Beni confiscati ad organizzazioni criminali

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Ipotesi di modifiche normative

Revoca ai sensi dell'art. 7 L. 1423/56

  • Revoca ai sensi dell'art. 7 della L. 1423/1956 nelle misure di prevenzione personale: presupposti; competenza.
  • Applicabilità del disposti dell'art. 7 della L. 1423/1956 per le misure di prevenzione patrimoniali: presupposti; soggetti legittimati; terzo interessato; contraddittorio;
  • rapporti tra revoca e incidenti di esecuzione, accertamento della buona fede dei terzi alla luce della sentenza delle Sezioni Unite del 19.12.2006 (57/2007 Auddino).

Tali problematiche attengono alla necessità di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e di evitare che continue istanze di revoca (si parla anche della possibilità di estendere alle misure di prevenzione l'istituto della revisione) possano, sostanzialmente, paralizzare il procedimento di destinazione.

Il D.D.L. delega sul T.U. Misure di prevenzione approvato dal Consiglio dei Ministri il 30.10.2007 prevedeva, facendo propri e mutuando i principi sanciti dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite nella sentenza 57/2007 (Auddino), la possibilità di chiedere la revocazione della confisca definitiva:

1.1) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

2) che la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura;

3) che la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei caso di cui al numero 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) che in caso di accoglimento della domanda di revocazione la restituzione dei beni confiscati possa avvenire solo per equivalente, con previsione dei criteri per determinare il valore dei beni medesimi;

5) che la revocazione non possa comunque essere chiesta da chi, potendo o dovendo partecipare al procedimento, vi abbia rinunciato, anche non espressamente, facendo propri e mutuano i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza 5/2007.

E' noto il contrasto giurisprudenziale sulla applicabilità della revoca ex art. 7 L. 1423/1956 anche alle misure di prevenzione patrimoniali e non solo alle misure di prevenzione personali risolto, infine dalla Cassazione Sezioni Unite con sentenza 19.12.2006, n. 57, che ha ammesso la possibilità di revoca con effetti ex tunc per originaria insussistenza dei presupposti ed invalidità genetica, revoca che presuppone l'intervenuta definitività della misura, potendosi altrimenti ottenere la cessazione della sua efficacia attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, come espressamente affermato in motivazione "la revoca si riferisce ad un provvedimento definitivo. Carattere questo che preclude di rimettere in discussione con l'istanza atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili".

La Suprema Corte ha quindi sancito limiti soggettivi ed oggettivi molto precisi per tale "revoca in funzione di revisione", finalizzata a "porre rimedio ad un errore giudiziario" ai sensi dell'art. 24 Costituzione, esperibile solo da chi abbia partecipato al procedimento di prevenzione o sia stato messo in grado di parteciparvi, purché vengano prospettate prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento e sono tali anche quelle non valutate neanche implicitamente (o, sulla falsa riga della revisione, di inconciliabilità di provvedimenti giudiziari o di procedimento di prevenzione fondato su atti falsi o su un altro reato) che dimostrino l'insussistenza dei presupposti del provvedimento reale (pericolosità del proposto, disponibilità diretta o indiretta del bene, sproporzione con il reddito dichiarato, reimpiego di attività illecite).

Il terzo, formalmente titolare dei beni sequestrati, che non sia stato chiamato a partecipare al procedimento e comunque non vi abbia partecipato può proporre incidente di esecuzione (così perdendo un grado di giudizio, essendo l'incidente di esecuzione, ex art. 666, ricorribile solo per cassazione).

Nei confronti dei terzi di cui non risultava l'appartenenza dei beni la confisca è irrevocabile e prevale su eventuali acquisti in buona fede o sulla titolarità di diritti reali di garanzia, per i quali e se del caso residua una tutela risarcitoria in sede civile.

La revoca della confisca non potrà quindi essere chiesta ex nunc, da chi deduca il venir meno delle pericolosità sociale avendo in corso una misura di prevenzione personale o da chi chieda solo la revoca ex nunc della confisca patrimoniale essendovi una "incompatibilità strutturale tra la revoca ex nunc e la misura della confisca".

