Beni confiscati ad organizzazioni criminali

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Flussi finanziari e gestione dei beni

Istituzione del fondo unico dei proventi dei beni confiscati

L'art. 61, comma 23, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito nella L. 6.08.2008, n. 133, ha previsto che "Le somme di denaro sequestrate nell'ambito dei procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla L. 575/1995, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al D.L.vo 231/2001, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla L. 575/1965 e successive modificazioni, nonché alla L. 1423/1956, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al D.L.vo 231/2001, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'art. 1, comma 367, della L. 244/2007. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. Il successivo comma 24 prevede che "Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia e per la restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato".

Il successivo D.L. 16.09.2008 (G.U. n. 217), convertito nella L. 181, del 13.11.2008, ha stabilito che il fondo di cui all'art. 61, comma 23, L. 133/2008 è denominato "Fondo unico giustizia" e gestito da "Equitalia Giustizia S.p.A." precisando che vi rientrano, con i relativi interessi, le somme di denaro o i proventi: - di cui all'art. 61, comma 23 (sopra indicati); - di cui all'art. 262, comma 3 bis c.p.p.; - relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimento di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla L. 575/1965 o di irrogazione di sanzioni amministrative di, inclusi quelli di cui al D.L.vo 231/2001; i depositi presso "Poste italiane S.p.A." banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili ci cognizione esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero in caso di opposizione dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia; di cui all'art. 117, 4 comma, del R.D. datato 16.03.1942, n. 267, come sostituito dall'art. 109 del D.L. n. 5/2006. L'art. 3 della legge detta, inoltre, le modalità ed i termini per intestare al "Fondo unico giustizia" le somme di denaro ed i proventi indicati nell'art. 2; l'art. 4 prevede analoga intestazione di tutti i conti correnti ed i conti di deposito che "Equitalia Giustizia S.p.A.", successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 61, comma 23, L. 133/2008, dell'art. 262, comma 3 bis c.p.p., i relativi utili di gestione nonché i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto art. 61, comma 23.

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