I versamenti sui capitoli di entrata del bilancio dello Stato. Le risorse erogate dallo Stato per la gestione dei beni.
A seguito di richiesta di notizie, l'Agenzia del Demanio, con
nota del 7.02.2008 ha riferito in ordine alle modalità di gestione
di somme di denaro ed altre liquidità oggetto di confisca
definitiva nei confronti della criminalità organizzata.
Viene rappresentato che le somme di denaro definitivamente
confiscate (compresi titoli di credito) giacenti presso conti
correnti/depositi bancari e postali intestati alle singole
procedure di confisca vengono normalmente fatte affluire su un
unico conto, ossia il conto di gestione intestato alla procedura di
confisca che è alimentato dai proventi derivanti dall'utilizzo dei
beni confiscati nell'ambito della stessa procedura, nonché da somme
riscosse a qualsiasi titolo dall'amministratore. L'amministratore
della procedura, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 1.02.1991, n. 293, è
tenuto a riversare sul conto di gestione tutte le somme apprese a
qualsiasi titolo e provenienti dalla gestione dei beni stessi
nonché all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9 della L.
1041 del 25.12.1971, in materia di gestioni fuori bilancio. Il
conto di gestione è vincolato all'ordine del competente Direttore
di filiale dell'Agenzia del Demanio che autorizza i singoli
prelievi da parte dell'amministratore della procedura il quale
utilizza le liquidità giacenti sul conto per sostenere le spese
necessarie per la conservazione e l'amministrazione dei beni
confiscati (art. 2 e 3 del D.M. 1.02.1991, n. 293).
L'amministratore della procedura, dopo che la competente filiale ha
effettuato la verifica sui fabbisogni di copertura degli oneri
connessi alla gestione dei beni confiscati, riversa le eccedenze
sugli appositi capitoli di entrata 3319 e 2440 del bilancio dello
Stato. Al riguardo l'art. 2 undecies, comma 1, L. 575/1965
prevede che l'amministratore della procedura versi sugli appositi
capitoli di entrata del bilancio dello Stato le somme di denaro
esistenti sul conto della procedura che non devono essere
utilizzate per la gestione di altri beni confiscati. Il non
immediato e totale riversamento sui citati capitoli di entrata del
bilancio dello Stato delle somme giacenti sul conto di gestione è
dovuto alla circostanza che, fino a quando la procedura di confisca
non si chiude in conseguenza della formale destinazione di tutti i
beni confiscati, si deve disporre di una liquidità necessaria a far
fronte a spese di diversa natura quali ad esempio: pagamento di
oneri condominiali e spese per manutenzione dell'immobile; spese di
custodia che possono riguardare sia beni mobili registrati sia
altri beni mobili (ad esempio gioielli e preziosi custoditi presso
cassette di sicurezza), compenso all'amministratore della
procedura, altri oneri connessi alla gestione (assicurazioni, spese
legali, spese per l'esecuzione degli sfratti, ecc.). Ai sensi
dell'art. 7 del D.M. 27.03.1990, il conto della gestione
predisposto dall'amministratore della procedura viene approvato dal
Direttore della competente filiale dell'Agenzia del Demanio per il
successivo inoltro alla ragioneria generale dello Stato - Ufficio
centrale di bilancio, il quale accerta l'esattezza dei dati, la
legalità e regolarità delle entrate e delle spese, appone il
proprio visto trasmettendolo alla Corte dei conti.
Riferisce ancora l'Agenzia del Demanio che è doveroso porre in
evidenza che le filiali dell'Agenzia del Demanio, sulla scorta
delle informazioni direttamente acquisite dall'amministrazione,
prima di procedere al riversamento delle eccedenze presenti sul
conto di gestione, devono effettuare una quantificazione presuntiva
di qualunque tipo di spesa che prevedono di poter sostenere per la
gestione dei beni nell'ambito di quella determinata procedura. Nel
caso in cui la filiale non dovesse procedere ad una quantificazione
quanto più approssimata possibile di detti oneri, riversando
l'intera o gran parte della liquidità esistente sul conto di
gestione di una procedura ancora non conclusa, si correrebbe il
rischio di non avere fondi disponibili per far fronte a pagamenti
ancora dovuti. è il caso di precisare che non tutte le procedure di
confisca dispongono di un conto di gestione: per esempio, quando i
provvedimenti giudiziari non abbiano disposto la confisca di somme
di denaro, ma solo di unità immobiliari che non producono reddito
perché inutilizzate, ma che hanno oneri di manutenzione o oneri
condominiali da soddisfare. In questi casi si procede normalmente
facendo fronte a dette spese con fondi disponibili su altre
procedure che hanno liquidità sufficiente per la loro
copertura.
