Beni confiscati ad organizzazioni criminali

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Gestione giudiziaria dei beni - Rapporti con altre procedure - Tutela dei terzi

La gestione giudiziaria

Nel corso della riunione svoltasi il 21 maggio 2008 con i Presidenti delle Sezioni Misure di Prevenzione si sono affrontati, come indicato in precedenza, alcuni dei molteplici problemi determinati dalla scarna normativa in tema di gestione dei beni in sequestro, essendo demandata a ciascun Giudice Delegato la responsabilità delle scelte di gestione, degli indirizzi e delle direttive da dare all'amministratore giudiziario.

Va altresì evidenziato che i problemi non risolti o non risolvibili insorti durante la fase giurisdizionale incidono sul procedimento di destinazione, essendosi rilevato che in numerosi casi non vi è stata una effettiva utilizzazione del bene a seguito di problematiche rilevate nella fase giurisdizionale (errori su indicazioni catastali, tardiva trascrizione dei decreti di sequestro o confisca, mancato accertamento di gravami sugli immobili, presenza di procedure esecutive o fallimentari). Su tali criticità, come si è visto, si è sviluppata l'azione del Commissario, prima o dopo la destinazione.

Riprendendo quindi i punti dell'ordine del giorno, appare opportuno indicare le questioni giuridiche controverse, con taluni spunti di soluzione utili, in prosieguo, per l'elaborazione di un vademecum condiviso dagli operatori giudiziari al fine di migliorare la gestione economica della fase giudiziaria.

Gestione del patrimonio immobiliare 

Immobili ad uso abitativo o commerciale (o box) liberi - Locazione 

  • Locazione degli immobili liberi: determinazione del canone a prezzi di mercato; scelta del conduttore, diverso dal proposto e dai suoi familiari e necessità di disporre accertamenti ed acquisire informazioni (presso la Questura o la Prefettura) al fine di evitare un inquilino con precedenti penali o giudiziari, inserito in circuiti illegali;
  • necessità che il contratto di locazione sia autorizzato dal Giudice Delegato previa verifica della bozza contrattuale;
  • opportunità che l'immobile sia messo in regola nel rispetto della normativa CEE, anche, eventualmente, concordando che i lavori siano effettuati dal conduttore prevedendo un canone inizialmente ridotto per compensare le spese sostenute;
  • tipi di contratti e opportunità di stipula in deroga per il soddisfacimento di pubblicistiche esigenze processuali di amministrazione giudiziaria, alle disposizioni normative in tema di durata e tacita rinnovazione delle locazioni abitative (Cass. S.U. 20.01.1999, n. 459). Si potrebbe pensare a contratti annuali, sottoposti alla condizione della risoluzione in caso di confisca definitiva, prorogati ad ogni scadenza, previa autorizzazione del Giudice Delegato, o, per quelli ad uso commerciale, temporalmente circoscritti alla definitività del provvedimento di confisca in modo da consegnare, in caso di definitività della confisca, un bene libero o da liberarsi in tempi prefissati.
  • ipotesi di locazione a favore di soggetti particolari o finalizzato sin dal sequestro ad un uso sociale del bene stesso.

 

Immobili occupati dal proposto

  • Modalità di autorizzazione, ai sensi dell'art. 2 sexies L. 575/1965, alla permanenza nell'immobile adibito ad abitazione del proposto e della famiglia ai sensi dell'art 47 l.fall. il Giudice Delegato ha la possibilità (e non l'obbligo) di autorizzare la permanenza;
  • legittimati alla richiesta sono solo il proposto o i suoi familiari; la richiesta deve essere presentata al Giudice Delegato od all'Autorità giudiziaria; in assenza dovrebbe essere considerata un'occupazione senza titolo;
  • si potrebbe prevedere una autorizzazione subordinata al pagamento delle spese condominiali o delle rate di mutuo, con espressa rinuncia ad ogni possibile azione di regresso;
  • l'autorizzazione dovrebbe essere temporanea e decadere con la definitività del procedimento: ciò al fine di poter subito avviare la procedura di sfratto esperibile in via di autotutela amministrativa ex art. 823 c.c..

 

Sequestro immobile abusivo

  • Prevedere modalità di esecuzione del sequestro in caso di immobili abusivi - si è verificato che alcuni uffici chiedono l'accatastamento urgente; altri trascrivono il sequestro sul terreno non oggetto della confisca, indicando nelle annotazioni che oggetto del provvedimento è l'immobile abusivo (prassi non attuabile in caso di immobile sul terreno demaniale), altri uffici effettuano la sola apposizione dei sigilli.

