Beni confiscati ad organizzazioni criminali

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Rapporto tra le misure di prevenzione e le altre procedure esecutive

Rapporto tra procedimento di prevenzione e procedure concorsuali - Rapporto tra procedimento di prevenzione e procedure esecutive

Anche tale problema, molto frequente, non è normativamente disciplinato ed ha dato adito a notevoli discussioni dottrinarie e ad interventi della Corte di Cassazione.

Si può evidenziare che le tesi astrattamente proponibili sul punto sono tre:

1) prevalenza in ogni caso del sequestro antimafia

Gli argomenti a supporto di tale tesi partono dalla ratio perseguita dal legislatore: evitare che il mafioso possa godere e trarre vantaggio dai beni che provengono da attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

La confisca poi rappresenterebbe una misura ablativa che incide sulla titolarità dei beni e, come tale, non potrebbe essere preclusa o superata da procedimenti che incidono solo sulla legittimazione a disporre, come accade per il fallimento.

Si osserva poi che il fallimento, pur determinando l'indisponibilità del bene da parte del debitore, non garantirebbe in modo pieno che il bene sia definitivamente sottratto alla disponibilità di quest'ultimo non solo sotto il profilo della possibile insinuazione al passivo del fallimento di creditori muniti di titoli di comodo, ma altresì sotto l'ulteriore profilo dell'esistenza di creditori effettivi che hanno concesso finanziamenti a fronte della complessiva garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del proposto e che si sono prestati ad operazioni di riciclaggio.

E' infatti evidente che il proposto può chiedere finanziamenti su beni provento di attività illecite, investendo autonomamente le disponibilità liquide così create e lasciando ai creditori di soddisfarsi sui beni che egli sa essere a rischio di confisca.

Per tale orientamento (Cass. sez. 1, 14.02.1987, Nicoletti) la sentenza dichiarativa di fallimento priva il fallito della amministrazione e della disponibilità dei beni, ma non ne implica il trasferimento alla massa dei creditori: la curatela fallimentare non sarebbe quindi legittimata ad intervenire nel procedimento di cui all'art. 2 ter, comma 5, L. 575/1965; il curatore fallimentare avrebbe mero potere di ricognizione dei beni "senza in alcun modo interferire nell'attività dell'amministratore giudiziario e ciò avuto riguardo essenzialmente alla priorità dell'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia (la quale contempla in particolare l'acquisizione a titolo originario, mediante confisca, da parte dello stato, dei beni sequestrati una volta divenuta definitiva la confisca) rispetto all'interesse meramente privatistico della "par condicio creditorum perseguito dalla normativa in materia di fallimento" (Cass. sez. 1, 23.03.1998, Comisso).

2) prevalenza in ogni caso del fallimento

Si sostiene tale tesi in quanto la dichiarazione di fallimento renderebbe privo di effetti il sequestro antimafia anche se antecedente alla stessa, poichè l'art. 2 ter, comma 2, L. 575/1965 presuppone che i beni oggetto del provvedimento ablatorio si trovino nella disponibilità dell'indiziato mafioso, disponibilità che verrebbe meno con il fallimento che travolgerebbe così lo stesso presupposto di ammissibilità del sequestro.

In caso di dichiarazione di fallimento in pendenza di procedimento di prevenzione, i beni sequestrati, al pari di tutti gli altri beni del fallito, devono essere appresi dal curatore fallimentare e da questi amministrati; qualora il fallimento sia dichiarato prima dell'emanazione del decreto di sequestro, l'amministratore giudiziario potrà solo limitarsi a chiedere, con istanza di rivendica, la consegna di quanto dovesse residuare a conclusione della procedura concorsuale.

3) criterio della prevenzione temporale

La Cassazione segue un indirizzo ispirato al principio della prevenzione temporale: la prevalenza della misura penale resterebbe legata alla sua anteriorità cronologica rispetto alla declaratoria fallimentare.

In particolare la giurisprudenza:

  • ha escluso che i beni sequestrati al fallito prima della dichiarazione di fallimento entrino a far parte della massa fallimentare;
  • ha escluso che la curatela fallimentare sia legittimata ad intervenire nella procedura di prevenzione o debba essere invitata ad intervenire nel procedimento (Cass. 20.10.1997, Cifuni), non trasferendosi i beni alla massa dei creditori nè costituendosi a favore di questi alcun diritto reale di garanzia;
  • ha precisato che, ove il fallimento intervenga successivamente all'esecuzione del sequestro, il curatore potrà proporre incidente di esecuzione per dimostrare la legittima provenienza dei beni sequestrati e rivendicarne la titolarità (Cass. sez. 1, 30.09.1997, Nicoletti).

