La gestione giudiziaria
Nel corso della riunione svoltasi il 21 maggio 2008 con i
Presidenti delle Sezioni Misure di Prevenzione si sono affrontati,
come indicato in precedenza, alcuni dei molteplici problemi
determinati dalla scarna normativa in tema di gestione dei beni in
sequestro, essendo demandata a ciascun Giudice Delegato la
responsabilità delle scelte di gestione, degli indirizzi e delle
direttive da dare all'amministratore giudiziario.
Va altresì evidenziato che i problemi non risolti o non
risolvibili insorti durante la fase giurisdizionale incidono sul
procedimento di destinazione, essendosi rilevato che in numerosi
casi non vi è stata una effettiva utilizzazione del bene a seguito
di problematiche rilevate nella fase giurisdizionale (errori su
indicazioni catastali, tardiva trascrizione dei decreti di
sequestro o confisca, mancato accertamento di gravami sugli
immobili, presenza di procedure esecutive o fallimentari). Su tali
criticità, come si è visto, si è sviluppata l'azione del
Commissario, prima o dopo la destinazione.
Riprendendo quindi i punti dell'ordine del giorno, appare
opportuno indicare le questioni giuridiche controverse, con taluni
spunti di soluzione utili, in prosieguo, per l'elaborazione di un
vademecum condiviso dagli operatori giudiziari al fine di
migliorare la gestione economica della fase giudiziaria.
Gestione del patrimonio immobiliare
Immobili ad uso abitativo o commerciale (o box) liberi -
Locazione
- Locazione degli immobili liberi: determinazione del canone a
prezzi di mercato; scelta del conduttore, diverso dal proposto e
dai suoi familiari e necessità di disporre accertamenti ed
acquisire informazioni (presso la Questura o la Prefettura) al fine
di evitare un inquilino con precedenti penali o giudiziari,
inserito in circuiti illegali;
- necessità che il contratto di locazione sia autorizzato dal
Giudice Delegato previa verifica della bozza contrattuale;
- opportunità che l'immobile sia messo in regola nel rispetto
della normativa CEE, anche, eventualmente, concordando che i lavori
siano effettuati dal conduttore prevedendo un canone inizialmente
ridotto per compensare le spese sostenute;
- tipi di contratti e opportunità di stipula in deroga per il
soddisfacimento di pubblicistiche esigenze processuali di
amministrazione giudiziaria, alle disposizioni normative in tema di
durata e tacita rinnovazione delle locazioni abitative (Cass. S.U.
20.01.1999, n. 459). Si potrebbe pensare a contratti annuali,
sottoposti alla condizione della risoluzione in caso di confisca
definitiva, prorogati ad ogni scadenza, previa autorizzazione del
Giudice Delegato, o, per quelli ad uso commerciale, temporalmente
circoscritti alla definitività del provvedimento di confisca in
modo da consegnare, in caso di definitività della confisca, un bene
libero o da liberarsi in tempi prefissati.
- ipotesi di locazione a favore di soggetti particolari o
finalizzato sin dal sequestro ad un uso sociale del bene
stesso.
Immobili occupati dal proposto
- Modalità di autorizzazione, ai sensi dell'art. 2
sexies L. 575/1965, alla permanenza nell'immobile adibito
ad abitazione del proposto e della famiglia ai sensi dell'art 47
l.fall. il Giudice Delegato ha la possibilità (e non l'obbligo) di
autorizzare la permanenza;
- legittimati alla richiesta sono solo il proposto o i suoi
familiari; la richiesta deve essere presentata al Giudice Delegato
od all'Autorità giudiziaria; in assenza dovrebbe essere considerata
un'occupazione senza titolo;
- si potrebbe prevedere una autorizzazione subordinata al
pagamento delle spese condominiali o delle rate di mutuo, con
espressa rinuncia ad ogni possibile azione di regresso;
- l'autorizzazione dovrebbe essere temporanea e decadere con la
definitività del procedimento: ciò al fine di poter subito avviare
la procedura di sfratto esperibile in via di autotutela
amministrativa ex art. 823 c.c..
Sequestro immobile abusivo
- Prevedere modalità di esecuzione del sequestro in caso di
immobili abusivi - si è verificato che alcuni uffici chiedono
l'accatastamento urgente; altri trascrivono il sequestro sul
terreno non oggetto della confisca, indicando nelle annotazioni che
oggetto del provvedimento è l'immobile abusivo (prassi non
attuabile in caso di immobile sul terreno demaniale), altri uffici
effettuano la sola apposizione dei sigilli.
