Beni confiscati ad organizzazioni criminali

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Gestione giudiziaria dei beni - Rapporti con altre procedure - Tutela dei terzi

Tutela dei terzi

Le maggiori problematiche riguardano i seguenti punti:

  • tutela dei terzi titolari di diritti reali e di credito;
  • opportunità di prevedere che le banche vengano citate all'udienza fissata per la discussione sulla confisca al fine di accertare la buona fede ed evitare il proliferare di istanze;
  • diritto di sequela del creditore munito di ipoteca effetti sulla destinazione del bene confiscato.

Competenza sull'accertamento del diritto del terzo: al giudice della prevenzione che dispose la confisca con incidente di esecuzione, al giudice civile o comunque prevedendo un procedimento incidentale di natura accertativi.

Detto problema è forse quello più delicato in tema di giudizio di prevenzione.

Anche in tale caso il supporto normativo è del tutto carente atteso che la legge sembra fornire tutela solo ai terzi titolari di diritti reali di godimento.

La normativa prevede infatti l'intervento dei terzi cui risultino formalmente appartenere i beni sottoposti a sequestro con tutela, quindi, del diritto di proprietà e dei diritti reali parziari (art. 2 ter, comma 5, L. 575/1965).

Nessuna previsione legislativa prende in considerazione i terzi titolari di diritti di credito (ovviamente maturati in epoca antecedente al sequestro) nei confronti del proposto.

Finora la soluzione del problema relativo alla tutela dei diritti dei terzi è stata ricollegata alla natura giuridica della ablazione operata dallo Stato (se si tratti di acquisto a titolo originario, con carattere repressivo e sanzionatorio della confisca, ovvero a titolo derivativo con natura preventiva della confisca prescindendo dalla illiceità del bene in sè considerato).

Proprio con riguardo ai diritti reali di garanzia, la Cassazione, sul presupposto della natura di acquisto a titolo derivativo riconosciuto in questo caso alla confisca, ha ritenuto l'inammissibilità dell'intervento nel procedimento dei titolari del diritto di credito garantito da pegno o ipoteca, ritenendo costoro abilitati a far valere il loro diritto nei confronti dell'Erario dopo la definitività della confisca (Cass. 21.01.1992, n. 250, Sanseverino; Cass. sez. 1 civile 12.11.1999, n. 12535).

A rendere tuttavia problematica la possibilità che il creditore, munito di pegno o ipoteca, possa esercitare le proprie ragioni dopo la confisca, sussistono motivi di ordine logico e giuridico:

  • i beni confiscati entrano a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato, con conseguente inespropriabilità;
  • la destinazione di tali beni è espressamente vincolata al soddisfacimento delle finalità indicate dalla L. 109/1996.

Si pone quindi l'alternativa di ritenere o che la presenza dell'ipoteca impedisca l'attivazione dei procedimenti di destinazione sociale dei beni con conseguente vendita del bene e soddisfacimento del creditore ipotecario ovvero che il diritto di sequela non comprenda anche lo jus distrahendi per cui il titolare del diritto reale di garanzia potrebbe far valere nei confronti dell'Erario solo il diritto di credito e non anche la garanzia specifica vantata sul bene confiscato.

Alcuni Tribunali, su istanze di istituto di credito che aveva trascritto ipoteca giudiziale in epoca antecedente al sequestro, hanno ritenuto di dover affrontare tale problema, seppur in termini generali, stante l'esigenza di assicurare al terzo di buona fede la facoltà di soddisfare le ragioni creditorie facendo valere nei confronti dello Stato, nuovo proprietario del bene confiscato, la garanzia reale gravante sull'immobile.

Si è ritenuto "condivisibile sul punto l'orientamento ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite della Cassazione (8.06.1999 n. 9/1999) che, pur riconoscendo la finalità preventiva e sanzionatoria delle confische c.d. speciali (tra cui va senz'altro annoverata la confisca antimafia) - espressione di una precisa linea di politica criminale della legislazione degli ultimi anni - afferma tuttavia che "nessuna forma di confisca può determinare l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa, in puntuale sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non può ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all'illecito".

Tuttavia la necessità da un lato di impedire che il soggetto indiziato possa procurarsi, mediante prestiti bancari e con il sistema di precostituirsi una schiera di creditori di comodo muniti di titoli con data certa, denaro di provenienza lecita sottraendo poi alla confisca i beni vincolati a garanzia di terzi creditori e, dall'altro lato, l'esigenza di non vanificare l'intervento sanzionatorio dello Stato inducono ad escludere che l'accertamento della legittimità del diritto di sequela vantato dal terzo creditore privilegiato possa consistere nel mero controllo della data di iscrizione della formalità ipotecaria e nell'astratta verifica dell'esistenza di un credito agevolmente documentabile nell'ipotesi di illecito accordo.

L'accertamento del diritto del terzo imporrà pertanto un'indagine più approfondita per valutare in modo rigoroso l'esercizio dell'onere probatorio gravante sul terzo in ordine ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, dovendo lo stesso fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di sostanziale estraneità ai fatti che hanno dato luogo ai provvedimenti di sequestro o confisca.

La sede giudiziaria in cui tali verifiche devono essere svolte per tutelare i terzi in buona fede è il Tribunale della prevenzione con le forme dell'incidente di esecuzione.

In questo senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, anche in sede civile: "l'esigenza di non vanificare l'intervento sanzionatorio dello Stato induce a dubitare e quindi ad escludere che l'accertamento della legittimità del diritto di sequela vantato dal terzo creditore privilegiato possa consistere nel mero controllo della data di iscrizione della formalità ipotecaria e nell'astratta verifica dell'esistenza di un credito, peraltro agevolmente documentabile nell'ipotesi di illecito accordo. L'accertamento del diritto del terzo impone un'indagine più estesa ed approfondita che, per intuibili ragioni, può essere svolta solo dal giudice penale, con garanzia del contraddittorio, in sede di procedimento di esecuzione" (Cass. sez. civ. I, n. 12535/1999).

E, infatti, il giudice della prevenzione, oltre ad avere poteri di indagine più incisiva (potendo anche delegare specifici accertamenti alla Polizia Giudiziaria), ha un patrimonio di conoscenze - acquisito nel procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione - che normalmente investe anche l'accertamento relativo alla buona o mala fede del terzo creditore ipotecario o pignoratizio rispetto al bene sottoposto a confisca; inoltre (a differenza di quanto accade in sede civile, dove vige il principio di presunzione della buona fede) accerta l'opponibilità del credito rispetto alla pretesa ablatoria dello Stato imponendo al creditore l'onere di dimostrare la propria buona fede.

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