Beni confiscati ad organizzazioni criminali

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Incontri con le Autorità Giudiziarie

In relazione ai compiti di cui alla lettera d) art. 1 del D.P.R. istitutivo, relativamente all'obiettivo di porre a disposizione degli organi dell'amministrazione giudiziaria ogni risorsa onde assicurare una proficua gestione economica dei beni, nel rispetto di ogni prerogativa dell'Autorità giudiziaria; e assicurare le risorse necessarie alla valorizzazione e allo sviluppo dei beni (anche sequestrati), anche mediante il loro inserimento nei programmi di sviluppo economico in sede locale e nazionale, il Commissario ha ritenuto di primaria importanza avviare la collaborazione con le Autorità giudiziarie che trattano le misure di prevenzione, limitatamente, in una prima fase, ai Tribunali siti nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza, al fine di individuare le possibili prassi virtuose e comprendere le concrete modalità di gestione dei beni confiscati durante la fase giurisdizionale.

Le criticità evidenziate dal CNEL, dalla Corte dei conti e dalla Commissione parlamentare antimafia e dalla stessa Agenzia del Demanio, trovano a volte fondamento anche nella gestione posta in essere dalle Autorità giudiziarie, non essendovi norme precise in materia nella legge antimafia, salvo l'art. 2 sexies L. 575/1965 che prevede una gestione da parte del Giudice Delegato sin dalla fase del sequestro e fino alla irrevocabilità della confisca con l'apporto dell'amministratore giudiziario, che procede sotto la direzione del Giudice Delegato e che deve provvedere alla "custodia, alla conservazione ed all'amministrazione dei beni anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni stessi", norma che non fornisce nessun altra indicazione, salvo la possibilità discrezionale per il Giudice Delegato di autorizzare il proposto e la sua famiglia, ex art. 47 l.fall. espressamente richiamato, a rimanere ad abitare nella casa di proprietà "fino alla liquidazione delle attività" e di concedere un sussidio a titolo di alimenti per il proposto e la famiglia ove vengano a mancare i mezzi di sussistenza.

Si tratta di una gestione che viene svolta "per conto di chi spetta" (il proposto in caso di revoca ovvero lo Stato in caso di confisca; il rendiconto costituisce la sintesi della gestione e deve essere il più completo ed esauriente possibile essendo finalizzato a far conoscere alle parti interessate la attività di amministrazione posta in essere, suscettibile di essere sindacata in sede di udienza di rendicontazione; dal conto devono altresì desumersi le somme riscosse e quelle pagate, lo stato dei cespiti immobili ed aziendali, il saldo finale).

L'udienza di rendicontazione (fase conclusiva della gestione) è disciplinata dal D.M. 1.02.1991, n. 293, "Regolamento recante le modalità da osservarsi per la documentazione delle operazioni effettuate e per il rendimento del conto da parte dell'amministratore dei beni sequestrati".

Proprio per valutare i problemi relativi alla gestione economica nella fase del sequestro, l'Ufficio del Commissario ha organizzato due incontri in data 21 e 27.05.2008 e 19.06.2008, con una duplice finalità, quella del raccordo tra le fasi e, l'altra, delle forme di sostegno alla gestione economica dei beni e delle aziende.

La carenza di norme specifiche sul punto hanno dunque reso necessario conoscere le prassi operative e di gestione dei beni sequestrati, con particolare riferimento alle criticità che maggiormente possono incidere sulla destinazione, la consegna e l'effettivo utilizzo dei beni una volta definitivamente confiscati.

Ulteriore finalità era quella di delineare, sulla base della disamina delle problematiche, soluzioni comuni e condivise, liberamente utilizzabili nel rispetto delle prerogative e delle competenze delle singole Autorità giudiziarie. Le riunioni sono state accolte dai magistrati con notevole interesse, poiché hanno consentito di confrontare le varie scelte adottate, discutere le possibili alternative ed i concreti, effettivi problemi, spesso derivanti anche dalle peculiari realtà territoriali e dalla contingente infiltrazione mafiosa nella quale ciascun giudice si trova ad operare.

Si è trattato di riunioni, a dire degli stessi partecipanti, del tutto innovative, in quanto non finalizzate allo studio teorico delle norme ovvero alle possibili modifiche legislative, ma volte all'esame dei problemi gestionali più frequenti, comuni a tutti i Giudici Delegati ed alla ricerca di soluzioni e prassi virtuose da condividere ed applicare per consentire, poi, una rapida, successiva destinazione, assegnazione ed utilizzo dei beni confiscati, obiettivo raggiungibile più facilmente ove il bene giunga all'Agenzia del Demanio libero da persone e da oneri.

