Di seguito viene riportato il testo della Circolare Fasc. N.
27.1.4-175 FPM in data 17.2.2010 del Ministero della Giustizia -
Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione generale della
Giustizia Penale.
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di
Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Il Direttore Generale
Roma, 17 febbraio 2010
Fasc. N. 27.1.4-175 FPM
Ai Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi
Ai Procuratori Generali presso le
Corti di Appello
Loro Sedi
e, p. c.,
Al Primo Presidente della Corte di Cassazione
Roma
Al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Roma
Al Procuratore Nazionale Antimafia
Roma
Al Capo dell'Ispettorato Generale
Sede
Al Commissario Straordinario del
Governo
per la gestione e la
destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali
Roma
OGGETTO: Adempimenti conseguenti ai
provvedimenti di confisca.
Com'è noto, la legge 24 luglio 2008 n. 125, che ha convertito il
decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, e la legge 15 luglio 2009 n. 94
hanno introdotto importanti modifiche nel settore delle misure di
prevenzione, allo scopo di migliorare e rendere più incisivi gli
strumenti normativi diretti all'aggressione dei patrimoni
illeciti.
In questa prospettiva, anche al fine di evitare possibili
tentativi di recupero da parte degli ambienti criminali ai quali i
beni sono stati sottratti, sono state apportate significative
innovazioni per accelerare e rendere più efficace la fase
successiva alla definitività del provvedimento ablatorio, con
particolare riguardo alla destinazione dei beni confiscati.
Nel nuovo impianto normativo si è, da ultimo, aggiunto il
decreto legge 4 febbraio 2010 n. 4, che ha operato profonde
innovazioni nella materia dei sequestri e della confisca di beni
immobili ed aziendali appartenenti alla criminalità organizzata,
prevedendo l'istituzione di un'Agenzia nazionale alla quale sono
conferiti fondamentali poteri di amministrazione e custodia del
bene fin dal momento del sequestro e per l'intera fase giudiziale
che precede l'irrevocabilità del provvedimento di confisca e la sua
destinazione finale.
Il nuovo atto normativo, inoltre, è intervenuto anche su
molteplici disposizioni della legge 31 maggio 1965 n. 575 e
sull'art. 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306,
convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356.
La disciplina transitoria prevista dall'art. 7 del decreto legge
n. 4 del 2010 stabilisce, peraltro, che le precedenti disposizioni
continueranno ad applicarsi a tutti i procedimenti in corso fino
alla data dell'emanazione dei regolamenti attuativi.
In attesa che le nuove norme acquisiscano piena efficacia e
salve le eventuali precisazioni e modifiche che potranno essere
apportate dalla legge di conversione, si ritiene utile fornire le
indicazioni che seguono, le quali traggono spunto dagli interventi
effettuati con le sopra richiamate leggi n. 125/2008 e n.
94/2009.
° ° ° ° °
Con riferimento ai beni immobili ed ai beni aziendali l'art. 2
decies legge n. 575/65 - nella formulazione attualmente
applicabile, precedente al decreto legge n. 4/2010 - individua nel
Prefetto del luogo in cui essi si trovano l'organo competente a
determinarne la destinazione previo parere non vincolante
dell'Agenzia del Demanio, alla quale è affidata la gestione nella
fase successiva al passaggio in giudicato del provvedimento di
confisca.
Le altre risorse economiche (analiticamente definite con decreto
n. 127/2009 del Ministro dell'Economia e delle Finanze)
confluiscono invece nel Fondo Unico Giustizia di cui al decreto
legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito in legge 13
novembre 2008 n. 181.
Per rispondere all'esigenza di accelerare le procedure, è
assolutamente necessario che gli Uffici giudiziari predispongano
meccanismi operativi volti ad attuare le disposizioni di legge non
appena il provvedimento di confisca sia divenuto irrevocabile.
Ogni rallentamento in questa fase determinerebbe, infatti,
incontrollabili ritardi dell'iter successivo, il quale
assume invece un rilievo fondamentale per il futuro impiego del
bene confiscato e per la sua definitiva sottrazione al circuito
illecito di cui faceva parte.
Gli adempimenti esecutivi successivi all'irrevocabilità del
provvedimento, allo stato, sono stabiliti all'art. 2
nonies legge n. 575/65, a norma del quale "il
provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla
cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il
provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle
finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede
l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno".
Tenuto conto delle esigenze innanzi indicate, tra l'Ufficio del
Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la
destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali ed il
Primo Presidente della Corte di Cassazione, sono state raggiunte
intese dirette a comprimere i tempi che intercorrono tra il
passaggio in giudicato della decisione e la successiva destinazione
dei beni, che - come detto - costituisce il momento conclusivo
della procedura ed un obiettivo di primaria importanza
perseguito.
Si è, pertanto, convenuto tra i due Uffici sopra indicati che la
cancelleria della Suprema Corte inoltri senza indugio all'Autorità
che ha emesso il provvedimento di confisca il dispositivo della
sentenza o dell'ordinanza con la quale è stato rigettato o
dichiarato inammissibile il ricorso di modo che si possa dare corso
agli adempimenti indicati dal predetto art. 2 nonies
immediatamente dopo l'irrevocabilità del provvedimento.