 

Indicazione del diritto reale oggetto del provvedimento ablativo

  • Necessità di inserire la tipologia di diritto reale che il proposto, o terzo prestanome, vanta sul bene oggetto del provvedimento di confisca. Conseguenze sulla destinazione per alcuni tipi di diritti reali (es.: usufrutto).

 

Condoni edilizi

  • Problema che spesso si presenta è la richiesta indirizzata al Giudice Delegato di utilizzare liquidità in sequestro per proseguire pratiche di condono avviate o sanare abusi edilizi: si può ipotizzare l'autorizzazione al pagamento da parte del Giudice Delegato se il conto di gestione è capiente e dopo una stima del valore del bene; qualora il conto non abbia fondi e fermo restando che si è in presenza di una gestione "per conto di chi spetta" l'alternativa, allo stato, è scegliere se porre la spesa a carico dell'Erario (in caso di buona valutazione economica dell'immobile) ovvero attendere che il Comune disponga la demolizione.

 

Sequestro di Fondi Rustici

  • E' emersa, nel corso della riunione, la prassi di stipulare contratti di affitto di fondi rustici nelle forme del "comodato precario" per consentire all'Autorità giudiziaria di incamerare i contributi Agenzia per le erogazioni in agricoltura o gli altri contributi per l'integrazione della produzione agricola con la predisposizione di un contratto tipo, soluzione sicuramente da condividere e da prevedere normativamente.

 

Aziende e gestione dei loro patrimoni

Esecuzione del sequestro delle quote sociali

  • Modalità di esecuzione del sequestro delle quote sociali delle S.r.l., delle s.n.c., delle s.a.s. e delle società di persone.

L'iscrivibilità del decreto di sequestro sulle quote sociali per le società di persone nel registro delle imprese dovrebbe essere prevista, in quanto la necessità di pubblicità nei confronti dei terzi non è garantita dalla mera iscrizione sul libro soci.

 

Socio unico

  • Amministrazione della società con unico socio o nel caso in cui il sequestro attiene alla totalità delle quote e subentra l'Autorità giudiziaria, rapporti con il proposto o persone a lui legate.

 

Sequestro di quote di s.a.s.

  • Gestione di società di persone le cui quote (normalmente nella titolarità dello stesso proposto o dei suoi familiari) siano sottoposte a sequestro.
  • Individuazione dei poteri dell'amministratore giudiziario sia nel caso che si tratti di sequestro delle sole quote, sia che si sia optato per il sequestro del complesso aziendale, in considerazione dell'immediata e diretta influenza dell'indiziato di mafia sulle società.
  • Conflitti tra norme disciplina codicistica (artt. 2319 e 2259 c.c.) e conservazione del bene da amministrare.

 

Sequestro azienda con licenza tabacchi

  • Prassi nel caso di sequestri di azienda con licenza tabacchi che presuppone una concessione pubblica attribuita a titolo oneroso all'esito di concorso per l'aggiudicazione che può essere in capo al proposto e da questi gestita ovvero con gestione concessa, di fatto, a terzi prestanome con, ad esempio, contratti di associazione in partecipazione, terzi spesso privi dei requisiti per partecipare alla trattativa per l'aggiudicazione.
  • Provvedimenti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, dopo il sequestro, essendosi verificati casi di revoca della concessione.
  • Si potrebbe pensare, durante la fase giurisdizionale, e fermo il pagamento da parte dell'Autorità giudiziaria. dei corrispettivi cui sono tenuti i concessionari di tabaccherie, di contatti tra l'Autorità giudiziaria ed il Dirigente locale del Monopolio per evidenziare la natura pubblicistica ed interinale della gestione, non alternativa ed opposta alla concessione.

 

Affitto di azienda

  • Soluzioni possibili nel caso di assenza di soggetti interessati all'affitto dell'azienda o di aziende per le quali non è possibile procedere alla stipulazione di contratti di affitto di azienda (di solito per ditte individuali o società in nome collettivo - es: bar, parrucchiere, caseifici, ecc.).
  • Liquidazione o vendita delle quote risoluzione dei rapporti di lavoro.
  • Modalità di verifica della messa in regola dell'azienda con le normative igienico - sanitarie e con le normative europee.
  • Determinazioni nel caso di affittuario di aziende che hanno come presupposto una concessione: scelta del terzo con propria concessione e revoca della precedente (essendovi numero e luogo indicati specificamente) con possibile danno definitivo per il titolare in caso di revoca del sequestro nei gradi di giudizio e violazione del principio della gestione per conto di chi spetta.

