Disciplina legislativa ed attuazione regolamentare previdente: gestione, rendicontazione, versamento in entrata al bilancio dello Stato e riassegnazione
I provvedimenti ora richiamati intervengono nuovamente a
disciplinare, nel quadro di una più ampia revisione della
utilizzazione delle somme derivanti da procedimenti giudiziari,
anche l'impiego delle somme di denaro e dei proventi comunque
acquisiti in seguito a confische nei confronti della criminalità
organizzata. La specifica materia è stata caratterizzata da un
susseguirsi di disposizioni che hanno previsto la loro
rassegnazione per il finanziamento dei fondi diretti al
risarcimento delle vittime dei reati connessi alla criminalità
organizzata ed all'usura ovvero ad altre finalità.
Si tratta, in particolare delle somme acquisite sia nell'ambito
del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui
alla L. 575/1965, come modificata dalla L. 109/1996, sia a seguito
di confisca di beni nell'ambito dei procedimenti penali per i reati
previsti nell'art. 12 sexies L. 356/1992.
La L. 575/1965 prevede che le spese necessarie o utili per la
conservazione e l'amministrazione dei beni siano sostenute
dall'amministratore (nominato dall'Autorità giudiziaria nella fase
del sequestro ai sensi dell'art. 2 sexies) mediante
prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo (art. 2
octies, comma 1). Se dalla gestione dei beni sequestrati
non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di
gestione (di cui al comma 1), le stesse sono anticipate dallo
Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene
nel caso di revoca del sequestro (art. 2 octies, comma
2).
Nell'adempimento dell'attività di gestione, le cui modalità sono
indicate nel D.M. (Giustizia) 1.02.1993, n. 293, emanato in
esecuzione del D.L. 14.06.1989, n. 230 (Disposizioni urgenti per
l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati ai sensi della
L. 575/1965) convertito nella L. del 4.08.1989, n. 482,
l'amministratore presenta una relazione iniziale e successive
relazioni periodiche al Giudice Delegato. Sin dall'inizio
l'amministratore giudiziario deve aprire presso un istituto
bancario o postale un rapporto di deposito intestato
all'amministrazione, al fine di effettuare il tempestivo deposito
delle somme apprese ed effettuare eventuali prelievi successivi
(cfr. art. 3, D.M. 293/1991).
Nel caso sia disposta la confisca dei beni, l'art. 2
septies, comma 3, prevede che le somme per il pagamento
del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui
sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4
dell'art. 2 septies (nel caso di trasferimento fuori dalla
residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle
disposizioni vigenti per il dirigente superiore), sono inserite nel
conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto
non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette
spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte,
dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato,
le somme suddette sono poste a carico dello Stato. Prevede ancora
l'art. 2 octies che la determinazione dell'ammontare del
compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al
comma 4, dell'art. 2 septies, nonché il rimborso delle
spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto motivato del
Tribunale, su relazione del Giudice Delegato, tenuto conto del
valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera
prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale
furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe
professionali o locali e degli usi. Le liquidazioni e i rimborsi di
cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale.
In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri
giustificati motivi il Tribunale concede, su richiesta
dell'amministratore e sentito il Giudice Delegato, acconti sul
compenso finale. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono
comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del
decreto in cancelleria. Entro venti giorni dalla comunicazione
dell'avviso, l'amministratore può proporre ricorso avverso il
provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La
Corte di Appello decide sul ricorso in camera di consiglio previa
audizione del ricorrente.
La presentazione del conto della gestione al Giudice Delegato
costituisce il momento di rendicontazione finale dell'attività
dell'amministratore giudiziario che interviene sia nel caso di
confisca sia allorquando venga a cessare dall'incarico per
qualsiasi causa (es.: revoca).
La presentazione del conto segue la liquidazione del compenso
(art. 5, comma 1, D.M. 293/1991).
Dal conto della gestione devono risultare lo stato dei beni
amministrati, le somme percepite per qualsiasi causa, le spese
sostenute, il saldo finale con la specificazione dell'attivo e del
passivo del conto. I documenti giustificativi allegati consentono
di dare contezza, consentendone la verifica, della veridicità delle
singole partite, attive e passive, e quindi, del saldo finale.