Indicazione del diritto reale oggetto del provvedimento
ablativo
- Necessità di inserire la tipologia di diritto reale che il
proposto, o terzo prestanome, vanta sul bene oggetto del
provvedimento di confisca. Conseguenze sulla destinazione per
alcuni tipi di diritti reali (es.: usufrutto).
Condoni edilizi
- Problema che spesso si presenta è la richiesta indirizzata al
Giudice Delegato di utilizzare liquidità in sequestro per
proseguire pratiche di condono avviate o sanare abusi edilizi: si
può ipotizzare l'autorizzazione al pagamento da parte del Giudice
Delegato se il conto di gestione è capiente e dopo una stima del
valore del bene; qualora il conto non abbia fondi e fermo restando
che si è in presenza di una gestione "per conto di chi spetta"
l'alternativa, allo stato, è scegliere se porre la spesa a carico
dell'Erario (in caso di buona valutazione economica dell'immobile)
ovvero attendere che il Comune disponga la demolizione.
Sequestro di Fondi Rustici
- E' emersa, nel corso della riunione, la prassi di stipulare
contratti di affitto di fondi rustici nelle forme del "comodato
precario" per consentire all'Autorità giudiziaria di incamerare i
contributi Agenzia per le erogazioni in agricoltura o gli altri
contributi per l'integrazione della produzione agricola con la
predisposizione di un contratto tipo, soluzione sicuramente da
condividere e da prevedere normativamente.
Aziende e gestione dei loro patrimoni
Esecuzione del sequestro delle quote
sociali
- Modalità di esecuzione del sequestro delle quote sociali delle
S.r.l., delle s.n.c., delle s.a.s. e delle società di persone.
L'iscrivibilità del decreto di sequestro sulle quote sociali per
le società di persone nel registro delle imprese dovrebbe essere
prevista, in quanto la necessità di pubblicità nei confronti dei
terzi non è garantita dalla mera iscrizione sul libro soci.
Socio unico
- Amministrazione della società con unico socio o nel caso in cui
il sequestro attiene alla totalità delle quote e subentra
l'Autorità giudiziaria, rapporti con il proposto o persone a lui
legate.
Sequestro di quote di s.a.s.
- Gestione di società di persone le cui quote (normalmente nella
titolarità dello stesso proposto o dei suoi familiari) siano
sottoposte a sequestro.
- Individuazione dei poteri dell'amministratore giudiziario sia
nel caso che si tratti di sequestro delle sole quote, sia che si
sia optato per il sequestro del complesso aziendale, in
considerazione dell'immediata e diretta influenza dell'indiziato di
mafia sulle società.
- Conflitti tra norme disciplina codicistica (artt. 2319 e 2259
c.c.) e conservazione del bene da amministrare.
Sequestro azienda con licenza tabacchi
- Prassi nel caso di sequestri di azienda con licenza tabacchi
che presuppone una concessione pubblica attribuita a titolo oneroso
all'esito di concorso per l'aggiudicazione che può essere in capo
al proposto e da questi gestita ovvero con gestione concessa, di
fatto, a terzi prestanome con, ad esempio, contratti di
associazione in partecipazione, terzi spesso privi dei requisiti
per partecipare alla trattativa per l'aggiudicazione.
- Provvedimenti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato, dopo il sequestro, essendosi verificati casi di revoca della
concessione.
- Si potrebbe pensare, durante la fase giurisdizionale, e fermo
il pagamento da parte dell'Autorità giudiziaria. dei corrispettivi
cui sono tenuti i concessionari di tabaccherie, di contatti tra
l'Autorità giudiziaria ed il Dirigente locale del Monopolio per
evidenziare la natura pubblicistica ed interinale della gestione,
non alternativa ed opposta alla concessione.
Affitto di azienda
- Soluzioni possibili nel caso di assenza di soggetti interessati
all'affitto dell'azienda o di aziende per le quali non è possibile
procedere alla stipulazione di contratti di affitto di azienda (di
solito per ditte individuali o società in nome collettivo - es:
bar, parrucchiere, caseifici, ecc.).
- Liquidazione o vendita delle quote risoluzione dei rapporti di
lavoro.
- Modalità di verifica della messa in regola dell'azienda con le
normative igienico - sanitarie e con le normative europee.
- Determinazioni nel caso di affittuario di aziende che hanno
come presupposto una concessione: scelta del terzo con propria
concessione e revoca della precedente (essendovi numero e luogo
indicati specificamente) con possibile danno definitivo per il
titolare in caso di revoca del sequestro nei gradi di giudizio e
violazione del principio della gestione per conto di chi
spetta.