 

Dispositivi

  • Necessità di prevedere tipi di dispositivo adottati ai fini del sequestro dei patrimoni aziendali. Esempi: totalità quote sociali; complesso aziendale; singoli immobili della società con particolare riguardo alle modalità di trascrizione del provvedimento ablativo; poteri dell'amministratore giudiziario in caso di sequestro di società di capitali o di persone; sequestro di tabaccherie e comunicazione al Monopolio di Stato.

 

Rapporti tra sequestro di azienda e fallimento

  • Stipula di protocolli di intesa con la sezione fallimentare per disciplinare la tutela dei terzi - creditori chirografari - ipotesi di vendita di azienda al proposto con patto di riservato dominio.

Proposte: necessità di una prima attività di carattere conoscitivo ed informativo sul compendio per monitorare andamento e possibile gestione dell'azienda sin dalla fase giurisdizionale con eventuale tutor che affianchi l'Autorità giudiziaria.

 

Udienza di rendicontazione

  • Verifica della regolarità del conto ed udienza di rendicontazione: prassi in caso di contestazioni.
  • Notifica l'Agenzia del Demanio del decreto di fissazione udienza di rendicontazione:
  • Raccordo con la fase amministrativa.

La fase conclusiva della gestione inizia, ex art. 2 nonies L. 575/1965, con la ricezione del dispositivo della Corte di Cassazione attestante la definitività, (che sarà inviato anche via fax dalla Corte di Cassazione, come da intese promosse dal Commissario con il Presidente della Suprema Corte. In tal senso l'Ufficio ha interessato il Dipartimento degli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia affinchè le cancellerie possano dare esecuzione sulla base dell'invio dell'estratto della sentenza da parte della Corte di Cassazione).

Il provvedimento definitivo di confisca viene comunicato, a cura della cancelleria dell'Ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento:

  • alla filiale della Agenzia del Demanio nella cui provincia si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata;
  • al Prefetto;
  • al Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno;

e, per conoscenza:

  • al Direttore Centrale del Demanio del Ministero delle Finanze;
  • al Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati;
  • all'amministratore giudiziario nominato ex art. 2 sexies L. 575/1965.

Sarebbe opportuno prevedere la trasmissione alla sola Agenzia del Demanio (o al Prefetto, in base al disegno di legge, indicato quale soggetto competente ad emettere il provvedimento di destinazione), per le trascrizioni e per l'attivazione del procedimento di destinazione dei beni confiscati, ai sensi della L. 109/06, due copie conformi dei decreti di confisca ed indicata la situazione dei singoli cespiti (se locati, gravati da pesi o liberi; eventuali vendite dei beni mobili registrati o di merci inventariate con indicazione dei conti correnti sui quali è stato versato il ricavato delle vendite, accesi presso l'istituto che ha offerto tassi più vantaggiosi; stato delle società); nei casi più complessi allegare copia dell'ultima relazione depositata dall'amministratore giudiziario con indicazione dell'indirizzo e del numero telefonico per consentire contatti diretti solleciti.

Con altro provvedimento, generalmente in pari data, il Giudice Delegato, ai sensi degli artt. 5 e 6 D.M. 1.02.1991, n. 293, invita l'Autorità giudiziaria a presentare richiesta di liquidazione del compenso finale, con indicazione dell'eventuale esistenza di attivo di gestione ed avviso che, liquidato il compenso, l'Autorità giudiziaria. presenterà al Giudice Delegato il conto della gestione, allegando i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione ed il registro delle operazioni effettuate.