Dopo la confisca l'amministratore giudiziario, secondo quanto
previsto dall'art. l'art. 2 nonies, L. 575/1965, svolge le
sue "funzioni sotto il controllo del competente Ufficio del
Territorio del Ministero delle Finanze". In tal modo con la
definitività del provvedimento di confisca si realizza l'immediato
trasferimento della gestione del bene all'Agenzia del Demanio e
l'amministratore ora "finanziario" garantisce la continuità nella
gestione, potendo essere revocato nei casi di inosservanza ai suoi
doveri o di incapacità previsti dall'art. 2 septies.
La gestione dell'amministratore "finanziario" si svolge, secondo
le previsioni di cui all'art. 9 nonies, comma 2, in base
alla disciplina delle gestioni fuori bilancio previste dall'art. 20
della L. 559/1993, nonché, in quanto applicabili, ai sensi
dell'art. 2 octies, della L. 575/1965 e del D.M. Tesoro
27.03.1990 (G.U. n. 98 del 28.04.1990). Quest'ultimo regolamento
prevede che l'amministratore nominato ai sensi dell'art. 2
sexies della L. 575/1965 presenti all'intendente di
finanza competente per territorio, a seguito dell'emanazione del
provvedimento definitivo di confisca dei beni sequestrati, una
relazione particolareggiata sulla consistenza, sull'attuale
utilizzazione e sullo stato di conservazione e manutenzione dei
beni, indicandone il relativo valore. Nella relazione devono essere
riportate le risultanze della gestione attuata durante il periodo
di sequestro cautelare. Le somme anticipate dall'erario, per le
spese necessarie alla conservazione ed all'amministrazione dei beni
sequestrati, non ancora utilizzate all'atto della confisca
definitiva, devono essere versate dall'amministratore del sequestro
al capitolo 3530 "Entrate eventuali e diverse concernenti il
Ministero di Grazia e Giustizia" dello stato di previsione
dell'entrata. Ove l'amministratore della gestione dei beni
confiscati sia diverso da quello del sequestro, gli sono trasferite
le somme residuali derivanti dalla gestione dei beni
sequestrati.
Qualora la confisca concerna esclusivamente somme di denaro,
l'amministratore deve curarne il versamento all'Ufficio del
registro entro il terzo giorno successivo alla data di
comunicazione del provvedimento, da effettuarsi a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento (art. 2, D.M. 27.03.1990).
Parimenti l'amministratore deve versare il ricavato, al netto delle
spese sostenute, del recupero dei crediti e della vendita di titoli
e dei beni mobili confiscati, in conformità alle disposizioni di
cui all'art. 4, comma 4, della L. 282/1989, nonché le somme
eccedenti l'effettiva necessità della gestione dei beni confiscati.
Le somme suddette sono versate, a cura dell'Ufficio del registro,
al capo VII, capitolo 2319 "Entrate eventuali e diverse concernenti
il Ministero delle Finanze", dello stato di previsione
dell'entrata. Per i quadri, le sculture e gli altri oggetti di
notevole valore o interesse artistico, storico e culturale,
l'amministratore provvede alla vendita, previa autorizzazione
dell'intendente di finanza, sentita la competente soprintendenza,
sempre che quest'ultima non ritenga che detti beni siano da
acquisire al patrimonio dello Stato (art. 3, D.M. 27.03.1990).
L'amministratore può provvedere in economia o a mezzo contratti
stipulati a trattativa privata, previa autorizzazione
dell'intendente di finanza qualora la spesa superi l'importo di
dieci milioni, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
dei fabbricati (art. 4, D.M. 27.03.1990). Ove l'oggetto della
confisca sia un'azienda, l'amministratore, in attesa della
destinazione della stessa ai sensi dei commi 5 e 6, dell'art. 4
della L. 282/1989, provvede alla gestione sotto la direzione
dell'intendente di finanza o di un suo delegato. I rapporti
giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda vengono
regolati dalle norme del codice civile (art. 5, D.M.