In base a tali principi non può disporsi il sequestro di beni dell'imprenditore nei cui confronti sia già stata aperta una procedura fallimentare, perdendo ex art. 42 l.fall. la disponibilità del proprio patrimonio così come il curatore del fallimento non potrà apprendere all'attivo fallimentare i beni sequestrati prima della dichiarazione di fallimento.

Si è affermato che il criterio della prevenzione temporale, riguardato alla stregua del momento in cui si producono gli effetti dei provvedimenti in questione, pare essere l'unico che in mancanza di diverse indicazioni legislative, può risolvere il conflitto tra la pretesa satisfattoria dei creditori del fallito e la pretesa ablatoria dello Stato sui medesimi beni.

In base a tale criterio la dichiarazione di fallimento non può essere impedita dal preesistente sequestro così come non saranno impedite da questo tutte quelle attività tipiche della procedura fallimentare (ad esempio quelle volte all'accertamento del passivo ovvero alla liquidazione dei beni non sequestrati ovvero al recupero di attività sottratte nel periodo sospetto) che non siano con esso incompatibili.

La Corte Costituzionale, più volte chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità della mancata predisposizione da parte dell'ordinamento di strumenti di tutela delle ragioni dei creditori chirografari e privilegiati di chi abbia subito un sequestro antimafia, ha sempre negato ogni sua possibilità di intervento nell'ambito del procedimento di prevenzione indicando varie, possibili soluzioni (consentendo ai creditori di intervenire nel procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione ovvero fornendo loro azione all'interno della procedura fallimentare) la cui individuazione non può che spettare al legislatore (Corte Costituzionale, sentenza n. 190/1994).

La Corte ha dichiarato pertanto l'inammissibilità della questione sotto il profilo dei limiti dei suoi poteri decisori rispetto alla discrezionalità del legislatore in relazione al tipo di intervento additivo richiesto.

Le Sezioni Unite con la sentenza 8.06.1999, n. 9 (Bacherotti) hanno aperto la strada alla tutela dei terzi creditori, sancendo il carattere derivativo dell'acquisto a favore dello Stato: la confisca non è più considerata un modo di acquisto a titolo originario (come ritenuto dalla già citata sentenza 1947/1998 Commisso) in quanto non prescinde dal rapporto esistente tra il bene ed il titolare ma anzi presuppone proprio detto rapporto che si vuole far venire meno per ragioni di prevenzione e di politica criminale.

"La fattispecie traslativa si connota nel senso della originarietà per l'unica ragione che il trasferimento del diritto si realizza autoritativamente, indipendentemente dalla volontà del precedente titolare e su basi esclusivamente legali: il che non significa, tuttavia, che il trasferimento stesso possa avere ad oggetto un diritto di contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare. In altri termini, la confisca, quale che sia la configurazione che voglia adottarsi, investe il diritto sulla cosa nella esatta conformazione derivante dalla peculiare situazione di fatto e di diritto esistente all'epoca del provvedimento, con l'ovvia conseguenza che lo Stato, quale nuovo titolare di esso, non può legittimamente acquisire facoltà di cui il soggetto passivo della confisca aveva già perduto la titolarità. Tali notazioni trovano inequivoca conferma nella funzione della confisca, la cui causa giuridica non è costituita dall'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, con il sacrificio dei diritti dei terzi, ma è identificabile, invece, nell'esigenza, tipicamente preventiva, di interrompere la relazione del bene stesso con l'autore del reato e di sottrarlo alla sfera di disponibilità di quest'ultimo. Va riconosciuto, pertanto, che l'acquisizione del bene allo Stato è una conseguenza della sottrazione, non già l'obiettivo della confisca, il cui fine primario e immediato è la spoliazione del reo nei diritti che egli ha sulla cosa e l'acquisto di tali diritti da parte dello Stato costituisce soltanto una conseguenza necessaria di tale spoliazione di talché il richiamo al bilanciamento tra interesse pubblico e privato ... può essere pertinente soltanto nell'ottica della specifica funzione che caratterizza la confisca e, quindi, ha un senso rispetto ai diritti del condannato sulla cosa e non anche riguardo alle situazioni giuridiche soggettive dei terzi".

Il terzo deve essere in buona fede ed estraneo al reato, per evitare che il proposto possa avvalersi di prestanome, che vantino fittiziamente diritti sui beni sottoposti alla misura reale, al fine di riottenerne la disponibilità.

