Beni confiscati ad organizzazioni criminali

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Il tema delle ipoteche sui beni confiscati

Indagine del Commissario e possibili soluzioni

Spesso i beni vengono dall'Agenzia del Demanio destinati e consegnati ai Comuni con tutte le loro criticità e spesso i Comuni non sono in grado di fare fronte, da soli, al pagamento delle pretese dei terzi, cioè delle Banche o società specializzate che hanno acquistato il credito.

Il dato accertato dall'indagine del Commissario sul mancato utilizzo dei beni consegnati ai Comuni (ben 51%) rimanda spesso a questa causa.

In molti casi, poi, i Comuni rifiutano i beni confiscati proprio perché ipotecati o con altre criticità obiettive. E le procedure di destinazione si incagliano.

L'accertamento giudiziale della buona fede della banca creditrice al momento della concessione del mutuo ha tempi lunghissimi.

Non sappiamo per quanti beni confiscati ipotecati - e quando rispetto alla presa in carico - sia stata richiesta la verifica della buona fede della banca all'atto della concessione del mutuo.

Si tratta comunque di accertamenti giudiziali che allungano oltremodo i tempi della destinazione. E quando non siano stati avviati o sia riconosciuta la buona fede, accade spesso che nelle procedure esecutive civili il bene confiscato, pignorato prima del sequestro, venga venduto all'asta con il pericolo che torni nella disponibilità dei mafiosi.

Tutto questo deriva anche dalla mancanza di chiare disposizioni normative in tema di tutela dei diritti di dei terzi che consentano di risolvere le questioni nel corso del procedimento di prevenzione, così da far giungere a confisca definitiva beni liberi da criticità.

Una soluzione in tempi ragionevoli richiede che il soggetto cui è affidata la responsabilità del comparto dei beni confiscati possa disporre delle risorse necessarie per definire in via transattiva i procedimenti con i creditori di buona fede.

La soluzione potrebbe trovarsi in appositi stanziamenti del bilancio dello Stato ma i problemi di finanza pubblica e la difficoltà di reperire la copertura non rendono oggi facilmente praticabile questa ipotesi. L'obiettivo di svincolare i beni dalle ipoteche e promuoverne lo sviluppo potrebbe utilmente perseguirsi consentendo alla struttura cui è affidata la responsabilità del settore di utilizzare le risorse dello stesso comparto dei beni confiscati e, in particolare i proventi della gestione o della vendita dei beni, nelle migliori condizioni di sicurezza. Una ipotesi che richiede un adeguamento delle recenti disposizioni in tema di fondo unico giustizia.

L'urgenza del problema ha determinato il Commissario ad interventi finalizzati alla salvaguardia del bene e della sua destinazione sociale, promuovendo, con l'ausilio dei Prefetti, incontri e tavoli per la individuazione di soluzioni transattive per casi specifici di particolare importanza, anche simbolica.

Iniziative specifiche e mirate a casi emblematici, sono in corso in diverse parti del Paese per talune situazioni di crisi dello stesso tipo (ad esempio a Brindisi, per un immobile confiscato pignorato dalla Banca Popolare Pugliese).

Nella ricerca di soluzioni "di sistema", il Commissario ha avviato contatti con l'associazione delle fondazioni bancarie (ACRI) per l'individuazione di soluzioni dirette alla rimozione degli impedimenti alla destinazione ed utilizzo dei beni per la presenza di vincoli ipotecari a favore di istituti di credito. L'idea era quella di un fondo finanziato dalle fondazioni al quale accedere, di volta in volta, previa valutazione della meritevolezza della soluzione transattiva concordata con l'Avvocatura dello Stato, per purgare le ipoteche iscritte in favore di istituti bancari o terzi di buona fede e consentire l'uso sociale e pubblico dei beni.

Le fondazioni bancarie sono attualmente disciplinate, in via generale, dal D.L.vo 17.05.1999, n. 153. L'art. 2 le configura come persone giuridiche private senza fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Il comma 2 dell'art. 2 prevede che le fondazioni operino in rapporto prevalente con il territorio ed indirizzino la propria attività nei "settori ammessi". Tra i settori ammessi, l'art. 1, comma 1 lettera c) bis individua, tra gli altri, "la prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica" e "lo sviluppo locale".

Secondo il più recente rapporto annuale dell'associazione delle fondazioni di origine bancaria (ACRI www.acri.it), che riferisce sui risultati di gestione dell'esercizio 2005, risulta che in tale anno le fondazioni hanno erogato, complessivamente, per attività istituzionali, 1.373 milioni di euro.

Al settore "prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica" risulta destinato solo lo 0,1% delle risorse complessive, pari quindi a circa 14 milioni di euro.

Secondo i dati dell'Agenzia del Demanio, le ipoteche iscritte sui beni confiscati riguardano un valore capitale complessivo di euro 203.174,74 milioni, suddiviso fra 76% di ipoteche volontarie, 20% di ipoteche giudiziali e 4% di ipoteche legali, a fronte di debiti residui per un valore complessivo di euro 73.375,65, riguardante per il 99% ipoteche volontarie.

L'impegno finanziario complessivo dovrebbe pertanto ritenersi limitato a tale ultimo importo (73,3 milioni circa), che corrisponde ad una percentuale delle risorse complessivamente erogate dalle fondazioni nel 2005 pari 0,5%.

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