Aspetti procedimentali e sostanziali
In sede di modifiche legislative appare opportuno prevedere:
- la possibilità di disporre la partecipazione a distanza al
procedimento camerale di prevenzione dei proposti (videoconferenza)
sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis, attualmente
esclusa dagli artt. 45 bis e 146 bis, comma 1
bis, norme di attuazione c.p.p., ciò sia per semplificare
e velocizzare il procedimento sia per eliminare i costi conseguenti
alla trasferta del Tribunale;
- che il proposto possa chiedere che il procedimento si svolga in
pubblica udienza. Tale previsione appare opportuna per evitare
altra condanna della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che, nella
causa Bocellari e Rizza c/Italia ha con sentenza del 13.11.2007
dichiarato che vi è stata violazione dell'art. 6, comma 1, della
conv.. Anche se sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione
(sez. I, 13.2.2008), escludendo che la Corte di Giustizia abbia
"competenza nei confronti di normative che non entrano nel campo di
applicazione del diritto comunitario, ... ipotesi che si verifica
precisamente in materia di misure di prevenzione" appare opportuna
una modifica nel senso auspicato dalla Corte Europea dei diritti
dell'uomo;
- previsione di un termine annuale dal sequestro alla confisca
già previsto ex art. 2 ter, comma 3, L. 575/1965 (da allungare in
caso di proposto detenuto all'estero), prorogabile di un anno con
ordinanza motivata del Tribunale (comprese le cause di sospensione
dei termini di custodia cautelare previste dal c.p.p.) e dalla
confisca di primo grado alla pronuncia del decreto emesso dalla
Corte di Appello (prorogabile di un anno come per il
Tribunale);
- possibilità di sospendere, in attesa della decisione della
Cassazione su ricorso del Procuratore Generale, l'efficacia del
provvedimento di annullamento e/o restituzione dei beni sequestrati
emesso dalla Corte di Appello, non essendo estensibile la deroga
stabilita dall'art. 2 ter, comma 3, L. 575/1965 per il
dissequestro emesso dal Tribunale;
- esenzione di imposte per lo Stato dei passaggi di proprietà
(trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri), già prevista
dal comma 218 della finanziaria 2007;
- parificazione anche dei beni confiscati ma non ancora destinati
ai beni demaniali tenuto conto della pronuncia del Consiglio di
Stato sezione IV - (con sentenza N. 6169/2006 del 30.05.2006) che
investito dell'Appello presentato dal Ministero dell'Economie e
delle Finanze, ha chiarito "la destinazione del bene confiscato è
elemento ulteriore rispetto alla confisca" e che, una volta "che il
bene è stato confiscato ed è entrato nella disponibilità giuridica
dello Stato, la pubblica amministrazione ha il potere di disporre
sullo stesso tutte le misure concrete per la sua acquisizione
materiale, ivi compreso quello relativo alla liberazione delle
persone che lo occupano";
- previsione, in caso di confisca pro quota di immobile, di
possibilità di acquisto o vendita al valore di mercato - in
condizione di sicurezza e di accertata affidabilità degli
acquirenti - qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse
pubblico;
- prevedere che, in caso di coesistenza di sequestro penale,
prevalga la gestione del sequestro di prevenzione e, qualora,
questo ultimo diventi irrevocabile prima della confisca penale, si
proceda comunque alla destinazione ed utilizzazione dei beni;
- prevedere che, in caso di procedure esecutive, le stesse non
possano proseguire dopo l'esecuzione del sequestro e che i terzi in
buona fede possano soddisfare le loro pretesa su di una somma di
denaro, analogamente a quanto si propone per la revoca;
- previsione di una specifica competenza dell'Avvocatura dello
Stato in tema di intervento nelle cause con ad oggetto i beni
confiscati anche successivamente alla loro destinazione al
patrimonio indisponibile di soggetti diversi dallo Stato.
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