Tutela dei terzi
Le maggiori problematiche riguardano i seguenti punti:
- tutela dei terzi titolari di diritti reali e di credito;
- opportunità di prevedere che le banche vengano citate
all'udienza fissata per la discussione sulla confisca al fine di
accertare la buona fede ed evitare il proliferare di istanze;
- diritto di sequela del creditore munito di ipoteca effetti
sulla destinazione del bene confiscato.
Competenza sull'accertamento del diritto del terzo: al giudice
della prevenzione che dispose la confisca con incidente di
esecuzione, al giudice civile o comunque prevedendo un procedimento
incidentale di natura accertativi.
Detto problema è forse quello più delicato in tema di giudizio
di prevenzione.
Anche in tale caso il supporto normativo è del tutto carente
atteso che la legge sembra fornire tutela solo ai terzi titolari di
diritti reali di godimento.
La normativa prevede infatti l'intervento dei terzi cui
risultino formalmente appartenere i beni sottoposti a sequestro con
tutela, quindi, del diritto di proprietà e dei diritti reali
parziari (art. 2 ter, comma 5, L. 575/1965).
Nessuna previsione legislativa prende in considerazione i terzi
titolari di diritti di credito (ovviamente maturati in epoca
antecedente al sequestro) nei confronti del proposto.
Finora la soluzione del problema relativo alla tutela dei
diritti dei terzi è stata ricollegata alla natura giuridica della
ablazione operata dallo Stato (se si tratti di acquisto a titolo
originario, con carattere repressivo e sanzionatorio della
confisca, ovvero a titolo derivativo con natura preventiva della
confisca prescindendo dalla illiceità del bene in sè
considerato).
Proprio con riguardo ai diritti reali di garanzia, la
Cassazione, sul presupposto della natura di acquisto a titolo
derivativo riconosciuto in questo caso alla confisca, ha ritenuto
l'inammissibilità dell'intervento nel procedimento dei titolari del
diritto di credito garantito da pegno o ipoteca, ritenendo costoro
abilitati a far valere il loro diritto nei confronti dell'Erario
dopo la definitività della confisca (Cass. 21.01.1992, n. 250,
Sanseverino; Cass. sez. 1 civile 12.11.1999, n. 12535).
A rendere tuttavia problematica la possibilità che il creditore,
munito di pegno o ipoteca, possa esercitare le proprie ragioni dopo
la confisca, sussistono motivi di ordine logico e giuridico:
- i beni confiscati entrano a far parte del patrimonio
indisponibile dello Stato, con conseguente inespropriabilità;
- la destinazione di tali beni è espressamente vincolata al
soddisfacimento delle finalità indicate dalla L. 109/1996.
Si pone quindi l'alternativa di ritenere o che la presenza
dell'ipoteca impedisca l'attivazione dei procedimenti di
destinazione sociale dei beni con conseguente vendita del bene e
soddisfacimento del creditore ipotecario ovvero che il diritto di
sequela non comprenda anche lo jus distrahendi per cui il
titolare del diritto reale di garanzia potrebbe far valere nei
confronti dell'Erario solo il diritto di credito e non anche la
garanzia specifica vantata sul bene confiscato.
Alcuni Tribunali, su istanze di istituto di credito che aveva
trascritto ipoteca giudiziale in epoca antecedente al sequestro,
hanno ritenuto di dover affrontare tale problema, seppur in termini
generali, stante l'esigenza di assicurare al terzo di buona fede la
facoltà di soddisfare le ragioni creditorie facendo valere nei
confronti dello Stato, nuovo proprietario del bene confiscato, la
garanzia reale gravante sull'immobile.
Si è ritenuto "condivisibile sul punto l'orientamento ribadito
da ultimo dalle Sezioni Unite della Cassazione (8.06.1999 n.
9/1999) che, pur riconoscendo la finalità preventiva e
sanzionatoria delle confische c.d. speciali (tra cui va senz'altro
annoverata la confisca antimafia) - espressione di una precisa
linea di politica criminale della legislazione degli ultimi anni -
afferma tuttavia che "nessuna forma di confisca può determinare
l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa,
in puntuale sintonia col principio generale di giustizia
distributiva per cui la misura sanzionatoria non può ritorcersi in
ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di
chi sia rimasto estraneo all'illecito".
Tuttavia la necessità da un lato di impedire che il soggetto
indiziato possa procurarsi, mediante prestiti bancari e con il
sistema di precostituirsi una schiera di creditori di comodo muniti
di titoli con data certa, denaro di provenienza lecita sottraendo
poi alla confisca i beni vincolati a garanzia di terzi creditori e,
dall'altro lato, l'esigenza di non vanificare l'intervento
sanzionatorio dello Stato inducono ad escludere che l'accertamento
della legittimità del diritto di sequela vantato dal terzo
creditore privilegiato possa consistere nel mero controllo della
data di iscrizione della formalità ipotecaria e nell'astratta
verifica dell'esistenza di un credito agevolmente documentabile
nell'ipotesi di illecito accordo.
L'accertamento del diritto del terzo imporrà pertanto
un'indagine più approfondita per valutare in modo rigoroso
l'esercizio dell'onere probatorio gravante sul terzo in ordine ai
fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata,
dovendo lo stesso fornire la dimostrazione di tutti gli elementi
che concorrono ad integrare le condizioni di sostanziale estraneità
ai fatti che hanno dato luogo ai provvedimenti di sequestro o
confisca.
La sede giudiziaria in cui tali verifiche devono essere svolte
per tutelare i terzi in buona fede è il Tribunale della prevenzione
con le forme dell'incidente di esecuzione.
In questo senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza
della Suprema Corte, anche in sede civile: "l'esigenza di non
vanificare l'intervento sanzionatorio dello Stato induce a dubitare
e quindi ad escludere che l'accertamento della legittimità del
diritto di sequela vantato dal terzo creditore privilegiato possa
consistere nel mero controllo della data di iscrizione della
formalità ipotecaria e nell'astratta verifica dell'esistenza di un
credito, peraltro agevolmente documentabile nell'ipotesi di
illecito accordo. L'accertamento del diritto del terzo impone
un'indagine più estesa ed approfondita che, per intuibili ragioni,
può essere svolta solo dal giudice penale, con garanzia del
contraddittorio, in sede di procedimento di esecuzione" (Cass. sez.
civ. I, n. 12535/1999).
E, infatti, il giudice della prevenzione, oltre ad avere poteri
di indagine più incisiva (potendo anche delegare specifici
accertamenti alla Polizia Giudiziaria), ha un patrimonio di
conoscenze - acquisito nel procedimento per l'applicazione della
misura di prevenzione - che normalmente investe anche
l'accertamento relativo alla buona o mala fede del terzo creditore
ipotecario o pignoratizio rispetto al bene sottoposto a confisca;
inoltre (a differenza di quanto accade in sede civile, dove vige il
principio di presunzione della buona fede) accerta l'opponibilità
del credito rispetto alla pretesa ablatoria dello Stato imponendo
al creditore l'onere di dimostrare la propria buona fede.