ancora in gestione.
La procedura di destinazione è semplificata concentrando nel
Prefetto la titolarità del procedimento e il potere decisionale di
destinazione. Quanto alla stima del bene, operazione che oggi
rallenta molto la definizione del procedimento, ci si rimette al
valore accertato nel corso della fase giudiziaria, valore
comunicato al Prefetto dall'Agenzia del Demanio in sede di
proposta. Resta salva la facoltà del Prefetto di richiedere una
stima aggiornata ove lo ritenga necessario. In tal modo si consegue
un notevole risparmio di risorse e si velocizza la procedura.
La partecipazione di tutti i soggetti pubblici astratti
destinatari del bene, è garantita dalla conferenza di servizi
convocata dal Prefetto, che consente di ponderare i diversi
interessi, superare le criticità della procedura al fine del
migliore, effettivo utilizzo pubblico, sociale e produttivo.
In materia di tutela si rinvia all'art. 823 del C.C. che affida
all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del
demanio pubblico.
Si conferma il mantenimento presso la Presidenza del Consiglio
di una struttura centrale di coordinamento, in ragione della
pluralità di competenze delle amministrazioni coinvolte nella
materia, ritenendo necessario intervenire con una logica di sistema
che si occupa del bene dalla fase del sequestro a quella della
effettiva utilizzazione. La struttura, che sarà delineata con un
successivo D.P.C.M., avrà compiti di impulso, coordinamento,
ispettivi, sostitutivi e di raccordo con le Autorità amministrative
e giudiziarie nonché con i soggetti del terzo settore coinvolti nel
processo di utilizzazione sociale dei beni. Gli oneri finanziari
per il suo funzionamento non comportano aggravio di spesa, e vanno
imputati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito
degli attuali stanziamenti di bilancio che già prevedono gli oneri
connessi al funzionamento dell'Ufficio del Commissario di cui al
D.P.R. 6.11.2007.
Si prevede, infine, che il Presidente del Consiglio dei Ministri
riferisca annualmente al Parlamento sull'attuazione dei
procedimenti di destinazione ed utilizzo dei beni.