Beni confiscati ad organizzazioni criminali

Servizi e ricerca nel sito

Flussi finanziari e gestione dei beni

Disciplina legislativa ed attuazione regolamentare previdente: gestione, rendicontazione, versamento in entrata al bilancio dello Stato e riassegnazione

I provvedimenti ora richiamati intervengono nuovamente a disciplinare, nel quadro di una più ampia revisione della utilizzazione delle somme derivanti da procedimenti giudiziari, anche l'impiego delle somme di denaro e dei proventi comunque acquisiti in seguito a confische nei confronti della criminalità organizzata. La specifica materia è stata caratterizzata da un susseguirsi di disposizioni che hanno previsto la loro rassegnazione per il finanziamento dei fondi diretti al risarcimento delle vittime dei reati connessi alla criminalità organizzata ed all'usura ovvero ad altre finalità.

Si tratta, in particolare delle somme acquisite sia nell'ambito del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui alla L. 575/1965, come modificata dalla L. 109/1996, sia a seguito di confisca di beni nell'ambito dei procedimenti penali per i reati previsti nell'art. 12 sexies L. 356/1992.

La L. 575/1965 prevede che le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni siano sostenute dall'amministratore (nominato dall'Autorità giudiziaria nella fase del sequestro ai sensi dell'art. 2 sexies) mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo (art. 2 octies, comma 1). Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di gestione (di cui al comma 1), le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene nel caso di revoca del sequestro (art. 2 octies, comma 2).

Nell'adempimento dell'attività di gestione, le cui modalità sono indicate nel D.M. (Giustizia) 1.02.1993, n. 293, emanato in esecuzione del D.L. 14.06.1989, n. 230 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati ai sensi della L. 575/1965) convertito nella L. del 4.08.1989, n. 482, l'amministratore presenta una relazione iniziale e successive relazioni periodiche al Giudice Delegato. Sin dall'inizio l'amministratore giudiziario deve aprire presso un istituto bancario o postale un rapporto di deposito intestato all'amministrazione, al fine di effettuare il tempestivo deposito delle somme apprese ed effettuare eventuali prelievi successivi (cfr. art. 3, D.M. 293/1991).

Nel caso sia disposta la confisca dei beni, l'art. 2 septies, comma 3, prevede che le somme per il pagamento del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'art. 2 septies (nel caso di trasferimento fuori dalla residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore), sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato. Prevede ancora l'art. 2 octies che la determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4, dell'art. 2 septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto motivato del Tribunale, su relazione del Giudice Delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il Tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il Giudice Delegato, acconti sul compenso finale. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La Corte di Appello decide sul ricorso in camera di consiglio previa audizione del ricorrente.

La presentazione del conto della gestione al Giudice Delegato costituisce il momento di rendicontazione finale dell'attività dell'amministratore giudiziario che interviene sia nel caso di confisca sia allorquando venga a cessare dall'incarico per qualsiasi causa (es.: revoca).

La presentazione del conto segue la liquidazione del compenso (art. 5, comma 1, D.M. 293/1991).

Dal conto della gestione devono risultare lo stato dei beni amministrati, le somme percepite per qualsiasi causa, le spese sostenute, il saldo finale con la specificazione dell'attivo e del passivo del conto. I documenti giustificativi allegati consentono di dare contezza, consentendone la verifica, della veridicità delle singole partite, attive e passive, e quindi, del saldo finale.

Dopo la confisca l'amministratore giudiziario, secondo quanto previsto dall'art. l'art. 2 nonies, L. 575/1965, svolge le sue "funzioni sotto il controllo del competente Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze". In tal modo con la definitività del provvedimento di confisca si realizza l'immediato trasferimento della gestione del bene all'Agenzia del Demanio e l'amministratore ora "finanziario" garantisce la continuità nella gestione, potendo essere revocato nei casi di inosservanza ai suoi doveri o di incapacità previsti dall'art. 2 septies.