Dispositivi
- Necessità di prevedere tipi di dispositivo adottati ai fini del
sequestro dei patrimoni aziendali. Esempi: totalità quote sociali;
complesso aziendale; singoli immobili della società con particolare
riguardo alle modalità di trascrizione del provvedimento ablativo;
poteri dell'amministratore giudiziario in caso di sequestro di
società di capitali o di persone; sequestro di tabaccherie e
comunicazione al Monopolio di Stato.
Rapporti tra sequestro di azienda e
fallimento
- Stipula di protocolli di intesa con la sezione fallimentare per
disciplinare la tutela dei terzi - creditori chirografari - ipotesi
di vendita di azienda al proposto con patto di riservato
dominio.
Proposte: necessità di una prima attività di carattere
conoscitivo ed informativo sul compendio per monitorare andamento e
possibile gestione dell'azienda sin dalla fase giurisdizionale con
eventuale tutor che affianchi l'Autorità giudiziaria.
Udienza di rendicontazione
- Verifica della regolarità del conto ed udienza di
rendicontazione: prassi in caso di contestazioni.
- Notifica l'Agenzia del Demanio del decreto di fissazione
udienza di rendicontazione:
- Raccordo con la fase amministrativa.
La fase conclusiva della gestione inizia, ex art. 2
nonies L. 575/1965, con la ricezione del
dispositivo della Corte di Cassazione attestante la definitività,
(che sarà inviato anche via fax dalla Corte di Cassazione, come da
intese promosse dal Commissario con il Presidente della Suprema
Corte. In tal senso l'Ufficio ha interessato il Dipartimento degli
Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia affinchè le
cancellerie possano dare esecuzione sulla base dell'invio
dell'estratto della sentenza da parte della Corte di
Cassazione).
Il provvedimento definitivo di confisca viene comunicato, a cura
della cancelleria dell'Ufficio giudiziario che ha emesso il
provvedimento:
- alla filiale della Agenzia del Demanio nella cui provincia si
trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata;
- al Prefetto;
- al Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno;
e, per conoscenza:
- al Direttore Centrale del Demanio del Ministero delle
Finanze;
- al Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la
destinazione dei beni confiscati;
- all'amministratore giudiziario nominato ex art. 2
sexies L. 575/1965.
Sarebbe opportuno prevedere la trasmissione alla sola Agenzia
del Demanio (o al Prefetto, in base al disegno di legge, indicato
quale soggetto competente ad emettere il provvedimento di
destinazione), per le trascrizioni e per l'attivazione del
procedimento di destinazione dei beni confiscati, ai sensi della L.
109/06, due copie conformi dei decreti di confisca ed indicata la
situazione dei singoli cespiti (se locati, gravati da pesi o
liberi; eventuali vendite dei beni mobili registrati o di merci
inventariate con indicazione dei conti correnti sui quali è stato
versato il ricavato delle vendite, accesi presso l'istituto che ha
offerto tassi più vantaggiosi; stato delle società); nei casi più
complessi allegare copia dell'ultima relazione depositata
dall'amministratore giudiziario con indicazione dell'indirizzo e
del numero telefonico per consentire contatti diretti
solleciti.
Con altro provvedimento, generalmente in pari data, il Giudice
Delegato, ai sensi degli artt. 5 e 6 D.M. 1.02.1991, n. 293, invita
l'Autorità giudiziaria a presentare richiesta di liquidazione del
compenso finale, con indicazione dell'eventuale esistenza di attivo
di gestione ed avviso che, liquidato il compenso, l'Autorità
giudiziaria. presenterà al Giudice Delegato il conto della
gestione, allegando i documenti giustificativi, le relazioni
periodiche sull'amministrazione ed il registro delle operazioni
effettuate.
Va ricordato che l'art. 2 sexies L. 575/1965 prevede
che, nel corso della gestione, l'Autorità giudiziaria, sotto la
direzione del Giudice Delegato, ha il compito di provvedere alla
custodia, all'amministrazione e conservazione dei beni sequestrati,
anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei
beni; trattasi di una gestione che viene svolta "per conto di chi
spetta" (il proposto in caso di revoca ovvero lo Stato in caso di
confisca), non regolamentata in modo specifico dalla L. 575/1965,
salvo l'unico rinvio art. 47 l.fall. con riferimento alla
possibilità discrezionale del giudice della prevenzione ("può
adottare") di autorizzare, previa richiesta, la permanenza del
proposto e della sua famiglia nella casa di proprietà ed al
sussidio a titolo di alimenti (Su tale punto si ribadisce che
sarebbe opportuno prevedere che, per contemperare da un lato le
esigenze di redditività imposte dalla custodia del bene e
dall'altro le esigenze pubblicistiche legate alla sua destinazione
finale, l'autorizzazione dovrebbe essere concessa solo fino alla
definitività del procedimento di prevenzione, subordinata all'
impegno dell'istante a provvedere alle spese ed agli oneri inerenti
l'unità immobiliare con espressa rinuncia ad ogni possibile azione
di regresso, ciò anche al fine di facilitare la possibile
autotutela amministrativa ex art. 823, comma 2, C.C.).
