Istituzione del fondo unico dei proventi dei beni confiscati
L'art. 61, comma 23, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito
nella L. 6.08.2008, n. 133, ha previsto che "Le somme di denaro
sequestrate nell'ambito dei procedimenti penali o per
l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla L. 575/1995, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al D.L.vo 231/2001, affluiscono ad un
unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi
derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui
alla L. 575/1965 e successive modificazioni, nonché alla L.
1423/1956, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al D.L.vo 231/2001, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere
utilizzata la società di cui all'art. 1, comma 367, della L.
244/2007. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze,
di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro
dell'Interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del
presente comma. Il successivo comma 24 prevede che "Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia
e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e con
il Ministro dell'Interno, provvede annualmente a determinare con
decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle
disposizioni del comma 23, previa verifica di compatibilità e
ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota
parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico,
per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del
Ministero della giustizia e per la restante parte sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato".
Il successivo D.L. 16.09.2008 (G.U. n. 217), convertito nella L.
181, del 13.11.2008, ha stabilito che il fondo di cui all'art. 61,
comma 23, L. 133/2008 è denominato "Fondo unico giustizia" e
gestito da "Equitalia Giustizia S.p.A." precisando che vi
rientrano, con i relativi interessi, le somme di denaro o i
proventi: - di cui all'art. 61, comma 23 (sopra indicati); - di cui
all'art. 262, comma 3 bis c.p.p.; - relativi a titoli al
portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al
portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti
correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad
ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o
patrimoniale oggetto di provvedimento di sequestro nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione
di cui alla L. 575/1965 o di irrogazione di sanzioni amministrative
di, inclusi quelli di cui al D.L.vo 231/2001; i depositi presso
"Poste italiane S.p.A." banche e altri operatori finanziari, in
relazione a procedimenti civili ci cognizione esecutivi o speciali,
non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni
dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque
definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di
distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione
ovvero in caso di opposizione dal passaggio in giudicato della
sentenza che definisce la controversia; di cui all'art. 117, 4
comma, del R.D. datato 16.03.1942, n. 267, come sostituito
dall'art. 109 del D.L. n. 5/2006. L'art. 3 della legge detta,
inoltre, le modalità ed i termini per intestare al "Fondo unico
giustizia" le somme di denaro ed i proventi indicati nell'art. 2;
l'art. 4 prevede analoga intestazione di tutti i conti correnti ed
i conti di deposito che "Equitalia Giustizia S.p.A.",
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto,
intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti
dall'applicazione dell'art. 61, comma 23, L. 133/2008, dell'art.
262, comma 3 bis c.p.p., i relativi utili di gestione
nonché i controvalori degli atti di disposizione dei beni
confiscati di cui al predetto art. 61, comma 23.