La gestione dell'amministratore "finanziario" si svolge, secondo le previsioni di cui all'art. 9 nonies, comma 2, in base alla disciplina delle gestioni fuori bilancio previste dall'art. 20 della L. 559/1993, nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 2 octies, della L. 575/1965 e del D.M. Tesoro 27.03.1990 (G.U. n. 98 del 28.04.1990). Quest'ultimo regolamento prevede che l'amministratore nominato ai sensi dell'art. 2 sexies della L. 575/1965 presenti all'intendente di finanza competente per territorio, a seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo di confisca dei beni sequestrati, una relazione particolareggiata sulla consistenza, sull'attuale utilizzazione e sullo stato di conservazione e manutenzione dei beni, indicandone il relativo valore. Nella relazione devono essere riportate le risultanze della gestione attuata durante il periodo di sequestro cautelare. Le somme anticipate dall'erario, per le spese necessarie alla conservazione ed all'amministrazione dei beni sequestrati, non ancora utilizzate all'atto della confisca definitiva, devono essere versate dall'amministratore del sequestro al capitolo 3530 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero di Grazia e Giustizia" dello stato di previsione dell'entrata. Ove l'amministratore della gestione dei beni confiscati sia diverso da quello del sequestro, gli sono trasferite le somme residuali derivanti dalla gestione dei beni sequestrati.

Qualora la confisca concerna esclusivamente somme di denaro, l'amministratore deve curarne il versamento all'Ufficio del registro entro il terzo giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 2, D.M. 27.03.1990). Parimenti l'amministratore deve versare il ricavato, al netto delle spese sostenute, del recupero dei crediti e della vendita di titoli e dei beni mobili confiscati, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, della L. 282/1989, nonché le somme eccedenti l'effettiva necessità della gestione dei beni confiscati. Le somme suddette sono versate, a cura dell'Ufficio del registro, al capo VII, capitolo 2319 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle Finanze", dello stato di previsione dell'entrata. Per i quadri, le sculture e gli altri oggetti di notevole valore o interesse artistico, storico e culturale, l'amministratore provvede alla vendita, previa autorizzazione dell'intendente di finanza, sentita la competente soprintendenza, sempre che quest'ultima non ritenga che detti beni siano da acquisire al patrimonio dello Stato (art. 3, D.M. 27.03.1990). L'amministratore può provvedere in economia o a mezzo contratti stipulati a trattativa privata, previa autorizzazione dell'intendente di finanza qualora la spesa superi l'importo di dieci milioni, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati (art. 4, D.M. 27.03.1990). Ove l'oggetto della confisca sia un'azienda, l'amministratore, in attesa della destinazione della stessa ai sensi dei commi 5 e 6, dell'art. 4 della L. 282/1989, provvede alla gestione sotto la direzione dell'intendente di finanza o di un suo delegato. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda vengono regolati dalle norme del codice civile (art. 5, D.M. 27.03.1990).

Per la gestione dei beni confiscati, l'amministratore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui alla L. del 25.11.1971, n. 1041, ed al relativo regolamento, approvato con D.P.R. 11.07.1977, n. 689, nonché della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del D.M. 27.03.1990 e di quelle di cui all'art. 8 del D.L. 2.03.1989, n. 65, convertito con modificazioni, nella L. 155/1989 (art. 6, D.M. 27.03.1990).

La gestione avviene pertanto secondo la disciplina delle gestioni fuori bilancio autorizzate con legge secondo le previsioni di cui all'anzidetta L. 1041/1971 e relativo regolamento di esecuzione n. 689/1977.

Lo stesso D.M. 27.03.1990 (art. 7) prevede che il conto della gestione, predisposto dall'amministratore e approvato dall'intendente di finanza, deve essere reso, ai sensi dell'art. 9 della L. 1041/1971, alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle Finanze, per il successivo invio alla Corte dei conti, nei termini e con le modalità previste dall'art. 4 del regolamento n. 689/1977 e dal D.M. 14.12.1977, pubblicato nella G.U. n. 13, del 13.01.1978.

I termini anzidetti si individuano nella resa annuale del rendiconto (art. 9 L. 1041/1971 e art. 2 regolamento 689/1977) e deve pervenire in quattro esemplari, da parte dell'organo gestorio, alla competente ragioneria centrale (Ufficio centrale di bilancio) o Ufficio di ragioneria, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce ovvero entro il terzo mese successivo alla data di chiusura annuale della gestione, corredato da un'esauriente relazione. La relazione, debitamente sottoscritta dal responsabile della gestione, deve illustrare l'andamento della medesima nel suo complesso ed i movimenti finanziari più significativi, nonché le procedure adottate per l'acquisizione delle entrate e per l'erogazione delle spese. Il responsabile della gestione (amministratore) è tenuto anche a fornire tempestiva comunicazione alla Corte dei conti dell'avvenuto invio alla competente Ragioneria centrale (Ufficio centrale di bilancio) o Ufficio di ragioneria, dei bilanci o rendiconti del periodo (art. 4 reg. 689/1977). I modelli dei bilanci e rendiconti, nonché dei prospetti riassuntivi previsti nel reg. 689/1977 sono stati approvati con D.M. 14.12.1977 (G.U. 13.01.1978, n. 13).