Va ricordato che l'art. 2 sexies L. 575/1965 prevede che, nel corso della gestione, l'Autorità giudiziaria, sotto la direzione del Giudice Delegato, ha il compito di provvedere alla custodia, all'amministrazione e conservazione dei beni sequestrati, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni; trattasi di una gestione che viene svolta "per conto di chi spetta" (il proposto in caso di revoca ovvero lo Stato in caso di confisca), non regolamentata in modo specifico dalla L. 575/1965, salvo l'unico rinvio art. 47 l.fall. con riferimento alla possibilità discrezionale del giudice della prevenzione ("può adottare") di autorizzare, previa richiesta, la permanenza del proposto e della sua famiglia nella casa di proprietà ed al sussidio a titolo di alimenti (Su tale punto si ribadisce che sarebbe opportuno prevedere che, per contemperare da un lato le esigenze di redditività imposte dalla custodia del bene e dall'altro le esigenze pubblicistiche legate alla sua destinazione finale, l'autorizzazione dovrebbe essere concessa solo fino alla definitività del procedimento di prevenzione, subordinata all' impegno dell'istante a provvedere alle spese ed agli oneri inerenti l'unità immobiliare con espressa rinuncia ad ogni possibile azione di regresso, ciò anche al fine di facilitare la possibile autotutela amministrativa ex art. 823, comma 2, C.C.).

Il rendiconto costituisce la sintesi della gestione e deve essere il più completo ed esauriente possibile essendo finalizzato a far conoscere alle parti interessate la attività di amministrazione posta in essere, suscettibile di essere sindacata in sede di udienza di rendicontazione; dal conto devono altresì desumersi le somme riscosse e quelle pagate, lo stato dei cespiti aziendali, il saldo finale.

Verificata la regolarità del conto, il Giudice Delegato (che, qualora rilevi irregolarità o incompletezze può chiedere integrazioni all'Autorità giudiziaria dando un termine) ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti, alle istanze prodotte nel corso della procedura ed al registro delle operazioni e fissa l'udienza, dandone avviso all'Autorità giudiziaria, all'interessato ed al Ministero delle Finanze, per la presentazione di eventuali osservazioni (art. 4, comma 4, D.M. 293/1991).

In genere il proposto è convocato solo in caso di revoca del sequestro e di restituzione del bene, non avendo uno specifico interesse in caso di confisca; il Ministero delle Finanze è sempre avvisato, stante la possibilità di porre le spese a carico dell'erario anche in caso di dissequestro e potendo, secondo alcuni, contestare atti di gestione che abbiano depauperato il patrimonio originario.

L'udienza, da svolgersi non prima che siano decorsi 15 giorni dal deposito, si svolge senza particolari formalità: accertata la costituzione delle parti, il Giudice Delegato approva il conto, ove non sorgano contestazioni o se su queste viene raggiunto un accordo (art. 5, commi 5 e 6, D.M. 293/1991).

Ove sorgano contestazioni si sottolinea, anche alla luce della riforma del processo civile del 1999, che non sono previste le modalità concrete dell'iscrizione a ruolo della causa di impugnazione del rendiconto né è individuato il soggetto su cui far gravare il pagamento dei diritti di cancelleria; in base ai principi ex artt. 156 e seguenti c.p.c. (attuale art. 263 c.p.c.) l'iscrizione a ruolo, allo stato, dovrebbe essere effettuata dalla parte che ha dedotto contestazioni (che diventa quindi attore nel rito civile) nel registro generale affari contenziosi, il Giudice Delegato diventa Giudice Istruttore civile (potrà quindi disporre l'assunzione di mezzi di prova) e Giudice Unico (non mi risulta alcuna previsione di modifica o di chiarificazione su tali punti nei disegni di Legge presentati o pendenti).

Si è posto il problema se il rendiconto sia di cassa o di gestione e, quindi, se in sede di rendicontazione possano essere contestate solo le materiali appostazioni dell'attivo o del passivo ovvero anche l'operato e le scelte gestionali.

E' stata sostenuta, mutuando i principi della Cassazione sul procedimento, del tutto simile, ex art. 116 l.fall., la possibilità di contestare le scelte di gestione, per condotte commissive o omissive, che abbiano cagionato un danno; in tal caso, con la mancata approvazione del conto, si instaurerebbe una "autonoma fase contenziosa, costituita da un giudizio di cognizione sulla domanda proposta da chi contesta il conto nel quale può essere cumulata l'azione di responsabilità per l'accertamento dei danni che si assumono colposamente cagionati dal gestore".

Parte della dottrina ha invece sostenuto che l'unico oggetto del giudizio nel quale sono decise le contestazioni è il rendiconto stesso: una mera azione di accertamento nella quale possono essere trattate solo le contestazioni relative ad adempimenti formali o alla non rispondenza alle operazioni risultanti dal relativo registro.