Il rendiconto costituisce la sintesi della gestione e deve
essere il più completo ed esauriente possibile essendo finalizzato
a far conoscere alle parti interessate la attività di
amministrazione posta in essere, suscettibile di essere sindacata
in sede di udienza di rendicontazione; dal conto devono altresì
desumersi le somme riscosse e quelle pagate, lo stato dei cespiti
aziendali, il saldo finale.
Verificata la regolarità del conto, il Giudice Delegato (che,
qualora rilevi irregolarità o incompletezze può chiedere
integrazioni all'Autorità giudiziaria dando un termine) ne ordina
il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti, alle istanze
prodotte nel corso della procedura ed al registro delle operazioni
e fissa l'udienza, dandone avviso all'Autorità giudiziaria,
all'interessato ed al Ministero delle Finanze, per la presentazione
di eventuali osservazioni (art. 4, comma 4, D.M. 293/1991).
In genere il proposto è convocato solo in caso di revoca del
sequestro e di restituzione del bene, non avendo uno specifico
interesse in caso di confisca; il Ministero delle Finanze è sempre
avvisato, stante la possibilità di porre le spese a carico
dell'erario anche in caso di dissequestro e potendo, secondo
alcuni, contestare atti di gestione che abbiano depauperato il
patrimonio originario.
L'udienza, da svolgersi non prima che siano decorsi 15 giorni
dal deposito, si svolge senza particolari formalità: accertata la
costituzione delle parti, il Giudice Delegato approva il conto, ove
non sorgano contestazioni o se su queste viene raggiunto un accordo
(art. 5, commi 5 e 6, D.M. 293/1991).
Ove sorgano contestazioni si sottolinea, anche alla luce della
riforma del processo civile del 1999, che non sono previste le
modalità concrete dell'iscrizione a ruolo della causa di
impugnazione del rendiconto né è individuato il soggetto su cui far
gravare il pagamento dei diritti di cancelleria; in base ai
principi ex artt. 156 e seguenti c.p.c. (attuale art. 263 c.p.c.)
l'iscrizione a ruolo, allo stato, dovrebbe essere effettuata dalla
parte che ha dedotto contestazioni (che diventa quindi attore nel
rito civile) nel registro generale affari contenziosi, il Giudice
Delegato diventa Giudice Istruttore civile (potrà quindi disporre
l'assunzione di mezzi di prova) e Giudice Unico (non mi risulta
alcuna previsione di modifica o di chiarificazione su tali punti
nei disegni di Legge presentati o pendenti).
Si è posto il problema se il rendiconto sia di cassa o di
gestione e, quindi, se in sede di rendicontazione possano essere
contestate solo le materiali appostazioni dell'attivo o del passivo
ovvero anche l'operato e le scelte gestionali.
E' stata sostenuta, mutuando i principi della Cassazione sul
procedimento, del tutto simile, ex art. 116 l.fall., la possibilità
di contestare le scelte di gestione, per condotte commissive o
omissive, che abbiano cagionato un danno; in tal caso, con la
mancata approvazione del conto, si instaurerebbe una "autonoma fase
contenziosa, costituita da un giudizio di cognizione sulla domanda
proposta da chi contesta il conto nel quale può essere cumulata
l'azione di responsabilità per l'accertamento dei danni che si
assumono colposamente cagionati dal gestore".
Parte della dottrina ha invece sostenuto che l'unico oggetto del
giudizio nel quale sono decise le contestazioni è il rendiconto
stesso: una mera azione di accertamento nella quale possono essere
trattate solo le contestazioni relative ad adempimenti formali o
alla non rispondenza alle operazioni risultanti dal relativo
registro.