La resa del conto deve essere comunque effettuata entro i tre mesi della chiusura della gestione (art. 7, ultimo comma, D.M. 27.03.1990).

L'art. 2 nonies, comma 3, della L. 575/1965 prevede altresì che al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente del competente Ufficio del territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le disposizioni di natura contabile previste dall'art. 42, comma 4, del D.P.R. 27.03.1992, n. 287. A tal fine il Dirigente dell'Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze, salva in ogni caso l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del D.P.R. n. 368 del 20.04.1994.

Per la determinazione del compenso dell'amministratore dei beni confiscati si seguono i criteri di cui al D.M. 19.09.1992 (G.U., serie gen. n. 68, del 23.03.1993).

L'amministratore (art. 2 undecies L. 575/1965) versa all'Ufficio del registro:

  • le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati, che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (il riferimento alla finalità di risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso è stato inserito, al pari degli ulteriori analoghi richiami contenuti nell'art. 2 undecies, dall'art. 2 della L. del 22.12.1999, n. 512);
  • le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente dirigente dell'Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore;
  • le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero dopo gli accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente Ufficio del territorio del Ministero dell'Economie e delle Finanze, avvalendosi degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'Ufficio del territorio del Ministero dell'Economie e delle Finanze;

L'art. 2 undecies, comma 2, L. 575/1965 si occupa della destinazione e consegna dei beni immobili. Detti beni sono:

  • mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici, connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di Amministrazioni statali, Agenzie fiscali, Università statali, Enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
  • trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.

Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991 e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, e successive modificazioni o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 309/1990, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della L. 349/1986, e successive modificazioni.

Se entro un anno dal trasferimento l'Ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi.

  • trasferiti al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del citato T.U. approvato con D.P.R. 309/1990.

Il Comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'art. 129 del medesimo T.U., ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.

Per quanto attiene ai beni aziendali, l'art. 2 undecies, comma 3, prevede che siano mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:

  • all'affitto, secondo specifiche previsioni e condizioni;
  • alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economie e delle Finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del ministero delle finanze;
  • alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b.

Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che può affidare all'amministratore dei cui all'art. 2 sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2 nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore Centrale dell'Agenzia del Demanio del Ministero delle Finanze di cui al comma 1 dell'art. 2 decies.

Le somme ricavate (art. 2 undecies, comma 5) ai sensi del comma 1, lett. b) e c), nonché i proventi derivanti, dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnati all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo (comma sostituito dall'art. 1, comma 221, della L. 296/2006).

L'art. 2 duodecies, della L. 575/1965 (inserito dall'art. 3, comma 2, della L. 109/1996) prevede, con norma transitoria, che per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate all'Ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 2 undecies, devono (o meglio dovevano) affluire in un fondo, istituito presso la Prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico, degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di: a) risanamento di quartieri urbani degradati; b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione; c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità; d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.

Per il denaro e gli altri proventi derivanti da confische adottate in sede di procedimento penale per i reati previsti nell'art. 12 sexies del D.L. 8.06.1992, n. 306, convertito nella L. 7.08.1992, n. 356, (artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319 ter, 320, 322, 322 bis, 325, 416, comma 6, 416 bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644 bis, 648 esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis, 648 ter c.p.; nonché art. 1, 2 quinqiues, comma 1, del D.L. 8.06.1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla L. 7.08.1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli artt. 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 309/1990), il comma 4 bis prevede che si applichino le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla L. 575/1965, restando comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Il comma 4 ter prevede che con separati decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia, sentiti gli altri ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal D.L. 15.01.1991, n. 8, e successive modificazioni e per le elargizioni previste dalla L. 302/1990, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni costituenti reato.

Oltre alle previsioni direttamente inserite nella L. 575/1965, numerose disposizioni fanno riferimento alle somme anzidette, quali fonti di finanziamento di interventi di varia natura.

Per quanto attiene all'attuazione della previsione del risarcimento delle vittime dei reati di mafia (inserita come si è detto con la L. 22.12.1999, n. 512 direttamente nell'art. 2 undecies della L. 575/1965) è stato stabilito che le relative somme, contribuiscano ad alimentare il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito con la stessa L. 22.12.1999, n. 512.