Tali orientamenti tuttavia non tengono conto della particolarità e specialità del giudizio di rendicontazione nel procedimento di prevenzione ove non appare configurabile una responsabilità gestionale ma solo una responsabilità personale se riconducibile a singoli e specifici atti assunti con dolo o colpa; in ordine alla gestione "ordinaria" è prevista, ad esempio, la possibilità di revocare all'Autorità giudiziaria che non depositi tempestivamente le somme riscosse (art. 3, comma 3, D.M. 293/1991), con ciò sanzionando condotte omissive; va altresì precisato che l'amministratore giudiziario, pubblico ufficiale ausiliario del Giudice, deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio Ufficio (art. 2 septies, comma 3), potendo in ogni tempo essere revocato; che tutti gli atti di straordinaria amministrazione, gli altri previsti dall'art. 2 septies e quelli comunque idonei a diminuire il valore economico del bene confiscato devono essere autorizzati dal Giudice Delegato e che la funzione gestoria, finalizzata alla redditività del bene, è un'obbligazione di mezzi.

Prescindendo da problemi specifici, inerenti per lo più la gestione delle aziende ed esclusi gli atti di ordinaria amministrazione, meramente conservativi del patrimonio (si pensi alla riscossione periodica dei canoni di locazione), può dirsi che solo ove all'Autorità giudiziaria operi senza l'autorizzazione prescritta ovvero ottenga la autorizzazione prospettando, con dolo o colpa, una falsa rappresentazione della realtà, vi è violazione dell'obbligo di diligenza e responsabilità personale, con le conseguenze civili e penali di legge.

Con l'approvazione del conto, comunque, si esaurisce il procedimento giurisdizionale, anche se gli effetti della gestione, come già detto, potranno riverberarsi nel successivo procedimento amministrativo ex L. 109/1996 la cui finalità è dare effettività alle misure di prevenzione attraverso la tempestiva destinazione dei beni sottratti alle organizzazioni criminali in favore della collettività.

Anche in tale caso sarebbe opportuna una espressa disposizione normativa.

L'amministratore giudiziario, invece, dopo la confisca, come recita l'art. 2 nonies L. 575/1965 (inserito dalla L. 109/1996) svolge le sue "funzioni sotto il controllo del competente Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze" a riprova che con la definitività vi è l'immediato trasferimento della gestione del bene all'Agenzia del Demanio e l'amministratore ora "finanziario" garantisce la continuità nella gestione, potendo essere revocato nei casi di inosservanza ai suoi doveri o di incapacità previsti dall'art. 2 septies.

 

Amministratori giudiziari

  • Criteri di scelta degli Amministratori giudiziari e tipologie di direttive impartite dal Giudice Delegato con riferimento - esemplificativamente - alle autovetture, alla stipula di contratti di locazione, di affitti di azienda, di fondi rustici, di investimento di somme di denaro o di vendita di titoli azionari.

 

Criteri di scelta

  • Ordini professionali da cui vengono scelti gli amministratori giudiziari (avvocati, commercialisti o altre categorie).
  • Casi di nomina di amministratori giudiziari quando oggetto del sequestro sono solo BOT o denaro e per la sola eventuale destinazione più redditizia.
  • Nomina di avvocati, loro campo di competenza e relativi conflitti d'interesse.

 

Linee guida

  • Tipi di direttive impartite in forma scritta all'amministratore giudiziario. Il primo criterio guida cui deve ispirarsi l'Autorità giudiziaria, previa autorizzazione del Giudice Delegato, è dato dal presupposto che l'amministrazione avviene "per conto di chi spetta" e, quindi, nel dubbio sul soggetto - Stato o intestatario dei beni - cui dovranno imputarsi atti ed attività, ricorre una tipica finalità conservativa; il secondo è che non può essere pregiudicato, attraverso atti di amministrazione, l'esito della pronuncia finale, di confisca o restituzione, il tutto nella prospettiva del mantenimento ed incremento della redditività ex art. 2 sexies L. 575/1965.

