Revoca ai sensi dell'art. 7 L. 1423/56
- Revoca ai sensi dell'art. 7 della L. 1423/1956 nelle misure di
prevenzione personale: presupposti; competenza.
- Applicabilità del disposti dell'art. 7 della L. 1423/1956 per
le misure di prevenzione patrimoniali: presupposti; soggetti
legittimati; terzo interessato; contraddittorio;
- rapporti tra revoca e incidenti di esecuzione, accertamento
della buona fede dei terzi alla luce della sentenza delle Sezioni
Unite del 19.12.2006 (57/2007 Auddino).
Tali problematiche attengono alla necessità di assicurare la
certezza dei rapporti giuridici e di evitare che continue istanze
di revoca (si parla anche della possibilità di estendere alle
misure di prevenzione l'istituto della revisione) possano,
sostanzialmente, paralizzare il procedimento di destinazione.
Il D.D.L. delega sul T.U. Misure di prevenzione approvato dal
Consiglio dei Ministri il 30.10.2007 prevedeva, facendo propri e
mutuando i principi sanciti dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite
nella sentenza 57/2007 (Auddino), la possibilità di chiedere la
revocazione della confisca definitiva:
1.1) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute
alla conclusione del procedimento;
1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive,
sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento
di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei
presupposti di applicazione della confisca;
1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata,
unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti
falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla
legge come reato;
2) che la revocazione possa essere richiesta solo al fine di
dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione
della misura;
3) che la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di
inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno
dei caso di cui al numero 1, salvo che l'interessato dimostri di
non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;
4) che in caso di accoglimento della domanda di revocazione la
restituzione dei beni confiscati possa avvenire solo per
equivalente, con previsione dei criteri per determinare il valore
dei beni medesimi;
5) che la revocazione non possa comunque essere chiesta da chi,
potendo o dovendo partecipare al procedimento, vi abbia rinunciato,
anche non espressamente, facendo propri e mutuano i principi
sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella
sentenza 5/2007.
E' noto il contrasto giurisprudenziale sulla applicabilità della
revoca ex art. 7 L. 1423/1956 anche alle misure di prevenzione
patrimoniali e non solo alle misure di prevenzione personali
risolto, infine dalla Cassazione Sezioni Unite con sentenza
19.12.2006, n. 57, che ha ammesso la possibilità di revoca con
effetti ex tunc per originaria insussistenza dei presupposti ed
invalidità genetica, revoca che presuppone l'intervenuta
definitività della misura, potendosi altrimenti ottenere la
cessazione della sua efficacia attraverso gli ordinari mezzi di
impugnazione, come espressamente affermato in motivazione "la
revoca si riferisce ad un provvedimento definitivo. Carattere
questo che preclude di rimettere in discussione con l'istanza atti
o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in
esso deducibili".
La Suprema Corte ha quindi sancito limiti soggettivi ed
oggettivi molto precisi per tale "revoca in funzione di revisione",
finalizzata a "porre rimedio ad un errore giudiziario" ai sensi
dell'art. 24 Costituzione, esperibile solo da chi abbia partecipato
al procedimento di prevenzione o sia stato messo in grado di
parteciparvi, purché vengano prospettate prove nuove sopravvenute
alla conclusione del procedimento e sono tali anche quelle non
valutate neanche implicitamente (o, sulla falsa riga della
revisione, di inconciliabilità di provvedimenti giudiziari o di
procedimento di prevenzione fondato su atti falsi o su un altro
reato) che dimostrino l'insussistenza dei presupposti del
provvedimento reale (pericolosità del proposto, disponibilità
diretta o indiretta del bene, sproporzione con il reddito
dichiarato, reimpiego di attività illecite).
Il terzo, formalmente titolare dei beni sequestrati, che non sia
stato chiamato a partecipare al procedimento e comunque non vi
abbia partecipato può proporre incidente di esecuzione (così
perdendo un grado di giudizio, essendo l'incidente di esecuzione,
ex art. 666, ricorribile solo per cassazione).
Nei confronti dei terzi di cui non risultava l'appartenenza dei
beni la confisca è irrevocabile e prevale su eventuali acquisti in
buona fede o sulla titolarità di diritti reali di garanzia, per i
quali e se del caso residua una tutela risarcitoria in sede
civile.