Il concetto di "estraneità" è stato chiarito dalle Sezioni Unite 9/1999 che afferma: "Il concetto di estraneità al reato è individuabile anche in presenza dell'elemento di carattere oggettivo integrato dalla derivazione di un vantaggio dall'altrui attività criminosa, purché sussista la connotazione soggettiva identificabile nella buona fede del terzo, ossia nella non conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato". La coessenziale inerenza del requisito della buona fede e dell'affidamento incolpevole alla condizione della persona estranea al reato, cui appartengono le cose confiscate, rappresenta l'inevitabile corollario della impossibilità di attribuire alla confisca una base meramente oggettiva, assolutamente incompatibile col principio di personalità della responsabilità penale, sancito dall'art. 27, comma 1, Costituzione (in tal senso vedi Corte Cost., 17.07.1974, n. 229; Corte Cost., 29.12.1976, n. 259; Corte Cost., 19.01.1987, n. 2, e da ultimo Corte Cost., 10.01.1997, n. 1).

I terzi dovranno quindi provare la titolarità del loro diritto, derivante da atto certo anteriore al sequestro o alla confisca, la mancanza di collegamento del proprio diritto con la condotta delittuosa del proposto e l'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza tale da rendere scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza, fatti salvi i poteri del Giudice della prevenzione di disporre indagini.

Nella prassi sono prevalsi i criteri della prevenzione temporale o della prevalenza del sequestro antimafia; non risultano provvedimenti di rigetto di istanze di sequestro di prevenzione su beni già appresi dalla procedura concorsuale; la gestione dei beni rimane in capo all'amministratore giudiziario, sotto la direzione del Giudice Delegato, non potendo il curatore interferire, anche se alcuni Tribunali hanno risolto, durante la gestione, problemi concreti attraverso intese con le sezioni fallimentari, pagando, ad esempio debiti pregressi all'esecuzione del sequestro in favore di creditori insinuati al passivo o dando esecuzione, accertata la buona fede e la non fittizietà, di contratti preliminari (si pensi ad immobili in corso di costruzione da parte di imprese mafiose) in accordo con il curatore ed il Giudice Delegato del fallimento.

Da ultimo le Sezioni Unite 24.05.2004, n. 29951, Focarelli (ric. Curatore fallimento Promodata Italia) hanno affrontato il problema della coesistenza dei procedimenti.

Tale pronuncia, relativa alla possibilità di disporre sequestro preventivo, finalizzato alla confisca facoltativa di beni provento di attività illecita dell'indagato e di pertinenza di un'impresa dichiarata fallita, ha sancito principi applicabili anche al caso in esame, rivalutando la portata della finalità delle norme fallimentari: "quanto ai rapporti tra fallimento e sequestro preventivo, deve premettersi che non appare esatta una perentoria esclusione del rilievo pubblicistico degli interessi perseguiti dalla procedura concorsuale, che sovrastano quelli dei singoli creditori (in tal senso vedi Cass. Civ.; 6.02.1998, n. 1213; 6.03.1995, n. 2570; 27.07.1994, n. 7024; 23.10.1992, n. 11572): la stessa Relazione Ministeriale alla legge fallimentare evidenzia che tale legge "assume la tutela dei creditori come un altissimo interesse pubblico".

Le Sezioni Unite affermano che è legittimo il "sequestro preventivo funzionale alla confisca facoltativa, per la quale è sufficiente l'esistenza del nesso strumentale tra la res e la perpetrazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia anche strutturalmente funzionale alla commissione del reato, sia cioè specificamente predisposta, fin dall'origine, per l'azione criminosa (Cass., Sez. 6^, 29.10.1996, n. 3334, Oliverio)... il sequestro non svolge alcuna funzione strumentale rispetto al procedimento penale e, a differenza della confisca obbligatoria, il provvedimento non è finalizzato ad impedire la circolazione di un bene intrinsecamente illecito. Non può escludersi, pertanto, che l'intervento della procedura fallimentare possa costituire fatto sopravvenuto determinante il venir meno delle condizioni di applicabilità della misura. La confisca facoltativa, infatti, postula il concreto accertamento, da parte del giudice, della necessità di evitare che il reo resti in possesso delle cose che sono servite a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, e che quindi potrebbero mantenere viva l'idea del delitto commesso e stimolare la perpetrazione di nuovi reati, ed il medesimo effetto viene realizzato, per altra via, dallo spossessamene derivante dalla declaratoria fallimentare, che potrebbe essere quindi idonea a fare venir meno lo stesso motivo della cautela, assicurando inoltre la garanzia dei creditori sul patrimonio dell'imprenditore fallito. La realizzazione delle medesime esigenze cautelari, tuttavia, non può essere automaticamente affermata e l'Autorità giudiziaria dovrà accertare caso per caso le concrete conseguenze della eventuale restituzione, tenendo anche presenti le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, le qualità dei creditori ammessi al passivo e l'ammontare di questo, al fine di considerare le possibilità che l'imputato, anche qualora abbia agito attraverso lo schermo societario, ritorni in possesso delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato... D'altra parte, è opportuno ricordare che la confisca prevista dall'art. 240 c.p. non travolge i diritti di garanzia dei terzi, allorquando la presunzione di pericolosità che giustifica la misura di sicurezza inerisca non alla cosa illecita in sé ma alla relazione che la lega al soggetto che ha commesso il reato; vedi le decisioni di queste Sezioni Unite: 18.05.1994, n. 9, Comit Leasing S.p.A. in proc. Longarini (sulla legittimità del sequestro preventivo di cose soggette a pegno regolare) e 28.04.1999, n. 9, Bacherotti (sui rapporti tra la confisca ed il preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi che, pur avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole)";