Tali orientamenti tuttavia non tengono conto della particolarità
e specialità del giudizio di rendicontazione nel procedimento di
prevenzione ove non appare configurabile una responsabilità
gestionale ma solo una responsabilità personale se riconducibile a
singoli e specifici atti assunti con dolo o colpa; in ordine alla
gestione "ordinaria" è prevista, ad esempio, la possibilità di
revocare all'Autorità giudiziaria che non depositi tempestivamente
le somme riscosse (art. 3, comma 3, D.M. 293/1991), con ciò
sanzionando condotte omissive; va altresì precisato che
l'amministratore giudiziario, pubblico ufficiale ausiliario del
Giudice, deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio
Ufficio (art. 2 septies, comma 3), potendo in ogni tempo
essere revocato; che tutti gli atti di straordinaria
amministrazione, gli altri previsti dall'art. 2 septies e
quelli comunque idonei a diminuire il valore economico del bene
confiscato devono essere autorizzati dal Giudice Delegato e che la
funzione gestoria, finalizzata alla redditività del bene, è
un'obbligazione di mezzi.
Prescindendo da problemi specifici, inerenti per lo più la
gestione delle aziende ed esclusi gli atti di ordinaria
amministrazione, meramente conservativi del patrimonio (si pensi
alla riscossione periodica dei canoni di locazione), può dirsi che
solo ove all'Autorità giudiziaria operi senza l'autorizzazione
prescritta ovvero ottenga la autorizzazione prospettando, con dolo
o colpa, una falsa rappresentazione della realtà, vi è violazione
dell'obbligo di diligenza e responsabilità personale, con le
conseguenze civili e penali di legge.
Con l'approvazione del conto, comunque, si esaurisce il
procedimento giurisdizionale, anche se gli effetti della gestione,
come già detto, potranno riverberarsi nel successivo procedimento
amministrativo ex L. 109/1996 la cui finalità è dare effettività
alle misure di prevenzione attraverso la tempestiva destinazione
dei beni sottratti alle organizzazioni criminali in favore della
collettività.
Anche in tale caso sarebbe opportuna una espressa disposizione
normativa.
L'amministratore giudiziario, invece, dopo la confisca, come
recita l'art. 2 nonies L. 575/1965 (inserito dalla L.
109/1996) svolge le sue "funzioni sotto il controllo del competente
Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze"
a riprova che con la definitività vi è l'immediato trasferimento
della gestione del bene all'Agenzia del Demanio e l'amministratore
ora "finanziario" garantisce la continuità nella gestione, potendo
essere revocato nei casi di inosservanza ai suoi doveri o di
incapacità previsti dall'art. 2 septies.
Amministratori giudiziari
- Criteri di scelta degli Amministratori giudiziari e tipologie
di direttive impartite dal Giudice Delegato con riferimento -
esemplificativamente - alle autovetture, alla stipula di contratti
di locazione, di affitti di azienda, di fondi rustici, di
investimento di somme di denaro o di vendita di titoli
azionari.
Criteri di scelta
- Ordini professionali da cui vengono scelti gli amministratori
giudiziari (avvocati, commercialisti o altre categorie).
- Casi di nomina di amministratori giudiziari quando oggetto del
sequestro sono solo BOT o denaro e per la sola eventuale
destinazione più redditizia.
- Nomina di avvocati, loro campo di competenza e relativi
conflitti d'interesse.
Linee guida
- Tipi di direttive impartite in forma scritta all'amministratore
giudiziario. Il primo criterio guida cui deve ispirarsi l'Autorità
giudiziaria, previa autorizzazione del Giudice Delegato, è dato dal
presupposto che l'amministrazione avviene "per conto di chi spetta"
e, quindi, nel dubbio sul soggetto - Stato o intestatario dei beni
- cui dovranno imputarsi atti ed attività, ricorre una tipica
finalità conservativa; il secondo è che non può essere
pregiudicato, attraverso atti di amministrazione, l'esito della
pronuncia finale, di confisca o restituzione, il tutto nella
prospettiva del mantenimento ed incremento della redditività ex
art. 2 sexies L. 575/1965.
Rapporti tra Giudice Delegato ed amministratore
giudiziario
- Frequenza degli incontri e delle relazioni periodiche.
- Regolarità nella presentazione della prima relazione, art. 2
septies L. 575/1965.
- Casi di nomina dei coadiutori: Criteri di scelta, modalità di
nomina (esempio per cause civili), compensi.
- Ipotesi di revoca dell'amministratore giudiziario: motivazioni
e formalità seguite nell'audizione dello stesso.
- Prassi nel caso di contemporanea pendenza di sequestro penale:
opportunità che l'amministratore sia lo stesso, al fine di limitare
i costi per lo Stato e di assicurare unitarietà della gestione,
soprattutto nei casi in cui vi siano cespiti non ricompresi in
entrambi i sequestri.
