Considerazioni e profili di coordinamento normativo
Come evidenziato in premessa, l'articolata disciplina
antecedente alla L. 133/2008 in tema di utilizzo delle somme di
denaro sequestrate e confiscate nell'ambito dei procedimenti di
prevenzione antimafia o per reati di criminalità organizzata
prevede un utilizzo prioritario per la gestione dei beni ed il
versamento residuo al bilancio dello Stato, facendo salve
specifiche destinazioni previste in diverse norme legislative e
regolamentari.
E' emersa in primo luogo una considerazione di carattere formale
relativa al mancato aggiornamento delle disposizioni regolamentari
in tema di gestione, rendicontazione e versamento delle somme di
denaro e dei proventi, da parte degli amministratori giudiziari e
finanziari per quanto attiene ai riferimenti al versamento presso
l'Ufficio del registro, ormai soppresso per effetto dei
provvedimenti di riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria
(cfr. D.P.R. 27.03.1992, n. 287, Regolamento degli uffici e del
personale del Ministero delle Finanze) e sostituito con il
versamento diretto nelle tesorerie provinciali, con imputazione
all'entrata del bilancio dello Stato sui pertinenti capitoli di
bilancio, nonché ai provvedimenti dell'Intendente di Finanza e
dell'Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze, anch'essi
sostituiti nelle rispettive competenze con riguardo alla specifica
materia, dall'Agenzia del Demanio.
E' risultata inoltre la discrasia fra le previsioni contenute
nell'art. 2 undecies della L. 575/1965 relative alla
destinazione delle somme di cui al comma 1 lettera a), comma 1
lettera b), comma 2 lettera a), comma 3 lettera b), comma 3 lettera
c), laddove il riversamento delle somme e dei proventi all'entrata
dello Stato deve essere effettuata "al netto" delle somme
finalizzate al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso
(art. 2 undecies, comma 5).
L'attuazione concreta di dette previsioni è avvenuta con le
richiamate disposizioni in tema di istituzione del "Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive" e dell'usura)
alimentato da contributi in percentuale su premi assicurativi
(lett. a), un contributo annuo dello Stato (lett. b) e da "una
quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di
denaro confiscate ai sensi della
L. 575/1965, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del
ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma
dell'articolo 2 undecies...".
In tal modo, le stesse previsioni attuative prevedono che i
fondi siano fatti affluire integralmente all'entrata, per essere
successivamente destinati al fondo. In tal senso è anche il
chiarimento fornito dall'Agenzia del Demanio nella nota del
7.02.2008.
La nota anzidetta ha consentito, inoltre di evidenziare
un'ulteriore specificità gestionale.
Le previsioni normative e regolamentari sulla gestione dei beni
sequestrati e successivamente confiscati, facendo riferimento alla
disciplina generale delle gestioni fuori bilancio prevedono
l'istituzione di un conto di gestione per ciascuna procedura. I
fondi presenti sul conto, derivanti sia da disponibilità liquide,
sia da proventi di gestione o vendita, vengono prioritariamente
utilizzati per le spese di procedura, compresi i compensi agli
amministratori, liquidati, per la fase giudiziaria in concomitanza
con il rendiconto al Giudice Delegato.
Con il passaggio alla fase della gestione del bene confiscato da
parte dell'Agenzia del Demanio l'amministratore, se confermato,
permane nella gestione anche del fondo della procedura le cui
disponibilità pertanto rimangono a disposizione per la
gestione.
L'Agenzia del Demanio ha precisato che i riversamenti in entrata
al bilancio dello Stato vengono effettuati in base ad una
prudenziale valutazione delle necessità delle spese di
procedura.
L'Agenzia del Demanio ha inoltre riferito che i versamenti
risultano condizionati dalle esigenze anche di "procedure diverse"
relative ad "altri beni confiscati", per le quali non risultano
disponibili risorse finanziarie.
In tal senso risulta attuata una interpretazione "estensiva"
delle disposizioni normative e regolamentari che prescrivono il
versamento all'entrata delle somme non necessarie alla gestione di
"altri beni confiscati" che dovrebbe intendersi, alla luce
dell'attuale complessiva disciplina, solo riferita ad altri beni
"nell'ambito della stessa procedura".
In tal modo l'Agenzia del Demanio sembra sopperire alle
necessità di risorse finanziarie che, in alternativa, dovrebbero
essere anticipate dallo Stato, come espressamente previsto nella
disciplina anzidetta.
Attualmente, pertanto, non appare possibile individuare i costi
complessivi sopportati nella gestione dei beni, che potrebbe
emergere soltanto con un'analisi dettagliata dei rendiconti di
gestione, in possesso dell'Agenzia del Demanio ed inoltrati alla
Ragioneria generale dello Stato ed alla Corte dei conti, residuando
soltanto il dato finale, di quanto effettivamente versato in
entrata al bilancio dello Stato.