La revoca della confisca non potrà quindi essere chiesta ex
nunc, da chi deduca il venir meno delle pericolosità sociale avendo
in corso una misura di prevenzione personale o da chi chieda solo
la revoca ex nunc della confisca patrimoniale essendovi una
"incompatibilità strutturale tra la revoca ex nunc e la misura
della confisca".
Stante la dichiarata applicabilità dell'art. 7 L. 1423/1956
anche alle misure di prevenzione patrimoniali, la revoca va
disposta dall'organo che l'ha emanata, in camera di consiglio, in
contraddittorio, con le forme di cui all'art. 4, comma 5, citata
legge che rimanda agli artt. 636 e 637 codice di rito previgente,
ora sostituito dall'art. 678 c.p.p. che, a sua volta, richiama
l'art. 666 c.p.p. (cfr. Cass. 4.03.2004, n. 10356) con conseguente,
preliminare valutazione da parte del Giudice sulla ammissibilità
del ricorso.
Sembrerebbe quindi possibile dichiarare l'inammissibilità della
richiesta di revoca quando questa, come recita l'art. 666 c.p.p.,
"costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata,
basata sui medesimi elementi", tenuto conto dei limiti soggettivi
ed oggettivi posti dalla Cassazione e per arginare richieste
pretestuose o dilatorie, come già si sono orientate alcune sezioni
Misure di prevenzione.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, sez. I,
con sentenza del 6.05.2008 (dep. 29.05.2008 Di Vincenzo).
Stante la funzione della revoca, secondo l'orientamento delle
Sezioni Unite, esperibile solo da chi è stato parte nel
procedimento per rimediare "ad un errore giudiziario" e ad una
"invalidità genetica del provvedimento" con allegazione di prove
nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, potrebbe
porsi il problema di una istanza di revoca fondata su elementi
nuovi ma preesistenti alla decisione e non presi in considerazione
a causa dell'inerzia del terzo interessato.
Sul punto la Cassazione aveva già chiarito i limiti entro i
quali possono essere fatte valere prove non dedotte nell'originario
procedimento di prevenzione ancorandoli ad un modello tipicamente
revocatorio quale è quello - sotto il profilo della causa pretendi
- della revocazione prevista dall'art. 395 e ss c.p.c. Il tutto
nella logica, già avvertita da questa Corte, che la misura
patrimoniale, pur essendo applicata, per scelta del legislatore,
nel procedimento di prevenzione, costituisce una sanzione diretta a
sottrarre in via definitiva i beni di provenienza illecita alla
disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad associazione di
tipo mafioso (cfr. Cass. 5.11.2002, n. 37025).
Anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite il terzo che chieda
la revoca della confisca definitiva, deducendo nuove prove non
entrate nel procedimento di prevenzione, sembrerebbe soggetto ai
limiti previsti dall'art. 395 c.p.c. ed all'onere della prova in
ordine ad una delle cause indicate ed alla dimostrazione che la
mancata allegazione non sia dipesa da colpa; tale soluzione, oltre
che essere aderente ai principi della Cassazione, consentirebbe di
raggiungere un punto di equilibrio tra la esigenza di certezza
giuridica dei rapporti patrimoniali e la legittima richiesta del
terzo incolpevole di presentare tutte le prove a suo favore.
L'inammissibilità potrebbe essere altresì sempre dichiarata in
casi di istanza di revoca avanzata da terzi citati ad intervenire
nel procedimento ed in caso di decreto di confisca non ancora
divenuto irrevocabile.
Sulle istanze di revoca della misura di prevenzione personale ex
art. 7, comma 2, L. 1423/1956, non sembra possano esserci problemi,
atteso che la norma prevede il parere obbligatorio della Questura
(Autorità di P.S. proponente) sull'istanza dell'interessato che può
dedurre la cessazione o il mutamento della misura per essere venuta
meno la pericolosità sociale ovvero richiedere la modifica delle
prescrizioni o dell'applicazione dell'obbligo di soggiorno; anche
l'autorità proponente può richiedere un aggravamento delle
prescrizioni e, in ipotesi, l'applicazione dell'obbligo di
soggiorno.