Detta legge, oltre a modificare l'art. 2 undecies della L. 575/1965 prevede che lo stesso sia alimentato (art. 1): a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue; dai rientri previsti dall'art. 2 (ovvero dalle somme e dai proventi di cui al, comma 1, lettere a) e b); comma 2, lettera a); comma 3, lettere b) e c) e cioè da: somme confiscate, somme ricavate dalla vendita di beni mobili non costituiti in azienda, vendita di beni immobili; vendita e liquidazione di beni aziendali. Peraltro tali fonti di finanziamento appaiono configurate, nelle previsioni anzidette, come prelievi "a valle delle spese di procedura" e "a monte" rispetto ai versamenti delle rimanenze in entrata al bilancio dello Stato.

Il regolamento di attuazione della legge, approvato con D.P.R. 28.05.2001, n. 284 (G.U. serie gen. n. 162 del 14.07.2001), quanto alle risorse finanziarie (art. 6) prevede che il fondo sia alimentato dallo stanziamento del capitolo di bilancio n. 2384 di pertinenza del Centro di responsabilità 5 - Servizi civili, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno nonché dalle somme di cui all'art. 2 della legge, individuate, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'Economie e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, le quali, nei limiti di quanto versato nell'esercizio finanziario, saranno rassegnate con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, al capitolo di spesa di cui alla lettera a) (capitolo 2383 min. Interno) con le procedure di cui al D.P.R. 10.10.1999, n. 469.

La successiva estensione a più settori dell'ordinamento delle disposizioni relative all'uso sociale dei beni sequestrati e confiscati, sembra indicare una tendenza generale del legislatore a fronte dell'acquisita consapevolezza del valore sotteso ai principi introdotti originariamente dalla L. 109/1996.

Ulteriori norme hanno previsto l'utilizzo delle risorse anzidette ed in particolare:

  • la L. 23.02.1999, n. 44, all'art. 18, ha istituito il "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive" e dell'usura) unificandolo con il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura alimentato da contributi in percentuale su premi assicurativi (lettera a), un contributo annuo dello Stato (lettera b) e da "una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della L. 575/1965, e successive modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2 undecies..." della stessa legge (somme derivanti dalla vendita di beni mobili o immobili costituiti in azienda ex L. 575/1965).

Il D.P.R. 455/1999, all'art. 4, comma 2, prevede anche che le somme che alimentano il Fondo sono iscritte nel competente capitolo (2341) contenuto nell'unità previsionale di base 5.1.2.4 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, previa rassegnazione, con uno o più decreti del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la parte versata nello stato di previsione dell'entrata. Prevede la destinazione della metà (1/2) delle somme confiscate e un terzo (1/3) delle somme derivanti dalla vendita di beni mobili o immobili costituiti in azienda ex L. 575/1965. (sul capitolo 2341 nel 2007 risultano previsti 164,72 milioni - fonte relazione annuale commissario antiracket).

 

  • L'art. 145 del T.U. degli Enti locali approvato dal D.L.vo 18.08.2000, n. 267, in cui è stato trasfuso l'art. 4 del D.L. 529/1993, ai sensi del quale gli oneri derivanti dall'assegnazione di personale in via temporanea disposta per assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso siano coperti: con una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai sensi della L. 575/1965, nonché del ricavato della vendita dei beni mobili, immobili e aziende ai sensi della L. 109/1996.

 

  • L'art. 145, comma 64 della L. 388/2000, che ha disposto che "una parte stabilita nella misura del 25% del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dell'art. 2 decies della L. 575/1965, ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti dalla loro vendita, è destinata per il triennio 2001-2003 all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) "Office for Drug Control and Crime Prevention", per il conseguimento delle sue finalità istituzionali.

 