Per quanto attiene alle disposizioni che prevedono specifiche
destinazioni alcune risultano non più attive, in considerazione
della natura temporanea delle relative disposizioni, le
destinazioni al fondo presso le Prefetture, prevista per tre anni a
decorrere dall'esercizio finanziario 1995 e quella
all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) "Office for Drug
Control and Crime Prevention", in quanto prevista solo per il
triennio 2001-2003.
Le previsioni di cui alla L. 133/2008, art. 61, comma 23, per la
destinazione ad un unico fondo delle " somme di denaro sequestrate
nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure
di prevenzione" così come dei " proventi" derivanti dai beni
confiscati "nell'ambito di procedimenti penali" o "per
l'applicazione delle misure di prevenzione", se hanno abrogato
espressamente (art. 61 comma 25) i commi 102-103 e 104 dell'art. 2
della L. 24.12.2007, n. 244, che aveva istituito il fondo per la
legalità, non hanno disposto alcuna abrogazione espressa delle
altre previsioni in precedenza richiamate sulla destinazione delle
somme e proventi derivanti da procedimenti penali e di prevenzione
in materia di criminalità organizzata.
Ne deriva che appare opportuna una riconsiderazione delle
disposizioni di cui:
- alla L. 22.12.1999, n. 512, e L. 23.02.1999, n. 44, nonché dei
D.P.R. 455/1999 e 284/2001, in tema di fondo di rotazione per la
solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e vittime
dell'usura, alimentato da "una quota pari alla metà dell'importo,
per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della
L. 575/1965, e successive modificazioni, nonché una quota pari ad
un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite
disposte a norma dell'articolo 2 undecies..." della stessa
legge (somme derivanti dalla vendita di beni mobili o immobili
costituiti in azienda ex L. 575/1965). Va peraltro rilevato che la
L. 181/2008 (art. 2 comma7), già citata, ha previsto un
procedimento di ripartizione delle risorse intestate al "Fondo
unico giustizia", che "fa salva l'alimentazione" del Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dei reati di
tipo mafioso, peraltro ancora indicato, con il riferimento alle
norme istitutive del "Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma1, lettera c),
della legge 23 novembre 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per
la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 199, n. 152";
- all'art. 145 del T.U. per gli Enti locali relativa al
finanziamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato
disposto lo scioglimento anticipato degli organi collegiali, per
infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso siano coperti: con
una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai sensi
della L. 575/1965, nonché del ricavato della vendita dei beni
mobili, immobili e aziende ai sensi della L. 109/1996. Tale
destinazione è l'unica per la quale è previsto un capitolo di
entrata specifico (n. 2440 - per il quale peraltro andrebbe
aggiornata la denominazione in quanto fa ancora riferimento alla
abrogata disciplina di cui al D.L. 20.12.1993, n. 529 convertito
con modificazioni dalla L. 11.02.1994 che è stata trasfusa nel
citato art. 145 T.U.E.L.);
- della disciplina in materia di collaboratori di giustizia che
prevede l'utilizzo di una quota del 60% delle somme e dei proventi
derivanti da confische ai sensi dell'art. 12 sexies della
L. 263/2003 incrementata dai versamenti effettuati ai sensi della
legge sui collaboratori (versamenti effettuati dai medesimi
all'atto dell'inizio della collaborazione che confluiscono sul
medesimo capitolo 3322) per l'adozione delle speciali misure di
protezione. Un ulteriore 15 % dei medesimi proventi delle confische
ai sensi dell'art. 12 sexies è destinato alle elargizioni
per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- della disciplina in materia di tratta degli esseri umani che
prevede l'utilizzo del 100% delle somme e proventi ex art. 12
sexies relativi ai reati di cui agli artt. 416 comma 6,
600, 601 e 602 c.p. sia destinato ad alimentare il fondo misure
antitratta. Poiché peraltro i versamenti ex art. 12 sexies
confluiscono tutti sul capitolo 3322 risulterebbe necessario
enucleare, nell'ambito del medesimo, uno specifico titolo di
entrata per i versamenti relativi a dette specifiche ipotesi di
reato;
- delle destinazioni introdotte con la l.fin. 2007 che ha
modificato direttamente l'art. 2 undecies della L.
575/1965 prevedendo che le somme ricavate dalla vendita di beni
mobili non costituiti in azienda, dei titoli e quelle derivanti dal
recupero dei crediti personali, nonché i proventi derivanti
dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
rassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per
l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo. In
tal modo, fatte salve le spese della procedura, alle vittime di
mafia risultano destinate le somme di cui all'art. 2
undecies, comma 1, lett. a) (somme confiscate) e quelle di
cui sopra (somme ricavate dalla vendita di beni mobili non
costituiti in azienda, dei titoli e quelle derivanti dal recupero
dei crediti personali, nonché i proventi derivanti dall'affitto,
dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali) che non
siano da destinare all'edilizia scolastica e all'informatizzazione
del processo. Vi è in sostanza una convergenza di destinazioni che
presuppone una ripartizione con provvedimenti del ministero
dell'economia, considerato che comunque tutte le risorse anzidette
(al netto delle spese di procedura) confluiscono sul capitolo
3319.