Compenso degli Amministratori giudiziari
- Criteri seguiti nella determinazione del compenso degli
Amministratori giudiziari.
- Soggetti legittimati all'impugnazione del provvedimento di
liquidazione. Competenza.
Il problema si pone con riferimento alla soluzione
giurisprudenziale indicata da recenti sentenze della Cassazione sui
soggetti legittimati a presentare impugnazione avverso il
provvedimento di liquidazione dei compensi all'amministratore
giudiziario emesso dal Tribunale e sui mezzi esperibili.
La sezione I della Cassazione, con sentenza del 12.10.1998 n.
4596, Agate, pur affermando che l'art. 2 octies, comma 7,
prevede la sola legittimazione dell'amministratore giudiziario ad
impugnare in Corte di Appello il decreto di liquidazione, ha
riconosciuto l'interesse del proposto a richiedere al Tribunale la
imputazione all'Erario delle spese concernenti il compenso, quando
questi deduca la lesione di un suo diritto discendente dalla norma
di cui al comma 3 dell'art. 2 octies che pone a carico
dello Stato detti compensi in caso di revoca di sequestro.
Viene quindi riconosciuta l'ammissibilità dell'appello da parte
del proposto, sostenendosi che il comma 7 concerne solo questioni
aventi per oggetto la liquidazione del compenso o il rimborso delle
spese dovuti all'Autorità giudiziaria, ma nulla viene detto sulla
individuazione del soggetto tenuto alla corresponsione.
Peraltro il riconoscimento dell'interesse tutelabile del
proposto e l'esperibilità dell'appello sembra porsi in contrasto
con la prevalente giurisprudenza della Cassazione che, valutato il
principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, ritiene
esperibile, nel caso suddetto, solo incidente di esecuzione.
Ulteriore sentenza della sezione VI (13.10.1997 n. 3909,
Coluccia), ha riconosciuto all'Amministrazione Finanziaria dello
Stato, quale soggetto obbligato, in base all'art. 24 Costituzione,
il diritto di impugnare il decreto di liquidazione del compenso
dovuto all'amministratore dei beni confiscati, di cui all'art. 2
octies L. 575/1965. Tale provvedimento, afferma la Corte,
pur dotato della esecutorietà ed impugnabile in base al comma 7
della citata disposizione, mediante ricorso davanti alla Corte di
Appello, solo dall'amministratore, non può avere natura definitiva
nei confronti dell'amministrazione finanziaria, rimasta estranea
alla procedura, alla quale è lasciata la facoltà di proporre
opposizione alla esecuzione in base all'art. 615 c.p.c..
A fronte di tali pronunzie del tutto contraddittorie sia con
riferimento ai rimedi esperibili (appello, incidente di esecuzione
ex art. 665 c.p.p., opposizione all'esecuzione prevista dall'art.
615 c.p.c.) sia ai soggetti legittimati, appare, anche in tale
caso, opportuno un intervento legislativo che colmi le lacune della
L. 282/1989 e della L. 109/1996.
Gestione del denaro.
- Scelte sui prodotti finanziari a basso rischio per il
reinvestimento del danaro.
- Individuazione degli istituti bancari e condizioni contrattuali
più favorevoli.
- Riduzione delle spese di gestione e possibilità di accorpamenti
di più conti ferma restando per l'Autorità giudiziaria la necessità
di tenere separati gli importi nel conto di gestione ed i relativi
interessi in caso di revoca parziale.
Per il futuro le somme di denaro "sequestrate", ai sensi
dell'art. 61, comma 23, L. 133/2008 e dell'art. 2, D.L. 16.09.2008,
n. 143, convertito con modifiche con L. 181/2008, confluiranno nel
"Fondo unico giustizia".
Tale previsione non tiene conto della necessità per il Giudice
Delegato, che spesso deve gestire beni per anni, in attesa della
definitività della confisca, di disporre delle risorse economiche
(i frutti dei beni in sequestro: interessi sulle somme; canoni di
locazione, ecc.) per far fronte alle necessità derivanti dalla
gestione (si pensi a quanto già indicato nei singoli punti: condono
edilizio, spese straordinarie, adeguamento alla normativa CEE,
necessità di stipulare assicurazione incendio o pagare custodia di
pellicce, di quadri, gioielli o problemi relativi a contratti di
leasing) nonché per pagare il compenso agli amministratori con la
conseguenza di dover porre a carico dell'Erario il pagamento delle
relative somme.