Va affermato, in conclusione, il principio di diritto secondo cui: "è consentito il sequestro preventivo, funzionale alla confisca facoltativa, di beni provento di attività illecita dell'indagato e di pertinenza di un'impresa dichiarata fallita, a condizione che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dia motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare".

La Cassazione ha quindi differenziato le varie tipologie di sequestro, precisando che:

  • il sequestro probatorio può legittimamente essere disposto su beni già appresi al fallimento e, se anteriore alla dichiarazione di fallimento, conserva la propria efficacia, trattandosi di misura strumentale alle esigenze processuali, che persegue il superiore interesse alla ricerca della verità nel procedimento penale e, quindi, prevale sul fallimento;
  • il sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p., in quanto strumentale e prodromico ad una esecuzione individuale nei confronti del debitore rientra, in caso di fallimento, nell'area di operatività dell'art. 51 l.fall. secondo cui dal giorno di dichiarazione del fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento e, quindi, non può essere disposto e, ove esistente, in caso di fallimento, va revocato;
  • il sequestro preventivo c.d. impeditivo, ex art. 321, comma 1, c.p.p. di beni appartenenti ad un'impresa dichiarata fallita è legittimo purché il giudice operi una valutazione di bilanciamento e motivi la prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare;
  • il sequestro preventivo avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria prevale comunque sul fallimento, essendo prioritaria l'esigenza di inibire l'utilizzazione di un bene intrinsecamente ed oggettivamente pericoloso in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato.

Con tale sentenza, ferma restando la necessità di un intervento legislativo, le Sezioni Unite, nella ricostruzione dei rapporti tra i due istituti, sembrano allontanarsi dal criterio temporale quale discrimine e privilegiare una valutazione concreta, con il solo limite della confisca obbligatoria.

Evidenti i rischi anche di tale soluzione: basti pensare ai casi in cui il giudice fallimentare ed il curatore ritengano legittima l'acquisizione di un bene alla procedura concorsuale mentre il giudice penale ritenga fittizia l'insinuazione al passivo fallimentare: i diritti dei terzi saranno comunque decisi dal giudice penale, non esistendo alcuna norma di legge che regoli un potenziale conflitto o che dia regole normative precise.

Sarebbe necessaria una modifica legislativa: appare preferibile l'idea della prevalenza del sequestro antimafia temperato dal criterio della prevenzione temporale, valutato altresì che l'art. 2 ter, L. 575/1965 - nel prevedere che nel procedimento di prevenzione le misure ablative possano essere disposte anche in relazione a beni sottoposti a sequestro penale, pur restando sospesi i relativi effetti per tutta la durata dello stesso - fa implicitamente ritenere, stante la mancata previsione di altre ipotesi di "soccombenza" del sequestro di prevenzione rispetto ad altre procedure, che il sequestro prevalga rispetto ad altre situazioni processuali, nelle quali il proposto sia privato della disponibilità dei propri beni.

Infatti, le due procedure perseguono finalità del tutto differenti, con profili di interferenza solo per l'amministrazione e per il possesso dei beni in sequestro: il Curatore fallimentare non amministra e non gestisce il patrimonio (salvo il caso di esercizio provvisorio), l'amministratore giudiziario deve gestire, sotto la direzione del Giudice Delegato, anche al fine di incrementare la redditività dei beni.

Peraltro la coesistenza della procedura di prevenzione e di quella fallimentare è ammessa dalla stessa Cassazione nella sent. 1947/1998, nell'ipotesi in cui il soggetto dichiarato fallito sia proprietario di beni estranei alla misura di prevenzione e che pertanto ben possono essere acquisiti alla massa fallimentare per il soddisfacimento delle ragioni dei creditori ("E' quindi possibile dichiarare il fallimento di un soggetto nei cui confronti sia in corso una procedura di prevenzione con sequestro di beni, che si ritengano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Ma non è possibile esperire da parte degli organi del fallimento attività che possano interferire nella gestione e nella amministrazione dei beni sottoposti a sequestro nel procedimento di prevenzione").

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