27.03.1990).
Per la gestione dei beni confiscati, l'amministratore è tenuto
all'osservanza delle disposizioni di cui alla L. del 25.11.1971, n.
1041, ed al relativo regolamento, approvato con D.P.R. 11.07.1977,
n. 689, nonché della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art.
5 del D.M. 27.03.1990 e di quelle di cui all'art. 8 del D.L.
2.03.1989, n. 65, convertito con modificazioni, nella L. 155/1989
(art. 6, D.M. 27.03.1990).
La gestione avviene pertanto secondo la disciplina delle
gestioni fuori bilancio autorizzate con legge secondo le previsioni
di cui all'anzidetta L. 1041/1971 e relativo regolamento di
esecuzione n. 689/1977.
Lo stesso D.M. 27.03.1990 (art. 7) prevede che il conto della
gestione, predisposto dall'amministratore e approvato
dall'intendente di finanza, deve essere reso, ai sensi dell'art. 9
della L. 1041/1971, alla Ragioneria centrale presso il Ministero
delle Finanze, per il successivo invio alla Corte dei conti, nei
termini e con le modalità previste dall'art. 4 del regolamento n.
689/1977 e dal D.M. 14.12.1977, pubblicato nella G.U. n. 13, del
13.01.1978.
I termini anzidetti si individuano nella resa annuale del
rendiconto (art. 9 L. 1041/1971 e art. 2 regolamento 689/1977) e
deve pervenire in quattro esemplari, da parte dell'organo gestorio,
alla competente ragioneria centrale (Ufficio centrale di bilancio)
o Ufficio di ragioneria, entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello cui si riferisce ovvero entro il terzo mese successivo alla
data di chiusura annuale della gestione, corredato da un'esauriente
relazione. La relazione, debitamente sottoscritta dal responsabile
della gestione, deve illustrare l'andamento della medesima nel suo
complesso ed i movimenti finanziari più significativi, nonché le
procedure adottate per l'acquisizione delle entrate e per
l'erogazione delle spese. Il responsabile della gestione
(amministratore) è tenuto anche a fornire tempestiva comunicazione
alla Corte dei conti dell'avvenuto invio alla competente Ragioneria
centrale (Ufficio centrale di bilancio) o Ufficio di ragioneria,
dei bilanci o rendiconti del periodo (art. 4 reg. 689/1977). I
modelli dei bilanci e rendiconti, nonché dei prospetti riassuntivi
previsti nel reg. 689/1977 sono stati approvati con D.M. 14.12.1977
(G.U. 13.01.1978, n. 13).
La resa del conto deve essere comunque effettuata entro i tre
mesi della chiusura della gestione (art. 7, ultimo comma, D.M.
27.03.1990).
L'art. 2 nonies, comma 3, della L. 575/1965 prevede
altresì che al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché
alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle
risorse della gestione, provvede il dirigente del competente
Ufficio del territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
secondo le disposizioni di natura contabile previste dall'art. 42,
comma 4, del D.P.R. 27.03.1992, n. 287. A tal fine il Dirigente
dell'Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze può
avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio
favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero delle Finanze, salva in ogni
caso l'applicazione della normativa di contabilità generale dello
Stato e del D.P.R. n. 368 del 20.04.1994.
Per la determinazione del compenso dell'amministratore dei beni
confiscati si seguono i criteri di cui al D.M. 19.09.1992 (G.U.,
serie gen. n. 68, del 23.03.1993).