Il D.M. 1.02.1991, n. 293, "Regolamento recante le modalità da
osservarsi per la documentazione delle operazioni effettuate e per
il rendimento del conto da parte dell'amministratore dei beni
sequestrati" espressamente prevede che "l'amministratore sostiene
le spese necessarie per la conservazione e l'amministrazione dei
beni sequestrati, a norma del comma 1 dell'art. 2 octies
L. 575/1965, mediante il diretto utilizzo delle somme da lui
apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo nella procedura,
senza provvedere al deposito presso l'Ufficio postale o l'istituto
di credito indicato dal Giudice Delegato".
Anche gli acconti sul compenso finale concessi dal Tribunale
all'amministratore giudiziario possono essere prelevati dalle somme
riscosse o apprese nel corso dell'amministrazione dei beni
sequestrati, quando vi sia attivo di gestione e non si determini
pregiudizio all'amministrazione.
La omessa previsione nel D.L. 143/2008, di una disciplina per le
misure di prevenzione che tenga conto della peculiarità della
materia e delle problematiche connesse alla gestione avrebbe
comportato l'imputazione delle relative spese a carico dello Stato
(mod. 12), con la L. 181/2008, questa lacuna è stata colmata
prevedendo "le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al
fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che fanno
oggetto di sequestro o confisca, per provvedere ala pagamento delle
spese di conservazione o amministrazione" (art. 2, comma 6).
La nuova legge, nel disciplinare che nella gestione del "Fondo
unico giustizia" venga garantita la pronta disponibilità delle
somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente
disposte dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676, comma
1, c.p.p., non sembra poi prevedere i casi di dissequestro da parte
della Corte di Appello o da parte dello stesso Tribunale - Sezione
misure di prevenzione - che dopo aver emesso decreto di sequestro
di denaro, bot, custodia titoli, in genere di liquidi, all'esito
dell'udienza fissata per la discussione in ordine alla misura di
prevenzione personale ed alla confisca disponga la restituzione
delle somme.
Gestione dei beni mobili registrati
- Criteri seguiti nella individuazione dei beni mobili registrati
da confiscare e loro valore di mercato.
- Vendita delle autovetture durante la fase del sequestro anche a
prezzi non sempre riconducibili a quelli di mercato, valutata
l'entità delle spese di custodia ed il rapido deprezzamento del
bene.
- Scelta del custode, non potendosi certo affidare la macchina al
proposto o consentirne l'utilizzo.
Adempimenti fiscali ed obblighi tributari. Spese
varie
- Somme dovute per richiesta di condono edilizio possibilità di
pagamento con l'attivo della gestione o con anticipazione a carico
dell'erario; altre soluzioni (demolizione).
- Somme dovute per mutuo e spese condominiali.
- Pagamento dell'ICI (anche a seguito della riforma, possono
essere sequestrati e confiscati beni soggetti a detto pagamento) in
caso di insolvenza del proposto con gli attivi della gestione in
generale o in particolare dell'immobile; conseguenze in caso di
restituzione del bene e indebito arricchimento.
Obblighi fiscali
- Individuazione degli obblighi fiscali da parte degli
Amministratori giudiziari alla luce della circ. del Ministero
dell'Economie e delle Finanze n. 156 del 7.08.2000.
Partita IVA: direttive del Giudice Delegato per la eventuale
variazione dell'intestazione o per gli adempimenti successi di
fatturazione, registrazione e presentazione delle dichiarazioni nel
caso in cui si ritenga di non cambiare la partita IVA.
Avuto riguardo agli obblighi fiscali "formali" e sostanziali
dell'amministratore giudiziario in tema di IVA, gli stessi appaiono
risolti dalla R.M. n. 184/E del 14.08.1996; nel caso di imprese,
peraltro, vi è l'obbligo a carico dell'Autorità giudiziaria di
informare il fisco in ordine al cambiamento di gestione, che si
verifica ogni qualvolta vengano poste in essere attività volte alla
conservazione ed all'amministrazione delle cose sequestrate.
L'amministratore giudiziario dovrà amministrare "per conto di
chi spetta" anche le aziende già operanti e, quindi, soggette, alla
disciplina IVA.
E' proprio l'art. 35, comma 3, D.P.R. 633/1972 che stabilisce:
"in caso di variazione del legale rappresentante, il contribuente
dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato
il presupposto, la dichiarazione all'Ufficio IVA competente";
conseguentemente, l'Autorità giudiziaria dovrà adeguarsi agli
obblighi relativi alla fatturazione, alla registrazione delle
fatture, alle liquidazioni periodiche ed alla presentazione delle
dichiarazioni annuali IVA.