 

Rapporti tra Giudice Delegato ed amministratore giudiziario

  • Frequenza degli incontri e delle relazioni periodiche.
  • Regolarità nella presentazione della prima relazione, art. 2 septies L. 575/1965.
  • Casi di nomina dei coadiutori: Criteri di scelta, modalità di nomina (esempio per cause civili), compensi.
  • Ipotesi di revoca dell'amministratore giudiziario: motivazioni e formalità seguite nell'audizione dello stesso.
  • Prassi nel caso di contemporanea pendenza di sequestro penale: opportunità che l'amministratore sia lo stesso, al fine di limitare i costi per lo Stato e di assicurare unitarietà della gestione, soprattutto nei casi in cui vi siano cespiti non ricompresi in entrambi i sequestri.

 

Compenso degli Amministratori giudiziari

  • Criteri seguiti nella determinazione del compenso degli Amministratori giudiziari.
  • Soggetti legittimati all'impugnazione del provvedimento di liquidazione. Competenza.

Il problema si pone con riferimento alla soluzione giurisprudenziale indicata da recenti sentenze della Cassazione sui soggetti legittimati a presentare impugnazione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi all'amministratore giudiziario emesso dal Tribunale e sui mezzi esperibili.

La sezione I della Cassazione, con sentenza del 12.10.1998 n. 4596, Agate, pur affermando che l'art. 2 octies, comma 7, prevede la sola legittimazione dell'amministratore giudiziario ad impugnare in Corte di Appello il decreto di liquidazione, ha riconosciuto l'interesse del proposto a richiedere al Tribunale la imputazione all'Erario delle spese concernenti il compenso, quando questi deduca la lesione di un suo diritto discendente dalla norma di cui al comma 3 dell'art. 2 octies che pone a carico dello Stato detti compensi in caso di revoca di sequestro.

Viene quindi riconosciuta l'ammissibilità dell'appello da parte del proposto, sostenendosi che il comma 7 concerne solo questioni aventi per oggetto la liquidazione del compenso o il rimborso delle spese dovuti all'Autorità giudiziaria, ma nulla viene detto sulla individuazione del soggetto tenuto alla corresponsione.

Peraltro il riconoscimento dell'interesse tutelabile del proposto e l'esperibilità dell'appello sembra porsi in contrasto con la prevalente giurisprudenza della Cassazione che, valutato il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, ritiene esperibile, nel caso suddetto, solo incidente di esecuzione.

Ulteriore sentenza della sezione VI (13.10.1997 n. 3909, Coluccia), ha riconosciuto all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, quale soggetto obbligato, in base all'art. 24 Costituzione, il diritto di impugnare il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'amministratore dei beni confiscati, di cui all'art. 2 octies L. 575/1965. Tale provvedimento, afferma la Corte, pur dotato della esecutorietà ed impugnabile in base al comma 7 della citata disposizione, mediante ricorso davanti alla Corte di Appello, solo dall'amministratore, non può avere natura definitiva nei confronti dell'amministrazione finanziaria, rimasta estranea alla procedura, alla quale è lasciata la facoltà di proporre opposizione alla esecuzione in base all'art. 615 c.p.c..

A fronte di tali pronunzie del tutto contraddittorie sia con riferimento ai rimedi esperibili (appello, incidente di esecuzione ex art. 665 c.p.p., opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 c.p.c.) sia ai soggetti legittimati, appare, anche in tale caso, opportuno un intervento legislativo che colmi le lacune della L. 282/1989 e della L. 109/1996.

 

Gestione del denaro.

  • Scelte sui prodotti finanziari a basso rischio per il reinvestimento del danaro.
  • Individuazione degli istituti bancari e condizioni contrattuali più favorevoli.
  • Riduzione delle spese di gestione e possibilità di accorpamenti di più conti ferma restando per l'Autorità giudiziaria la necessità di tenere separati gli importi nel conto di gestione ed i relativi interessi in caso di revoca parziale.

 

Per il futuro le somme di denaro "sequestrate", ai sensi dell'art. 61, comma 23, L. 133/2008 e dell'art. 2, D.L. 16.09.2008, n. 143, convertito con modifiche con L. 181/2008, confluiranno nel "Fondo unico giustizia".

Tale previsione non tiene conto della necessità per il Giudice Delegato, che spesso deve gestire beni per anni, in attesa della definitività della confisca, di disporre delle risorse economiche (i frutti dei beni in sequestro: interessi sulle somme; canoni di locazione, ecc.) per far fronte alle necessità derivanti dalla gestione (si pensi a quanto già indicato nei singoli punti: condono edilizio, spese straordinarie, adeguamento alla normativa CEE, necessità di stipulare assicurazione incendio o pagare custodia di pellicce, di quadri, gioielli o problemi relativi a contratti di leasing) nonché per pagare il compenso agli amministratori con la conseguenza di dover porre a carico dell'Erario il pagamento delle relative somme.