L'amministratore (art. 2 undecies L. 575/1965) versa
all'Ufficio del registro:
- le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate
per la gestione di altri beni confiscati, che non debbano essere
utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso (il riferimento alla finalità di risarcimento delle vittime
dei reati di tipo mafioso è stato inserito, al pari degli ulteriori
analoghi richiami contenuti nell'art. 2 undecies,
dall'art. 2 della L. del 22.12.1999, n. 512);
- le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa
privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi
quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della
vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso. Se la procedura è antieconomica, con
provvedimento del dirigente del competente dirigente dell'Ufficio
del Territorio del Ministero delle Finanze è disposta la cessione
gratuita o la distruzione del bene da parte
dell'amministratore;
- le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la
procedura di recupero è antieconomica, ovvero dopo gli accertamenti
sulla solvibilità del debitore svolti dal competente Ufficio del
territorio del Ministero dell'Economie e delle Finanze, avvalendosi
degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il
credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'Ufficio
del territorio del Ministero dell'Economie e delle Finanze;
L'art. 2 undecies, comma 2, L. 575/1965 si occupa della
destinazione e consegna dei beni immobili. Detti beni sono:
- mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia,
di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per
altri usi governativi o pubblici, connessi allo svolgimento delle
attività istituzionali di Amministrazioni statali, Agenzie fiscali,
Università statali, Enti pubblici e istituzioni culturali di
rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita
degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di
tipo mafioso;
- trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via
prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero
al patrimonio della provincia o della regione.
Gli enti territoriali possono
amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a
titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente
rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di
volontariato di cui alla L. 266/1991 e successive modificazioni, a
cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, e successive
modificazioni o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura
di tossicodipendenti di cui al T.U. delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al D.P.R. 309/1990, e successive modificazioni, nonché alle
associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della
L. 349/1986, e successive modificazioni.
Se entro un anno dal trasferimento
l'Ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene,
il Prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi.
- trasferiti al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, se
confiscati per il reato di cui all'art. 74 del citato T.U.
approvato con D.P.R. 309/1990.
Il Comune può amministrare direttamente il bene oppure,
preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo
gratuito, secondo i criteri di cui all'art. 129 del medesimo T.U.,
ad associazioni, comunità o enti per il recupero di
tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito
l'immobile.
Per quanto attiene ai beni aziendali, l'art. 2
undecies, comma 3, prevede che siano mantenuti al
patrimonio dello Stato e destinati:
- all'affitto, secondo specifiche previsioni e condizioni;
- alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello
determinato dalla stima del competente Ufficio del Territorio del
Ministero dell'Economie e delle Finanze, a soggetti che ne abbiano
fatto richiesta qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse
pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di
vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,
l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta
giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del
ministero delle finanze;
- alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per
l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b.
Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del
competente Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, che può affidare all'amministratore dei cui all'art.
2 sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al
comma 3 dell'art. 2 nonies, entro sei mesi dalla data di
emanazione del provvedimento del Direttore Centrale dell'Agenzia
del Demanio del Ministero delle Finanze di cui al comma 1 dell'art.
2 decies.
Le somme ricavate (art. 2 undecies, comma 5) ai sensi
del comma 1, lett. b) e c), nonché i proventi derivanti,
dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al
comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere rassegnati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
rassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per
l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo (comma
sostituito dall'art. 1, comma 221, della L. 296/2006).
L'art. 2 duodecies, della L. 575/1965 (inserito
dall'art. 3, comma 2, della L. 109/1996) prevede, con norma
transitoria, che per un periodo di tre anni a decorrere
dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate all'Ufficio del
registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 2 undecies,
devono (o meglio dovevano) affluire in un fondo, istituito presso
la Prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle
disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche
parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali,
sociali o di interesse pubblico, degli immobili confiscati, nonché
relativi a specifiche attività di: a) risanamento di quartieri
urbani degradati; b) prevenzione e recupero di condizioni di
disagio e di emarginazione; c) intervento nelle scuole per corsi di
educazione alla legalità; d) promozione di cultura imprenditoriale
e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.
Per il denaro e gli altri proventi derivanti da confische
adottate in sede di procedimento penale per i reati previsti
nell'art. 12 sexies del D.L. 8.06.1992, n. 306, convertito
nella L. 7.08.1992, n. 356, (artt. 314, 316, 316 bis, 316
ter, 317, 318, 319 ter, 320, 322, 322
bis, 325, 416, comma 6, 416 bis, 600, 601, 602,
629, 630, 644, 644 bis, 648 esclusa la fattispecie di cui
al secondo comma, 648 bis, 648 ter c.p.; nonché
art. 1, 2 quinqiues, comma 1, del D.L. 8.06.1992, n. 306,
convertito con modificazioni, dalla L. 7.08.1992, n. 356, ovvero
per taluno dei delitti previsti dagli artt. 73, esclusa la
fattispecie di cui al comma 5, e 74 del T.U. delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 309/1990), il comma 4
bis prevede che si applichino le disposizioni in materia
di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati
previste dalla L. 575/1965, restando comunque salvi i diritti della
persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del
danno.