Qui di seguito si elencano nel dettaglio i capitoli di entrata
del bilancio dello Stato e i relativi codici tributi sui quali
vengono riversati gli introiti derivanti dai beni confiscati:
Capitolo di entrata 3319, con otto articoli, denominato
"proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità
organizzata ai sensi della L. 575/1965, al netto del 10% dei
proventi da destinare alla copertura degli oneri di cui all'art. 4
del D.L. 20.12.1993, n. 529, convertito dalla L. 11.02.1994, n.
108". Il capitolo in questione ha i seguenti codici tributi:
- 818 T denominato "proventi derivanti dai beni confiscati alla
criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965"- somme di
denaro;
- 819 T denominato "proventi derivanti dai beni confiscati alla
criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965"- proventi
derivanti dalla vendita di beni immobili;
- 821 T denominato "proventi derivanti dai beni confiscati alla
criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965"- proventi
derivanti dalla vendita di beni mobili;
- 822 T denominato "proventi derivanti dai beni confiscati alla
criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965"- proventi
derivanti dalla vendita di aziende;
- 823 T denominato "proventi derivanti dai beni confiscati alla
criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965"- proventi
derivanti da recupero crediti;
- 824 T denominato "proventi derivanti dai beni confiscati alla
criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965"- proventi
derivanti dall'affitto di aziende;
- 830 T denominato "proventi derivanti dai beni confiscati alla
criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965"- proventi
derivanti dalla liquidazione di aziende;
- 831 T denominato "proventi derivanti dai beni confiscati alla
criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965"- proventi
derivanti dagli utili di gestione.
Capitolo di entrata 2440, denominato "Quota del dieci per cento
delle somme di denaro confiscate, del ricavo della vendita relativa
ai beni mobili provenienti dall'affitto, dalla vendita e
liquidazione dei beni costituiti in azienda confiscati ai sensi
della L. 575/1965 e successive modificazioni da utilizzare per la
copertura degli oneri previsti dal decreto L. 20.12.1993, n. 529,
convertito dalla L. 11.02.1994, n. 108", con il codice tributo
919T.
Capitolo di entrata 3322, denominato "Proventi derivanti dai
beni confiscati ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L.
8.06.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L.
356/1992", mediante il codice di versamento 833T.
Per completezza di informazione si rammenta che le somme versate
sui capitoli di entrata del bilancio dello Stato sopra richiamati
vanno ad alimentare, tra l'altro, il fondo di rotazione per la
solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso ai sensi
dell'art. 2 della L. 512/1999 nonché il fondo di solidarietà per le
vittime delle richieste estorsive e dell'usura costituito presso il
Ministero dell'Interno di cui alla L. 23.02.1999, n. 44. Nel corso
degli anni 2005, 2006 e del 2007 l'Agenzia del Demanio ha impartito
precise direttive alle filiali al fine di vigilare attentamente
sull'attività degli amministratori finanziari in merito ai
riversamenti all'erario delle somme eccedenti l'ordinaria gestione
secondo le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del D.M.
