Beni confiscati ad organizzazioni criminali

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Flussi finanziari e gestione dei beni

Considerazioni e profili di coordinamento normativo

Come evidenziato in premessa, l'articolata disciplina antecedente alla L. 133/2008 in tema di utilizzo delle somme di denaro sequestrate e confiscate nell'ambito dei procedimenti di prevenzione antimafia o per reati di criminalità organizzata prevede un utilizzo prioritario per la gestione dei beni ed il versamento residuo al bilancio dello Stato, facendo salve specifiche destinazioni previste in diverse norme legislative e regolamentari.

E' emersa in primo luogo una considerazione di carattere formale relativa al mancato aggiornamento delle disposizioni regolamentari in tema di gestione, rendicontazione e versamento delle somme di denaro e dei proventi, da parte degli amministratori giudiziari e finanziari per quanto attiene ai riferimenti al versamento presso l'Ufficio del registro, ormai soppresso per effetto dei provvedimenti di riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria (cfr. D.P.R. 27.03.1992, n. 287, Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle Finanze) e sostituito con il versamento diretto nelle tesorerie provinciali, con imputazione all'entrata del bilancio dello Stato sui pertinenti capitoli di bilancio, nonché ai provvedimenti dell'Intendente di Finanza e dell'Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze, anch'essi sostituiti nelle rispettive competenze con riguardo alla specifica materia, dall'Agenzia del Demanio.

E' risultata inoltre la discrasia fra le previsioni contenute nell'art. 2 undecies della L. 575/1965 relative alla destinazione delle somme di cui al comma 1 lettera a), comma 1 lettera b), comma 2 lettera a), comma 3 lettera b), comma 3 lettera c), laddove il riversamento delle somme e dei proventi all'entrata dello Stato deve essere effettuata "al netto" delle somme finalizzate al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (art. 2 undecies, comma 5).

L'attuazione concreta di dette previsioni è avvenuta con le richiamate disposizioni in tema di istituzione del "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive" e dell'usura) alimentato da contributi in percentuale su premi assicurativi (lett. a), un contributo annuo dello Stato (lett. b) e da "una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della L. 575/1965, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2 undecies...".

In tal modo, le stesse previsioni attuative prevedono che i fondi siano fatti affluire integralmente all'entrata, per essere successivamente destinati al fondo. In tal senso è anche il chiarimento fornito dall'Agenzia del Demanio nella nota del 7.02.2008.

La nota anzidetta ha consentito, inoltre di evidenziare un'ulteriore specificità gestionale.

Le previsioni normative e regolamentari sulla gestione dei beni sequestrati e successivamente confiscati, facendo riferimento alla disciplina generale delle gestioni fuori bilancio prevedono l'istituzione di un conto di gestione per ciascuna procedura. I fondi presenti sul conto, derivanti sia da disponibilità liquide, sia da proventi di gestione o vendita, vengono prioritariamente utilizzati per le spese di procedura, compresi i compensi agli amministratori, liquidati, per la fase giudiziaria in concomitanza con il rendiconto al Giudice Delegato.

Con il passaggio alla fase della gestione del bene confiscato da parte dell'Agenzia del Demanio l'amministratore, se confermato, permane nella gestione anche del fondo della procedura le cui disponibilità pertanto rimangono a disposizione per la gestione.

L'Agenzia del Demanio ha precisato che i riversamenti in entrata al bilancio dello Stato vengono effettuati in base ad una prudenziale valutazione delle necessità delle spese di procedura.

L'Agenzia del Demanio ha inoltre riferito che i versamenti risultano condizionati dalle esigenze anche di "procedure diverse" relative ad "altri beni confiscati", per le quali non risultano disponibili risorse finanziarie.

In tal senso risulta attuata una interpretazione "estensiva" delle disposizioni normative e regolamentari che prescrivono il versamento all'entrata delle somme non necessarie alla gestione di "altri beni confiscati" che dovrebbe intendersi, alla luce dell'attuale complessiva disciplina, solo riferita ad altri beni "nell'ambito della stessa procedura".

In tal modo l'Agenzia del Demanio sembra sopperire alle necessità di risorse finanziarie che, in alternativa, dovrebbero essere anticipate dallo Stato, come espressamente previsto nella disciplina anzidetta.

Attualmente, pertanto, non appare possibile individuare i costi complessivi sopportati nella gestione dei beni, che potrebbe emergere soltanto con un'analisi dettagliata dei rendiconti di gestione, in possesso dell'Agenzia del Demanio ed inoltrati alla Ragioneria generale dello Stato ed alla Corte dei conti, residuando soltanto il dato finale, di quanto effettivamente versato in entrata al bilancio dello Stato.