Stante la dichiarata applicabilità dell'art. 7 L. 1423/1956 anche alle misure di prevenzione patrimoniali, la revoca va disposta dall'organo che l'ha emanata, in camera di consiglio, in contraddittorio, con le forme di cui all'art. 4, comma 5, citata legge che rimanda agli artt. 636 e 637 codice di rito previgente, ora sostituito dall'art. 678 c.p.p. che, a sua volta, richiama l'art. 666 c.p.p. (cfr. Cass. 4.03.2004, n. 10356) con conseguente, preliminare valutazione da parte del Giudice sulla ammissibilità del ricorso.

Sembrerebbe quindi possibile dichiarare l'inammissibilità della richiesta di revoca quando questa, come recita l'art. 666 c.p.p., "costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi", tenuto conto dei limiti soggettivi ed oggettivi posti dalla Cassazione e per arginare richieste pretestuose o dilatorie, come già si sono orientate alcune sezioni Misure di prevenzione.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza del 6.05.2008 (dep. 29.05.2008 Di Vincenzo).

Stante la funzione della revoca, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, esperibile solo da chi è stato parte nel procedimento per rimediare "ad un errore giudiziario" e ad una "invalidità genetica del provvedimento" con allegazione di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, potrebbe porsi il problema di una istanza di revoca fondata su elementi nuovi ma preesistenti alla decisione e non presi in considerazione a causa dell'inerzia del terzo interessato.

Sul punto la Cassazione aveva già chiarito i limiti entro i quali possono essere fatte valere prove non dedotte nell'originario procedimento di prevenzione ancorandoli ad un modello tipicamente revocatorio quale è quello - sotto il profilo della causa pretendi - della revocazione prevista dall'art. 395 e ss c.p.c. Il tutto nella logica, già avvertita da questa Corte, che la misura patrimoniale, pur essendo applicata, per scelta del legislatore, nel procedimento di prevenzione, costituisce una sanzione diretta a sottrarre in via definitiva i beni di provenienza illecita alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso (cfr. Cass. 5.11.2002, n. 37025).

Anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite il terzo che chieda la revoca della confisca definitiva, deducendo nuove prove non entrate nel procedimento di prevenzione, sembrerebbe soggetto ai limiti previsti dall'art. 395 c.p.c. ed all'onere della prova in ordine ad una delle cause indicate ed alla dimostrazione che la mancata allegazione non sia dipesa da colpa; tale soluzione, oltre che essere aderente ai principi della Cassazione, consentirebbe di raggiungere un punto di equilibrio tra la esigenza di certezza giuridica dei rapporti patrimoniali e la legittima richiesta del terzo incolpevole di presentare tutte le prove a suo favore.

L'inammissibilità potrebbe essere altresì sempre dichiarata in casi di istanza di revoca avanzata da terzi citati ad intervenire nel procedimento ed in caso di decreto di confisca non ancora divenuto irrevocabile.

Sulle istanze di revoca della misura di prevenzione personale ex art. 7, comma 2, L. 1423/1956, non sembra possano esserci problemi, atteso che la norma prevede il parere obbligatorio della Questura (Autorità di P.S. proponente) sull'istanza dell'interessato che può dedurre la cessazione o il mutamento della misura per essere venuta meno la pericolosità sociale ovvero richiedere la modifica delle prescrizioni o dell'applicazione dell'obbligo di soggiorno; anche l'autorità proponente può richiedere un aggravamento delle prescrizioni e, in ipotesi, l'applicazione dell'obbligo di soggiorno.

In applicazione dei principi generali l'istanza di revoca o modifica va disposta dall'organo che l'ha emanata, in camera di consiglio, in contraddittorio, con le forme di cui all'art. 4, comma 5, della citata legge che rimanda agli artt. 636 e 637 codice di rito previgente, ora sostituito dall'art. 678 c.p.p. che, a sua volta, richiama l'art. 666 c.p.p. (cfr. Cass. 4.03.2004, n. 10356).