27.03.1990. Si precisa ancora che nel corso dell'anno 2007,
all'interno dell'apposito data base beni confiscati dell'Agenzia
del Demanio, è stato implementato un sistema di monitoraggio volto
all'accertamento sistematico delle movimentazioni finanziarie dei
conti di gestione intestati alle procedure di confisca, ove
esistenti, nel quale sono riportati il totale delle entrate e delle
uscite per ogni trimestre e i relativi saldi. Grazie ad un costante
e tempestivo aggiornamento di tali dati risulta più agevole
procedere ad una quantificazione degli oneri di gestione che
annualmente si prevede di dover sostenere per la manutenzione dei
beni in gestione e la liquidazione dei compensi e onorari
professionali agli amministratori. Da un primo monitoraggio, ancora
in corso di approfondimento e verifica, risulta che nel corso
dell'anno 2007, dalle somme giacenti sui conti di gestione è stato
versato un importo pari ad oltre 7,5 milioni di euro in quanto in
eccedenza rispetto ai fabbisogni di spesa. Si ritiene di dover
precisare che le somme riversate nell'anno 2007 sugli appositi
capitoli di entrata non possono considerarsi relative, interamente,
a liquidità affluite sugli stessi conti di gestione nel corso del
medesimo anno, ma si tratta verosimilmente anche di liquidità
relative a più annualità pregresse. è altresì necessario precisare
che qualsivoglia previsione sui proventi o oneri derivanti dalla
gestione dei beni confiscati non potrà che risentire della
dinamicità con la quale vengono presi in carico beni derivanti da
nuove procedure di confisca ovvero escono dalla gestione quelli a
seguito della formale destinazione. La certezza dei dati sulle
somme riversate lo scorso anno si potrà avere solo dopo la scadenza
del 31.03.2008, termine entro il quale le filiali, ai sensi della
normativa di cui al D.P.R. n. 689/1977 (Regolamento per la
rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio
autorizzate da Leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della L.
25.11.1971, n. 1041) devono approvare e trasmettere all'Ufficio
centrale di bilancio i rendiconti finanziari annuali relativi alla
gestione dell'anno 2007.
Da un'analisi dei dati reperibili sul sistema integrato RGS -
Banca d'Italia risultano i versamenti di cui all'allegato
documento.
Da detti dati emergono versamenti complessivi, nell'anno 2007,
di 17,3 milioni di euro per i capitolo 2440 e 3319 oltre ad euro
1,7 milioni per il capitolo 3322.
Nell'anno 2008, alla data del 30 settembre risultano già versati
10,3 milioni di euro sui capitoli 2440 e 3319 mentre sul capitolo
3322 risultano versati 2,2 milioni.
I dati complessivi a decorrere dall'anno 2000 ammontano, per i
capitoli 2440 e 3319 a euro 109 milioni mentre 4,2 milioni di euro
sono stati versati complessivamente sul capitolo 3322, per un
totale complessivo di euro 113,2 milioni di euro.
L'importo risulta al netto delle spese di gestione direttamente
sostenute dagli amministratori e dall'Agenzia del Demanio.
Tale somma non rappresenta l'introito finanziario effettivo
proveniente dai beni confiscati a decorrere dall'anno 2000 in
quanto da esso vanno sottratte le somme corrisposte annualmente dal
Ministero dell' Economia e delle Finanze all' Agenzia del Demanio a
titolo di remunerazione per l'attività di gestione sulla base del
contratto di servizio.
Per l'anno 2008 è vigente il contratto di servizio 2008-2010 che
prevede una remunerazione pari a 800,00 euro per ogni bene o
azienda confiscato in gestione all'Agenzia del Demanio alla data
dell'1.01.2008 oltre a euro 3.800,00 per ogni bene destinato e per
ogni azienda "chiusa" nell'anno 2008.
Al fine di stimare l'erogazione annuale a titolo di
remunerazione per la gestione dei beni ci si può riferire all'anno
2007, nel quale era vigente il contratto di servizio 2007-2009 che
prevedeva euro 800,00 per ogni bene o azienda confiscato in
gestione all'Agenzia del Demanio alla data dell'1.01.2007 oltre a
euro 4.000,00 per ogni bene destinato e per ogni azienda "chiusa"
nell'anno 2007.
Al primo gennaio 2007 risultavano in gestione all'Agenzia del
Demanio n. 3892 beni immobili mentre nel corso dello stesso 2007 i
beni destinati sono stati 684.
Le aziende in gestione risultano essere pari a 257 e, nel 2007,
sono state cancellate dal registro delle imprese 16 aziende.
Operando sui dati disponibili dell'anno 2007 la stima della
somma corrisposta all'Agenzia del Demanio a titolo di remunerazione
nell'anno 2007 ammonta a circa 6 milioni di euro di cui 5,8 per gli
immobili e circa 200 mila euro per le aziende.
Riportando detto importo per gli anni dal 2003 al 2008 (periodo
decorrente dalla trasformazione dell'Agenzia del Demanio in ente
pubblico economico) si può stimare un'erogazione complessiva di
circa euro 35 milioni.
In tal modo il risultato finanziario netto della gestione dei
beni confiscati ammonta per il periodo 2003 - settembre 2008 a
circa 65 milioni di euro.