È di tutta evidenza che la stessa immediatezza debba essere
garantita anche nei casi in cui, non essendo stato proposto ricorso
per cassazione, il provvedimento di confisca sia divenuto
definitivo dinanzi alla Corte di Appello.
In questa ipotesi, sarà, pertanto, assolutamente necessario che
le Corti territoriali diano comunicazione con la massima
tempestività del sopravvenuto passaggio in giudicato del
provvedimento di confisca al Tribunale che lo ha emesso.
Quando la confisca divenga irrevocabile all'esito del grado di
appello la cancelleria della Corte dovrà inoltre informare la
Direzione Nazionale Antimafia ed il Commissario Straordinario del
Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad
organizzazioni criminali (il Direttore dell'Agenzia nazionale dal
momento in cui verrà nominato, ex art. 7, comma 2, del decreto
legge n. 4/2010). A quest'ultimo sarà trasmessa anche copia delle
decisioni di primo e secondo grado.
In tutti i casi - sia che il passaggio in giudicato consegua
alla decisione della Suprema Corte, sia che intervenga in grado di
appello - l'Ufficio che ha disposto la confisca, ricevuto
l'estratto del provvedimento irrevocabile, procederà immediatamente
alle comunicazioni previste dall'art. 2 nonies legge n.
575/65, senza attendere la restituzione del fascicolo, e
trasmettendo il decreto di confisca, completo delle annotazioni,
alla filiale regionale dell'Agenzia del Demanio sul cui territorio
si trovano i beni immobili o ha sede l'azienda, al Prefetto della
Provincia dove si trovano i beni immobili o ha sede l'azienda ed al
Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica
sicurezza.
° ° ° ° °
Le disposizioni relative alla gestione ed alla destinazione dei
beni sequestrati e confiscati ai sensi della legge n.
575/1965 sono applicabili anche alla confisca di beni sottoposti a
sequestro preventivo in presenza delle condizioni previste
dall'art. 12 sexies del decreto legge n. 306/92, in forza
del richiamo contenuto nel comma 4 bis (peraltro a sua
volta integrato e modificato - nella versione attualmente
applicabile, che precede il recentissimo decreto legge n. 4/2010 -
dall'art. 7, lett. b), legge n. 94/2009).
Dal combinato disposto delle predette disposizioni discende che
per l'esecuzione dei provvedimenti ablatori adottati a norma
dell'art. 12 sexies del decreto legge n. 306/92 è prevista
un'importante deroga alla procedura ordinaria in vigore per i
giudizi di merito, trovando applicazione il meccanismo dettato
dall'art. 2 nonies legge n. 575/65 in luogo dell'art. 665
c.p.p. (che fissa i criteri per individuare il giudice
dell'esecuzione competente).
In forza dei principi testé richiamati, dunque, graveranno
sempre sulla cancelleria del giudice che ha disposto la confisca
(Tribunale o Sezione del G.I.P./G.U.P.) gli adempimenti previsti
dall'art. 2 nonies, anche qualora la sentenza abbia subito
una riforma sostanziale in grado di appello e, comunque, in tutti i
casi in cui quell'Ufficio non coincida con il giudice
dell'esecuzione.
Alla luce delle presenti direttive è, pertanto, assolutamente
indispensabile che presso la cancelleria del giudice che ha
disposto la confisca sia conservato in apposita raccolta anche il
decreto di sequestro precedentemente emesso a norma dell'art. 321,
comma 2, c.p.p..
Analogamente a quanto stabilito in materia di misure di
prevenzione, l'Ufficio che ha disposto la confisca, ricevuta la
comunicazione dell'irrevocabilità (dalla Corte di Cassazione o
dalla Corte di Appello), procederà alle comunicazioni previste
dall'art. 2 nonies legge n. 575/65 immediatamente e senza
necessità di attendere la restituzione del fascicolo, anche in fase
di esecuzione.
Anche in questa circostanza, qualora la decisione divenga
irrevocabile all'esito del giudizio di appello, la cancelleria
della Corte, una volta eseguita la comunicazione all'Ufficio che ha
disposto la confisca, dovrà informare la Direzione Nazionale
Antimafia ed il Commissario Straordinario del Governo per la
gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni
criminali (il Direttore dell'Agenzia nazionale dal momento in cui
verrà nominato, ex art. 7, comma 2, del decreto legge n. 4/2010),
trasmettendo copia delle decisioni di primo e secondo
grado.
° ° ° ° °
Sia che il provvedimento di confisca venga adottato nell'ambito
di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione sia che
venga disposto a norma dell'art. 12 sexies del decreto legge n.
306/92, restano salvi gli adempimenti destinati all'aggiornamento
della Banca Dati Centrale del S.I.P.P.I..
° ° ° ° °
Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler portare la presente
nota a conoscenza degli uffici giudicanti e requirenti dei
rispettivi distretti, assumendo altresì ogni determinazione
ritenuta necessaria perché sia assicurato il rispetto delle
procedure sopra indicate.
Il Direttore Generale
Luigi Frunzio