  • Il D.M. 24.07.2003, n. 263, contiene misure attuative degli artt. 19 e 24 della L. 13.02.2001, n. 45. Il regolamento si applica nei confronti dei collaboratori di giustizia di cui all'art. 12 del D.L. 15.01.1991, n. 8, per i quali, con l'ammissione al programma di protezione viene disposto dall'Autorità giudiziaria il sequestro del denaro e delle altre utilità proventi di attività illecite (art. 12, comma 2, ultima parte), con applicazione, per quanto non diversamente previsto, delle disposizioni di cui alla L. 575/1965. Il regolamento 263/2003 (art. 3) prevede che dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, l'interessato, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria procedente, provvede, nel termine indicato da quest'ultima, al versamento su un unico conto, acceso presso una banca con sede nel territorio dello Stato, del denaro di provenienza illecita di cui ha la disponibilità, diretta o indiretta,anche all'estero e che non sia già oggetto di sequestro. Il provvedimento di sequestro dell'Autorità giudiziaria ha ad oggetto le disponibilità finanziarie affluite sul conto ovvero versate con modalità sostitutive autorizzate dall'Autorità giudiziaria. La cancelleria del giudice che ha disposto la confisca del denaro, ricevuta comunicazione della definitività del provvedimento, provvede al trasferimento del denaro mediante versamento diretto presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo di entrata 3322. Il trasferimento del denaro è comprensivo degli interessi fino a quella data maturati ed è eseguito al netto delle spese bancarie e degli altri eventuali oneri di gestione. Per quanto attiene alla destinazione dei beni mobili, l'art. 5 prevede speciali ipotesi. Per i beni immobili e aziendali l' art. 6 prevede la redazione di una dettagliata relazione da parte della cancelleria al momento della definitività della confisca. La relazione è inviata all'Agenzia del Demanio e l'amministratore giudiziario, a seguito della confisca provvede alla gestione sotto la direzione della stessa Agenzia del Demanio, versandone i proventi direttamente alla tesoreria provinciale dello Stato, capitolo di entrata 3322. Per quanto attiene alla destinazione è previsto il rinvio all'art. 2 undecies della L. 575/1965 con prevalenza delle richieste di utilizzazione provenienti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno per le esigenze del Servizio centrale di protezione. L'Agenzia del Demanio e l'amministratore giudiziario provvedono al versamento diretto presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo di entrata 3322, delle somme ricavate dall'eventuale vendita dei beni aziendali (art. 6, comma 4). L'art. 7 del Regolamento prevede altresì che "una quota, stabilita nella misura del 60% delle somme rivenienti dai beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. 306/1992, incrementata dai versamenti effettuati ai sensi del regolamento 263/2003, è destinata all'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal D.L. n. 8/1991. Una quota delle somme rivenienti dai beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306/1992, stabilita nella misura del 15%, è altresì destinata alle elargizioni previste dalla L. 302/ 1990 (Norme a favore del terrorismo e della criminalità organizzata). Le somme di denaro determinate ai sensi dei commi precedenti, vengono rassegnate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'Interno e della Difesa, secondo le procedure previste dal D.P.R. 469/1999.

 

  • La L. 11.08.2003, n. 228, "Misure contro la tratta degli esseri umani", ha modificato l'art. 12 sexies L. 356/1992 inserendo anche i reati di "tratta" (regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 102 del 14.05.2007). La norma primaria prevede che la percentuale del 100% da beni confiscati ai sensi degli artt 416, comma 6, 600, 601 e 602 c.p. sia destinata, secondo la disciplina del 12 sexies L. 575/1965, ad alimentare il fondo per le misure antitratta. La competenza per il versamento è delle cancellerie penali.

 

  • La Legge Finanziaria per il 2007 (l.fin. 296/2006), come si è già evidenziato è intervenuta direttamente sull'art. 2 undecies, comma 5, della L. 575/1965 (introdotto dalla L. 109/1996) che prevedeva che "I proventi derivati dalla vendita, affitto o liquidazione dell'azienda sono versati all'Ufficio del registro", sostituendolo con la previsione (art. 1, comma 221) secondo cui: "le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), e cioè le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, dei titoli e quelle derivanti dal recupero dei crediti personali, nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali sono versati all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo".

 

  • La Legge Finanziaria per il 2008 (l.fin. 244/2007) all'art. 2, commi 102 e 104 ha istituito il "Fondo per la legalità", prevedendo che "Al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, è istituito, a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'Interno, il "Fondo per la legalità". Al fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscati ai sensi della L. 575/1965, e successive modificazioni (comma 102). A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 102 sono finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di Polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura e della legalità (comma 103). Le modalità di accesso al fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'Interno da emanare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge Finanziaria. Con lo stesso decreto sono adottate le disposizioni attuative dei commi 102 e 103.

La stessa Legge Finanziaria dell'anno 2008 (l.fin. 244/2007) ha previsto al successivo art. 1, comma 257, integrando l'art. 2 del D.L.vo 270/1999, che le imprese confiscate ai sensi della L. 575/1965 "possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1" (numero di lavoratori subordinati non inferiori a 200 e debiti per un ammontare non inferiore ai due terzi del totale dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi dell'ultimo esercizio).

Piede pagina