Per quanto attiene alle disposizioni che prevedono specifiche destinazioni alcune risultano non più attive, in considerazione della natura temporanea delle relative disposizioni, le destinazioni al fondo presso le Prefetture, prevista per tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995 e quella all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) "Office for Drug Control and Crime Prevention", in quanto prevista solo per il triennio 2001-2003.

Le previsioni di cui alla L. 133/2008, art. 61, comma 23, per la destinazione ad un unico fondo delle " somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione" così come dei " proventi" derivanti dai beni confiscati "nell'ambito di procedimenti penali" o "per l'applicazione delle misure di prevenzione", se hanno abrogato espressamente (art. 61 comma 25) i commi 102-103 e 104 dell'art. 2 della L. 24.12.2007, n. 244, che aveva istituito il fondo per la legalità, non hanno disposto alcuna abrogazione espressa delle altre previsioni in precedenza richiamate sulla destinazione delle somme e proventi derivanti da procedimenti penali e di prevenzione in materia di criminalità organizzata.

Ne deriva che appare opportuna una riconsiderazione delle disposizioni di cui:

  • alla L. 22.12.1999, n. 512, e L. 23.02.1999, n. 44, nonché dei D.P.R. 455/1999 e 284/2001, in tema di fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e vittime dell'usura, alimentato da "una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della L. 575/1965, e successive modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2 undecies..." della stessa legge (somme derivanti dalla vendita di beni mobili o immobili costituiti in azienda ex L. 575/1965). Va peraltro rilevato che la L. 181/2008 (art. 2 comma7), già citata, ha previsto un procedimento di ripartizione delle risorse intestate al "Fondo unico giustizia", che "fa salva l'alimentazione" del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dei reati di tipo mafioso, peraltro ancora indicato, con il riferimento alle norme istitutive del "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma1, lettera c), della legge 23 novembre 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 199, n. 152";

 

  • all'art. 145 del T.U. per gli Enti locali relativa al finanziamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento anticipato degli organi collegiali, per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso siano coperti: con una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai sensi della L. 575/1965, nonché del ricavato della vendita dei beni mobili, immobili e aziende ai sensi della L. 109/1996. Tale destinazione è l'unica per la quale è previsto un capitolo di entrata specifico (n. 2440 - per il quale peraltro andrebbe aggiornata la denominazione in quanto fa ancora riferimento alla abrogata disciplina di cui al D.L. 20.12.1993, n. 529 convertito con modificazioni dalla L. 11.02.1994 che è stata trasfusa nel citato art. 145 T.U.E.L.);

 

  • della disciplina in materia di collaboratori di giustizia che prevede l'utilizzo di una quota del 60% delle somme e dei proventi derivanti da confische ai sensi dell'art. 12 sexies della L. 263/2003 incrementata dai versamenti effettuati ai sensi della legge sui collaboratori (versamenti effettuati dai medesimi all'atto dell'inizio della collaborazione che confluiscono sul medesimo capitolo 3322) per l'adozione delle speciali misure di protezione. Un ulteriore 15 % dei medesimi proventi delle confische ai sensi dell'art. 12 sexies è destinato alle elargizioni per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

 

  • della disciplina in materia di tratta degli esseri umani che prevede l'utilizzo del 100% delle somme e proventi ex art. 12 sexies relativi ai reati di cui agli artt. 416 comma 6, 600, 601 e 602 c.p. sia destinato ad alimentare il fondo misure antitratta. Poiché peraltro i versamenti ex art. 12 sexies confluiscono tutti sul capitolo 3322 risulterebbe necessario enucleare, nell'ambito del medesimo, uno specifico titolo di entrata per i versamenti relativi a dette specifiche ipotesi di reato;

 

  • delle destinazioni introdotte con la l.fin. 2007 che ha modificato direttamente l'art. 2 undecies della L. 575/1965 prevedendo che le somme ricavate dalla vendita di beni mobili non costituiti in azienda, dei titoli e quelle derivanti dal recupero dei crediti personali, nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo. In tal modo, fatte salve le spese della procedura, alle vittime di mafia risultano destinate le somme di cui all'art. 2 undecies, comma 1, lett. a) (somme confiscate) e quelle di cui sopra (somme ricavate dalla vendita di beni mobili non costituiti in azienda, dei titoli e quelle derivanti dal recupero dei crediti personali, nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali) che non siano da destinare all'edilizia scolastica e all'informatizzazione del processo. Vi è in sostanza una convergenza di destinazioni che presuppone una ripartizione con provvedimenti del ministero dell'economia, considerato che comunque tutte le risorse anzidette (al netto delle spese di procedura) confluiscono sul capitolo 3319.

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