 

Il D.M. 1.02.1991, n. 293, "Regolamento recante le modalità da osservarsi per la documentazione delle operazioni effettuate e per il rendimento del conto da parte dell'amministratore dei beni sequestrati" espressamente prevede che "l'amministratore sostiene le spese necessarie per la conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati, a norma del comma 1 dell'art. 2 octies L. 575/1965, mediante il diretto utilizzo delle somme da lui apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo nella procedura, senza provvedere al deposito presso l'Ufficio postale o l'istituto di credito indicato dal Giudice Delegato".

Anche gli acconti sul compenso finale concessi dal Tribunale all'amministratore giudiziario possono essere prelevati dalle somme riscosse o apprese nel corso dell'amministrazione dei beni sequestrati, quando vi sia attivo di gestione e non si determini pregiudizio all'amministrazione.

La omessa previsione nel D.L. 143/2008, di una disciplina per le misure di prevenzione che tenga conto della peculiarità della materia e delle problematiche connesse alla gestione avrebbe comportato l'imputazione delle relative spese a carico dello Stato (mod. 12), con la L. 181/2008, questa lacuna è stata colmata prevedendo "le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che fanno oggetto di sequestro o confisca, per provvedere ala pagamento delle spese di conservazione o amministrazione" (art. 2, comma 6).

La nuova legge, nel disciplinare che nella gestione del "Fondo unico giustizia" venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676, comma 1, c.p.p., non sembra poi prevedere i casi di dissequestro da parte della Corte di Appello o da parte dello stesso Tribunale - Sezione misure di prevenzione - che dopo aver emesso decreto di sequestro di denaro, bot, custodia titoli, in genere di liquidi, all'esito dell'udienza fissata per la discussione in ordine alla misura di prevenzione personale ed alla confisca disponga la restituzione delle somme.

 

Gestione dei beni mobili registrati

  • Criteri seguiti nella individuazione dei beni mobili registrati da confiscare e loro valore di mercato.
  • Vendita delle autovetture durante la fase del sequestro anche a prezzi non sempre riconducibili a quelli di mercato, valutata l'entità delle spese di custodia ed il rapido deprezzamento del bene.
  • Scelta del custode, non potendosi certo affidare la macchina al proposto o consentirne l'utilizzo.

 

Adempimenti fiscali ed obblighi tributari. Spese varie

  • Somme dovute per richiesta di condono edilizio possibilità di pagamento con l'attivo della gestione o con anticipazione a carico dell'erario; altre soluzioni (demolizione).
  • Somme dovute per mutuo e spese condominiali.
  • Pagamento dell'ICI (anche a seguito della riforma, possono essere sequestrati e confiscati beni soggetti a detto pagamento) in caso di insolvenza del proposto con gli attivi della gestione in generale o in particolare dell'immobile; conseguenze in caso di restituzione del bene e indebito arricchimento.

 

Obblighi fiscali

  • Individuazione degli obblighi fiscali da parte degli Amministratori giudiziari alla luce della circ. del Ministero dell'Economie e delle Finanze n. 156 del 7.08.2000.

Partita IVA: direttive del Giudice Delegato per la eventuale variazione dell'intestazione o per gli adempimenti successi di fatturazione, registrazione e presentazione delle dichiarazioni nel caso in cui si ritenga di non cambiare la partita IVA.

Avuto riguardo agli obblighi fiscali "formali" e sostanziali dell'amministratore giudiziario in tema di IVA, gli stessi appaiono risolti dalla R.M. n. 184/E del 14.08.1996; nel caso di imprese, peraltro, vi è l'obbligo a carico dell'Autorità giudiziaria di informare il fisco in ordine al cambiamento di gestione, che si verifica ogni qualvolta vengano poste in essere attività volte alla conservazione ed all'amministrazione delle cose sequestrate.

L'amministratore giudiziario dovrà amministrare "per conto di chi spetta" anche le aziende già operanti e, quindi, soggette, alla disciplina IVA.