- Nei casi in cui il Giudice Delegato abbia optato per una
gestione giudiziaria unitamente al proposto è da auspicare un
controllo costante da parte del Giudice Delegato anche al fine di
evitare eventuali sanzioni fiscali, predisponendo la situazione
contabile, amministrativa dell'attività a decorrere dalla data del
decreto di sequestro, verificando la corrispondenza tra il
fatturato e l'incasso e la corrispondenza di quanto speso per
acquisti e di quanto venduto per controllare le eventuali
rimanenze. Si potrebbe, come già previsto nella legge fiscale in
materia di IVA, acquisire e domiciliare presso lo studio
dell'amministratore giudiziario le scritture contabili e di
istituire un libro contabile, da far tenere al proposto, sul quale
annotare gli incassi ed i pagamenti relativi alla gestione
dell'attività. Le operazioni, da verificare anche con accessi
presso l'azienda da parte dell'amministratore giudiziario saranno
trasferite poi sui libri contabili obbligatori.
- Individuazione del soggetto su cui grava l'obbligazione
tributaria nel periodo intercorrente tra l'emissione del decreto di
sequestro e la definitività della confisca. L'art. 6 del T.U. delle
Imposte Dirette, come modificato dall'art. 14, L. del 24.12.1993,
n. 537, nel disciplinare la tassabilità dei vari tipi di proventi,
prevede che "devono intendersi ricompresi, se in esse
classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività
qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non
già sottoposti a sequestro o confisca penale".
La lettura di tale disposizione farebbe quindi ritenere che
l'amministrazione giudiziaria non sia assoggettata a tassazione in
relazione ai redditi prodotti dai beni sequestrati o confiscati
nell'ambito di una procedura di prevenzione patrimoniale fermo
restando l'obbligo tributario in capo al proposto nel caso di
restituzione dei beni all'esito della procedura.
Senza entrare nel merito delle problematiche sollevate dalle
sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione (per tutte si vedano
Sezione Tributaria n. 7511/2000 relativa alla tassabilità dei
proventi da attività illecite e n. 16176 del 23.12.2000 anche in
ordine al presupposto di imposta, rappresentato dal possesso del
reddito, mancante nell'ipotesi di sequestro o confisca), dalla
circ. del 20.01.1995 della Direzione Regionale delle Entrate per la
Sicilia (attestante che l'amministratore giudiziario, non detenendo
la veste di soggetto passivo non ha alcun obbligo di adempimento di
natura fiscale), dai principi generali in tema di tributi ed al
fine di evitare una situazione di frazionamento di redditi (atteso
che l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto,
formato da tutti i redditi posseduti e, quindi, anche da quelli, in
ipotesi, relativi a beni non confiscati) alcuni Tribunali hanno
ritenuto finora la non tassabilità degli utili sottoposti a
sequestro, attenendosi alla norma di legge dell'art. 14 T.U.I.R.,
impregiudicata la possibilità per l'amministratore giudiziario di
dare comunicazione all'Amministrazione Finanziaria dei redditi
maturati nel corso della procedura in caso di revoca della
confisca.
In materia è stata emanata la circ. 156 del 7.08.2000 per la
quale l'amministratore giudiziario cura, di fatto, un patrimonio
separato, assimilabile per analogia all'eredità giacente,
disciplinata dall'art. 131 T.U.I.R. e dall'art. 19 D.P.R. 42/1988
che non disciplina l'ipotesi in cui la procedura superi il periodo
di imposta ovvero il caso di revoca del sequestro, quando sia
l'amministratore giudiziario sia il proposto hanno presentato
separate dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta,
limitandosi a prevedere che l'Amministrazione finanziaria
provvederà alla liquidazione definitiva ed alla iscrizione a ruolo
delle eventuali maggiori imposte dovute.
L'Agenzia delle Entrate, con ris. n. 195 del 13.10.2003 ha
ribadito che l'amministratore giudiziario, durante la fase
giurisdizionale, opera quale rappresentante in incertam
personam e cura la gestione delle somme versate alla custodia,
con applicazione delle norme sull'eredità giacente
sopraindicate.
Ma è dubbio che una circ. ministeriale che non ha valore
vincolante possa derogare al disposto dell'art. 6 del T.U.I.R.,
come modificato dalla L. 537/1993: anche tale aspetto dovrebbe
essere oggetto di apposita e chiara disposizione di legge.