In applicazione dei principi generali l'istanza di revoca o
modifica va disposta dall'organo che l'ha emanata, in camera di
consiglio, in contraddittorio, con le forme di cui all'art. 4,
comma 5, della citata legge che rimanda agli artt. 636 e 637 codice
di rito previgente, ora sostituito dall'art. 678 c.p.p. che, a sua
volta, richiama l'art. 666 c.p.p. (cfr. Cass. 4.03.2004, n.
10356).
Appare necessaria una riforma che individui i presupposti per la
richiesta di revoca e le conseguenze in caso di accoglimento
dell'istanza atteso che la restituzione di beni acquisiti al
patrimonio indisponibile dello Stato e rientrati in un circuito
economico sano può determinare i seguenti effetti:
- sfiducia nelle istituzioni;
- impossibilità di programmare investimenti pubblici o comunitari
sui beni confiscati;
- dilatazione sui tempi di destinazione dei beni in quanto
l'Agenzia del Demanio non emette il provvedimento in attesa della
decisione sull'istanza di revoca.
Possibili proposte normative, in considerazione dell'elevato
numero di istanze di revoca avanzate dalle parti in tutta Italia ed
alla concreta possibilità che una parte, seppure esigua, possa
essere accolta.
Si pensa all'introduzione di una norma che disciplini l'istituto
della revoca di confische patrimoniali con effetti ex tunc ex L.
575/1965 divenute irrevocabili, ispirata ai seguenti principi:
- oggetto della istanza devono essere solo i provvedimenti
definitivi (tutte le istanze presentate prima della definitività
sono inammissibili o vanno riqualificate come appello o ricorso per
Cassazione) senza alcun correlazione con la misura personale e la
sua applicazione o esecuzione; anche ai fini della
razionalizzazione che sarà attuata con il SIPPI, trattandosi di una
fase processuale, peraltro eventuale, strettamente connessa al
procedimento principale di prevenzione patrimoniale, una
registrazione sullo stesso numero di registro della misura di
prevenzione;
- legittimati alla proposizione della revoca: i soggetti che
hanno partecipato al procedimento di prevenzione o che sono stati
messi in condizione di partecipare (escludendosi, quindi, coloro
che, pur chiamati a partecipare al procedimento di prevenzione, non
vi abbiano preso parte);
- motivi deducibili: elementi nuovi e non esaminati nel corso del
procedimento principale;
- Autorità giudiziaria competente è il Giudice che ha emesso il
provvedimento di confisca (il Tribunale se ha accolto la proposta,
la Corte d'Appello se la proposta è stata rigettata dal Tribunale e
accolta dalla Corte d'Appello);
- contraddittorio: convocazione di udienza in camera di consiglio
delle parti;
- impugnazioni: appello e ricorso per Cassazione anche per saltum
entro 10 giorni dalla notifica;
- effetti: in caso di accoglimento il provvedimento non è
immediatamente esecutivo; l'esecuzione è sospesa fino alla
definitività;
- revoca definitiva: in caso di caducazione irrevocabile della
confisca previsione della attribuzione di una somma di danaro pari
al valore di mercato dei beni calcolato alla data della revoca (ciò
dovrebbe escludere o meglio includere implicitamente interessi,
svalutazione e eventuali migliorie) in ogni caso in cui il bene sia
già stato destinato ad uso sociale e/o effettivamente utilizzato;
la restituzione del bene all'originario intestatario potrebbe
essere prevista solo quando ciò sia economicamente più conveniente
per lo Stato (bene non ancora destinato, bene confiscato pro quota,
bene gravato da mutuo); eventuale previsione di rinuncia all'azione
di regresso nell'ipotesi di immobile per il quale sia stata
concessa l'autorizzazione al proposto a permanere subordinatamente
al pagamento delle rate di mutuo, dell'ICI (ove ora ancora
richiesto), delle spese condominiali;
- imposte: nessuna imposta è dovuta da chi riottene i beni per
gli anni antecedenti;
- prevedere che la mera presentazione di un'istanza di revoca non
sospenda la destinazione ma comporti solo la comunicazione della
richiesta all'ente che cura il procedimento di destinazione;
- dispositivo del decreto di revoca e relative impugnazioni da
annotare sull'originale del decreto che ha disposto la
confisca;
previsione di condanna, in caso di rigetto dell'istanza, alle
spese forfetarie previste per il Tribunale del riesame e di tutte
le altre spese recuperabili sostenute nel corso del
procedimento.