E' proprio l'art. 35, comma 3, D.P.R. 633/1972 che stabilisce: "in caso di variazione del legale rappresentante, il contribuente dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto, la dichiarazione all'Ufficio IVA competente"; conseguentemente, l'Autorità giudiziaria dovrà adeguarsi agli obblighi relativi alla fatturazione, alla registrazione delle fatture, alle liquidazioni periodiche ed alla presentazione delle dichiarazioni annuali IVA.

 

  • Nei casi in cui il Giudice Delegato abbia optato per una gestione giudiziaria unitamente al proposto è da auspicare un controllo costante da parte del Giudice Delegato anche al fine di evitare eventuali sanzioni fiscali, predisponendo la situazione contabile, amministrativa dell'attività a decorrere dalla data del decreto di sequestro, verificando la corrispondenza tra il fatturato e l'incasso e la corrispondenza di quanto speso per acquisti e di quanto venduto per controllare le eventuali rimanenze. Si potrebbe, come già previsto nella legge fiscale in materia di IVA, acquisire e domiciliare presso lo studio dell'amministratore giudiziario le scritture contabili e di istituire un libro contabile, da far tenere al proposto, sul quale annotare gli incassi ed i pagamenti relativi alla gestione dell'attività. Le operazioni, da verificare anche con accessi presso l'azienda da parte dell'amministratore giudiziario saranno trasferite poi sui libri contabili obbligatori.

 

  • Individuazione del soggetto su cui grava l'obbligazione tributaria nel periodo intercorrente tra l'emissione del decreto di sequestro e la definitività della confisca. L'art. 6 del T.U. delle Imposte Dirette, come modificato dall'art. 14, L. del 24.12.1993, n. 537, nel disciplinare la tassabilità dei vari tipi di proventi, prevede che "devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale".

 

La lettura di tale disposizione farebbe quindi ritenere che l'amministrazione giudiziaria non sia assoggettata a tassazione in relazione ai redditi prodotti dai beni sequestrati o confiscati nell'ambito di una procedura di prevenzione patrimoniale fermo restando l'obbligo tributario in capo al proposto nel caso di restituzione dei beni all'esito della procedura.

Senza entrare nel merito delle problematiche sollevate dalle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione (per tutte si vedano Sezione Tributaria n. 7511/2000 relativa alla tassabilità dei proventi da attività illecite e n. 16176 del 23.12.2000 anche in ordine al presupposto di imposta, rappresentato dal possesso del reddito, mancante nell'ipotesi di sequestro o confisca), dalla circ. del 20.01.1995 della Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia (attestante che l'amministratore giudiziario, non detenendo la veste di soggetto passivo non ha alcun obbligo di adempimento di natura fiscale), dai principi generali in tema di tributi ed al fine di evitare una situazione di frazionamento di redditi (atteso che l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato da tutti i redditi posseduti e, quindi, anche da quelli, in ipotesi, relativi a beni non confiscati) alcuni Tribunali hanno ritenuto finora la non tassabilità degli utili sottoposti a sequestro, attenendosi alla norma di legge dell'art. 14 T.U.I.R., impregiudicata la possibilità per l'amministratore giudiziario di dare comunicazione all'Amministrazione Finanziaria dei redditi maturati nel corso della procedura in caso di revoca della confisca.

In materia è stata emanata la circ. 156 del 7.08.2000 per la quale l'amministratore giudiziario cura, di fatto, un patrimonio separato, assimilabile per analogia all'eredità giacente, disciplinata dall'art. 131 T.U.I.R. e dall'art. 19 D.P.R. 42/1988 che non disciplina l'ipotesi in cui la procedura superi il periodo di imposta ovvero il caso di revoca del sequestro, quando sia l'amministratore giudiziario sia il proposto hanno presentato separate dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta, limitandosi a prevedere che l'Amministrazione finanziaria provvederà alla liquidazione definitiva ed alla iscrizione a ruolo delle eventuali maggiori imposte dovute.

L'Agenzia delle Entrate, con ris. n. 195 del 13.10.2003 ha ribadito che l'amministratore giudiziario, durante la fase giurisdizionale, opera quale rappresentante in incertam personam e cura la gestione delle somme versate alla custodia, con applicazione delle norme sull'eredità giacente sopraindicate.

Ma è dubbio che una circ. ministeriale che non ha valore vincolante possa derogare al disposto dell'art. 6 del T.U.I.R., come modificato dalla L. 537/1993: anche tale aspetto dovrebbe essere oggetto di apposita e chiara disposizione di legge.

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