Appare necessaria una riforma che individui i presupposti per la richiesta di revoca e le conseguenze in caso di accoglimento dell'istanza atteso che la restituzione di beni acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato e rientrati in un circuito economico sano può determinare i seguenti effetti:

  • sfiducia nelle istituzioni;
  • impossibilità di programmare investimenti pubblici o comunitari sui beni confiscati;
  • dilatazione sui tempi di destinazione dei beni in quanto l'Agenzia del Demanio non emette il provvedimento in attesa della decisione sull'istanza di revoca.

Possibili proposte normative, in considerazione dell'elevato numero di istanze di revoca avanzate dalle parti in tutta Italia ed alla concreta possibilità che una parte, seppure esigua, possa essere accolta.

Si pensa all'introduzione di una norma che disciplini l'istituto della revoca di confische patrimoniali con effetti ex tunc ex L. 575/1965 divenute irrevocabili, ispirata ai seguenti principi:

  • oggetto della istanza devono essere solo i provvedimenti definitivi (tutte le istanze presentate prima della definitività sono inammissibili o vanno riqualificate come appello o ricorso per Cassazione) senza alcun correlazione con la misura personale e la sua applicazione o esecuzione; anche ai fini della razionalizzazione che sarà attuata con il SIPPI, trattandosi di una fase processuale, peraltro eventuale, strettamente connessa al procedimento principale di prevenzione patrimoniale, una registrazione sullo stesso numero di registro della misura di prevenzione;
  • legittimati alla proposizione della revoca: i soggetti che hanno partecipato al procedimento di prevenzione o che sono stati messi in condizione di partecipare (escludendosi, quindi, coloro che, pur chiamati a partecipare al procedimento di prevenzione, non vi abbiano preso parte);
  • motivi deducibili: elementi nuovi e non esaminati nel corso del procedimento principale;
  • Autorità giudiziaria competente è il Giudice che ha emesso il provvedimento di confisca (il Tribunale se ha accolto la proposta, la Corte d'Appello se la proposta è stata rigettata dal Tribunale e accolta dalla Corte d'Appello);
  • contraddittorio: convocazione di udienza in camera di consiglio delle parti;
  • impugnazioni: appello e ricorso per Cassazione anche per saltum entro 10 giorni dalla notifica;
  • effetti: in caso di accoglimento il provvedimento non è immediatamente esecutivo; l'esecuzione è sospesa fino alla definitività;
  • revoca definitiva: in caso di caducazione irrevocabile della confisca previsione della attribuzione di una somma di danaro pari al valore di mercato dei beni calcolato alla data della revoca (ciò dovrebbe escludere o meglio includere implicitamente interessi, svalutazione e eventuali migliorie) in ogni caso in cui il bene sia già stato destinato ad uso sociale e/o effettivamente utilizzato; la restituzione del bene all'originario intestatario potrebbe essere prevista solo quando ciò sia economicamente più conveniente per lo Stato (bene non ancora destinato, bene confiscato pro quota, bene gravato da mutuo); eventuale previsione di rinuncia all'azione di regresso nell'ipotesi di immobile per il quale sia stata concessa l'autorizzazione al proposto a permanere subordinatamente al pagamento delle rate di mutuo, dell'ICI (ove ora ancora richiesto), delle spese condominiali;
  • imposte: nessuna imposta è dovuta da chi riottene i beni per gli anni antecedenti;
  • prevedere che la mera presentazione di un'istanza di revoca non sospenda la destinazione ma comporti solo la comunicazione della richiesta all'ente che cura il procedimento di destinazione;
  • dispositivo del decreto di revoca e relative impugnazioni da annotare sull'originale del decreto che ha disposto la confisca;

previsione di condanna, in caso di rigetto dell'istanza, alle spese forfetarie previste per il Tribunale del riesame e di tutte le altre spese recuperabili sostenute nel corso del procedimento.

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