Il comma 4 ter prevede che con separati decreti del
Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia,
sentiti gli altri ministri interessati, stabilisce anche la quota
dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da
destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione
previste dal D.L. 15.01.1991, n. 8, e successive modificazioni e
per le elargizioni previste dalla L. 302/1990, recante norme a
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata. Nei decreti il ministro stabilisce anche che, a favore
delle vittime, possa essere costituito un fondo di solidarietà per
le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in
tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
costituenti reato.
Oltre alle previsioni direttamente inserite nella L. 575/1965,
numerose disposizioni fanno riferimento alle somme anzidette, quali
fonti di finanziamento di interventi di varia natura.
Per quanto attiene all'attuazione della previsione del
risarcimento delle vittime dei reati di mafia (inserita come si è
detto con la L. 22.12.1999, n. 512 direttamente nell'art. 2
undecies della L. 575/1965) è stato stabilito che le
relative somme, contribuiscano ad alimentare il Fondo di rotazione
per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso,
istituito con la stessa L. 22.12.1999, n. 512.
Detta legge, oltre a modificare l'art. 2 undecies della
L. 575/1965 prevede che lo stesso sia alimentato (art. 1): a) da un
contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue; dai rientri
previsti dall'art. 2 (ovvero dalle somme e dai proventi di cui al,
comma 1, lettere a) e b); comma 2, lettera a); comma 3, lettere b)
e c) e cioè da: somme confiscate, somme ricavate dalla vendita di
beni mobili non costituiti in azienda, vendita di beni immobili;
vendita e liquidazione di beni aziendali. Peraltro tali fonti di
finanziamento appaiono configurate, nelle previsioni anzidette,
come prelievi "a valle delle spese di procedura" e "a monte"
rispetto ai versamenti delle rimanenze in entrata al bilancio dello
Stato.
Il regolamento di attuazione della legge, approvato con D.P.R.
28.05.2001, n. 284 (G.U. serie gen. n. 162 del 14.07.2001), quanto
alle risorse finanziarie (art. 6) prevede che il fondo sia
alimentato dallo stanziamento del capitolo di bilancio n. 2384 di
pertinenza del Centro di responsabilità 5 - Servizi civili, dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno nonché
dalle somme di cui all'art. 2 della legge, individuate, entro il 31
ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'Economie e
delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, le quali,
nei limiti di quanto versato nell'esercizio finanziario, saranno
rassegnate con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione economica, al capitolo di spesa di cui alla
lettera a) (capitolo 2383 min. Interno) con le procedure di cui al
D.P.R. 10.10.1999, n. 469.
La successiva estensione a più settori dell'ordinamento delle
disposizioni relative all'uso sociale dei beni sequestrati e
confiscati, sembra indicare una tendenza generale del legislatore a
fronte dell'acquisita consapevolezza del valore sotteso ai principi
introdotti originariamente dalla L. 109/1996.
Ulteriori norme hanno previsto l'utilizzo delle risorse
anzidette ed in particolare:
- la L. 23.02.1999, n. 44, all'art. 18, ha istituito il "Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive" e dell'usura)
unificandolo con il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura
alimentato da contributi in percentuale su premi assicurativi
(lettera a), un contributo annuo dello Stato (lettera b) e da "una
quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di
denaro confiscate ai sensi della
L. 575/1965, e successive modificazioni, nonché una quota pari
ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle
vendite disposte a norma dell'articolo 2 undecies..."
della stessa legge (somme derivanti dalla vendita di beni mobili o
immobili costituiti in azienda ex L. 575/1965).
