Beni confiscati ad organizzazioni criminali

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Ipotesi di modifiche normative

Aspetti procedimentali e sostanziali

In sede di modifiche legislative appare opportuno prevedere:

  1. la possibilità di disporre la partecipazione a distanza al procedimento camerale di prevenzione dei proposti (videoconferenza) sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis, attualmente esclusa dagli artt. 45 bis e 146 bis, comma 1 bis, norme di attuazione c.p.p., ciò sia per semplificare e velocizzare il procedimento sia per eliminare i costi conseguenti alla trasferta del Tribunale;
  2. che il proposto possa chiedere che il procedimento si svolga in pubblica udienza. Tale previsione appare opportuna per evitare altra condanna della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che, nella causa Bocellari e Rizza c/Italia ha con sentenza del 13.11.2007 dichiarato che vi è stata violazione dell'art. 6, comma 1, della conv.. Anche se sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione (sez. I, 13.2.2008), escludendo che la Corte di Giustizia abbia "competenza nei confronti di normative che non entrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, ... ipotesi che si verifica precisamente in materia di misure di prevenzione" appare opportuna una modifica nel senso auspicato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo;
  3. previsione di un termine annuale dal sequestro alla confisca già previsto ex art. 2 ter, comma 3, L. 575/1965 (da allungare in caso di proposto detenuto all'estero), prorogabile di un anno con ordinanza motivata del Tribunale (comprese le cause di sospensione dei termini di custodia cautelare previste dal c.p.p.) e dalla confisca di primo grado alla pronuncia del decreto emesso dalla Corte di Appello (prorogabile di un anno come per il Tribunale);
  4. possibilità di sospendere, in attesa della decisione della Cassazione su ricorso del Procuratore Generale, l'efficacia del provvedimento di annullamento e/o restituzione dei beni sequestrati emesso dalla Corte di Appello, non essendo estensibile la deroga stabilita dall'art. 2 ter, comma 3, L. 575/1965 per il dissequestro emesso dal Tribunale;
  5. esenzione di imposte per lo Stato dei passaggi di proprietà (trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri), già prevista dal comma 218 della finanziaria 2007;
  6. parificazione anche dei beni confiscati ma non ancora destinati ai beni demaniali tenuto conto della pronuncia del Consiglio di Stato sezione IV - (con sentenza N. 6169/2006 del 30.05.2006) che investito dell'Appello presentato dal Ministero dell'Economie e delle Finanze, ha chiarito "la destinazione del bene confiscato è elemento ulteriore rispetto alla confisca" e che, una volta "che il bene è stato confiscato ed è entrato nella disponibilità giuridica dello Stato, la pubblica amministrazione ha il potere di disporre sullo stesso tutte le misure concrete per la sua acquisizione materiale, ivi compreso quello relativo alla liberazione delle persone che lo occupano";
  7. previsione, in caso di confisca pro quota di immobile, di possibilità di acquisto o vendita al valore di mercato - in condizione di sicurezza e di accertata affidabilità degli acquirenti - qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico;
  8. prevedere che, in caso di coesistenza di sequestro penale, prevalga la gestione del sequestro di prevenzione e, qualora, questo ultimo diventi irrevocabile prima della confisca penale, si proceda comunque alla destinazione ed utilizzazione dei beni;
  9. prevedere che, in caso di procedure esecutive, le stesse non possano proseguire dopo l'esecuzione del sequestro e che i terzi in buona fede possano soddisfare le loro pretesa su di una somma di denaro, analogamente a quanto si propone per la revoca;
  10. previsione di una specifica competenza dell'Avvocatura dello Stato in tema di intervento nelle cause con ad oggetto i beni confiscati anche successivamente alla loro destinazione al patrimonio indisponibile di soggetti diversi dallo Stato.

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