Il D.P.R. 455/1999, all'art. 4,
comma 2, prevede anche che le somme che alimentano il Fondo sono
iscritte nel competente capitolo (2341) contenuto nell'unità
previsionale di base 5.1.2.4 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'Interno, previa rassegnazione, con uno o più
decreti del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per la parte versata nello stato di
previsione dell'entrata. Prevede la destinazione della metà (1/2)
delle somme confiscate e un terzo (1/3) delle somme derivanti dalla
vendita di beni mobili o immobili costituiti in azienda ex L.
575/1965. (sul capitolo 2341 nel 2007 risultano previsti 164,72
milioni - fonte relazione annuale commissario antiracket).
- L'art. 145 del T.U. degli Enti locali approvato dal D.L.vo
18.08.2000, n. 267, in cui è stato trasfuso l'art. 4 del D.L.
529/1993, ai sensi del quale gli oneri derivanti dall'assegnazione
di personale in via temporanea disposta per assicurare il regolare
funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato
disposto lo scioglimento per infiltrazione e condizionamento di
tipo mafioso siano coperti: con una quota parte del 10% delle somme
di denaro confiscate ai sensi della L. 575/1965, nonché del
ricavato della vendita dei beni mobili, immobili e aziende ai sensi
della L. 109/1996.
- L'art. 145, comma 64 della L. 388/2000, che ha disposto che
"una parte stabilita nella misura del 25% del valore complessivo
dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi
dell'art. 2 decies della L. 575/1965, ovvero una parte,
stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti dalla loro
vendita, è destinata per il triennio 2001-2003 all'Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU) "Office for Drug Control and Crime
Prevention", per il conseguimento delle sue finalità
istituzionali.
- Il D.M. 24.07.2003, n. 263, contiene misure attuative degli
artt. 19 e 24 della L. 13.02.2001, n. 45. Il regolamento si applica
nei confronti dei collaboratori di giustizia di cui all'art. 12 del
D.L. 15.01.1991, n. 8, per i quali, con l'ammissione al programma
di protezione viene disposto dall'Autorità giudiziaria il sequestro
del denaro e delle altre utilità proventi di attività illecite
(art. 12, comma 2, ultima parte), con applicazione, per quanto non
diversamente previsto, delle disposizioni di cui alla L. 575/1965.
Il regolamento 263/2003 (art. 3) prevede che dopo l'ammissione alle
speciali misure di protezione, l'interessato, dandone tempestiva
comunicazione all'Autorità giudiziaria procedente, provvede, nel
termine indicato da quest'ultima, al versamento su un unico conto,
acceso presso una banca con sede nel territorio dello Stato, del
denaro di provenienza illecita di cui ha la disponibilità, diretta
o indiretta,anche all'estero e che non sia già oggetto di
sequestro. Il provvedimento di sequestro dell'Autorità giudiziaria
ha ad oggetto le disponibilità finanziarie affluite sul conto
ovvero versate con modalità sostitutive autorizzate dall'Autorità
giudiziaria. La cancelleria del giudice che ha disposto la confisca
del denaro, ricevuta comunicazione della definitività del
provvedimento, provvede al trasferimento del denaro mediante
versamento diretto presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato con imputazione al capitolo di entrata
3322. Il trasferimento del denaro è comprensivo degli interessi
fino a quella data maturati ed è eseguito al netto delle spese
bancarie e degli altri eventuali oneri di gestione. Per quanto
attiene alla destinazione dei beni mobili, l'art. 5 prevede
speciali ipotesi. Per i beni immobili e aziendali l' art. 6 prevede
la redazione di una dettagliata relazione da parte della
cancelleria al momento della definitività della confisca. La
relazione è inviata all'Agenzia del Demanio e l'amministratore
giudiziario, a seguito della confisca provvede alla gestione sotto
la direzione della stessa Agenzia del Demanio, versandone i
proventi direttamente alla tesoreria provinciale dello Stato,
capitolo di entrata 3322. Per quanto attiene alla destinazione è
previsto il rinvio all'art. 2 undecies della L. 575/1965
con prevalenza delle richieste di utilizzazione provenienti dal
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno
per le esigenze del Servizio centrale di protezione. L'Agenzia del
Demanio e l'amministratore giudiziario provvedono al versamento
diretto presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
Stato, con imputazione al capitolo di entrata 3322, delle somme
ricavate dall'eventuale vendita dei beni aziendali (art. 6, comma
4). L'art. 7 del Regolamento prevede altresì che "una quota,
stabilita nella misura del 60% delle somme rivenienti dai beni
sequestrati e confiscati ai sensi dell'art. 12 sexies del
D.L. 306/1992, incrementata dai versamenti effettuati ai sensi del
regolamento 263/2003, è destinata all'attuazione delle speciali
misure di protezione previste dal D.L. n. 8/1991. Una quota delle
somme rivenienti dai beni sequestrati e confiscati ai sensi
dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306/1992, stabilita nella
misura del 15%, è altresì destinata alle elargizioni previste dalla
L. 302/ 1990 (Norme a favore del terrorismo e della criminalità
organizzata). Le somme di denaro determinate ai sensi dei commi
precedenti, vengono rassegnate con decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze ai pertinenti capitoli degli stati di
previsione del Ministero dell'Interno e della Difesa, secondo le
procedure previste dal D.P.R. 469/1999.
- La L. 11.08.2003, n. 228, "Misure contro la tratta degli esseri
umani", ha modificato l'art. 12 sexies L. 356/1992
inserendo anche i reati di "tratta" (regolamento attuativo
approvato con D.P.R. n. 102 del 14.05.2007). La norma primaria
prevede che la percentuale del 100% da beni confiscati ai sensi
degli artt 416, comma 6, 600, 601 e 602 c.p. sia destinata, secondo
la disciplina del 12 sexies L. 575/1965, ad alimentare il
fondo per le misure antitratta. La competenza per il versamento è
delle cancellerie penali.
- La Legge Finanziaria per il 2007 (l.fin. 296/2006), come si è
già evidenziato è intervenuta direttamente sull'art. 2
undecies, comma 5, della L. 575/1965 (introdotto dalla L.
109/1996) che prevedeva che "I proventi derivati dalla vendita,
affitto o liquidazione dell'azienda sono versati all'Ufficio del
registro", sostituendolo con la previsione (art. 1, comma 221)
secondo cui: "le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e
c), e cioè le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non
costituiti in azienda, dei titoli e quelle derivanti dal recupero
dei crediti personali, nonché i proventi derivanti dall'affitto,
dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali sono versati
all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnati in
egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia
scolastica e per l'informatizzazione del processo".
- La Legge Finanziaria per il 2008 (l.fin. 244/2007) all'art. 2,
commi 102 e 104 ha istituito il "Fondo per la legalità", prevedendo
che "Al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle
condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità
organizzata di tipo mafioso o similare, è istituito, a decorrere
dall'anno 2008, presso il Ministero dell'Interno, il "Fondo per la
legalità". Al fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni
mobili e le somme di denaro confiscati ai sensi della L. 575/1965,
e successive modificazioni (comma 102). A valere sulle risorse del
fondo di cui al comma 102 sono finanziati, anche parzialmente,
progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e
delle strutture delle Forze di Polizia, al risanamento di quartieri
urbani degradati, alla prevenzione e al recupero di condizioni di
disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di
strutture pubbliche e alla diffusione della cultura e della
legalità (comma 103). Le modalità di accesso al fondo sono
stabilite con decreto del Ministro dell'Interno da emanare di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge Finanziaria. Con
lo stesso decreto sono adottate le disposizioni attuative dei commi
102 e 103.
La stessa Legge Finanziaria
dell'anno 2008 (l.fin. 244/2007) ha previsto al successivo art. 1,
comma 257, integrando l'art. 2 del D.L.vo 270/1999, che le imprese
confiscate ai sensi della L. 575/1965 "possono essere ammesse
all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme
previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di
cui alle lettere a) e b) del comma 1" (numero di lavoratori
subordinati non inferiori a 200 e debiti per un ammontare non
inferiore ai due terzi del totale dell'attivo dello stato
patrimoniale e dei ricavi dell'ultimo esercizio).