Per una migliore comprensione dei problemi che la Autorità giudiziaria deve affrontare, si segnalano i punti affrontati nella riunione del 21.05.2008, svoltasi con i Presidenti delle Sezioni Misure di Prevenzione, presente anche il Direttore Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.

Va altresì precisato che l'ordine del giorno era stato elaborato sulla base delle criticità più frequenti, risultanti dalla concreta esperienza giudiziaria e dai dati forniti dalla Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio: il confronto si è svolto sui seguenti temi:

  1. criteri di scelta degli amministratori giudiziari e tipologia di direttive impartite dal Giudice Delegato; rapporti tra Giudice Delegato ed amministratore giudiziario e principi adottati per la determinazione del compenso spettante a questi ultimi;
  2. modalità di gestione del patrimonio immobiliare (avuto riguardo sia agli immobili occupati dai proposti sia agli immobili ad uso abitativo o commerciale liberi sia agli immobili abusivi ed alle problematiche per la stipula dei contratti di locazione o di autorizzazione a permanere; criticità per il pagamento dell'ICI, delle spese condominiali, delle rate di mutuo, di condono edilizio);
  3. modalità di gestione delle società e dei beni aziendali con particolare riferimento all'esecuzione del sequestro delle quote sociali delle S.r.l, delle s.n.c, delle s.a.s.; dei problemi derivanti dai numerosi, sequestri di azienda con licenza per la vendita dei tabacchi; delle soluzioni individuate per la stipula dei contratti di affitto di azienda;
  4. modalità di gestione dei beni mobili registrati, del denaro, delle azioni o dei titoli sequestrati;
  5. adempimenti fiscali ed obblighi tributari;
  6. rapporto tra procedimento di prevenzione e procedure esecutive o fallimentari per le evidenti ricadute sulla concreta gestione dei beni;
  7. scelte operate dai singoli Giudici Delegati in ordine alla tutela dei diritti dei terzi, titolari di diritti reali di godimento e o di credito;
  8. istanze di revoca di confische divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 7 L. 1423/1956 nelle misure di prevenzione patrimoniali e rapporti tra revoca ed incidenti di esecuzione per l'accertamento della buona fede dei terzi dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 19.12.2006 (57/2007 Auddino).

Preme evidenziare che i magistrati hanno segnalato un aumento dei sequestri ex art. 12 sexies L. 356/1992 e, proprio per la novità e l'utilità dell'incontro svoltosi, si sono dichiarati favorevoli a creare una mailing-list nella quale affrontare problemi, scambiandosi opinioni e discutendo soluzioni.

Un altro incontro di grande interesse è stato quello che si è svolto in data 27.05.2008 con i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Lecce, Catania, Messina, e Santa Maria Capua Vetere (CE), presenti il Direttore Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia ed un delegato della Direzione Nazionale Antimafia.

La riunione ha avuto ad oggetto l'esame delle problematiche connesse alla gestione dei beni sequestrati ai sensi dell'art. 12 sexies L. 356/1992, richiesta privilegiata dai Pubblici Ministeri e spesso accompagnata anche dalla richiesta di proposta patrimoniale ex L. 575/1965, seguendosi la scelta del c.d. "doppio binario".

Si è convenuto sulla competenza del GIP a nominare l'amministratore giudiziario ed a dare direttive sulla gestione anche se è emerso che, nella maggioranza dei casi, il Pubblico Ministero non segue le vicende dei beni oggetto di sequestro nelle varie fasi processuali, ove muta, a seconda del grado di giudizio, il Giudice Delegato, non essendo prevista, come nel caso delle misure di prevenzione patrimoniale, un unico Giudice Delegato per la gestione dalla fase del sequestro alla irrevocabilità del provvedimento.

Sono emersi notevoli gli spunti di riflessione, anche in vista di possibili riforme e di una unificazione delle norme relative ai vari tipi di sequestri, confische e, soprattutto, alla elaborazione di linee guida in tema di gestione e di adempimenti successivi alla eventuale irrevocabilità della confisca.

In particolare i temi trattati sono stati:

  1. modalità di autorizzazione alla permanenza del proposto e della famiglia nella casa di abitazione (comodato; contratto annuale; autorizzazione fino alla definitività della confisca) e prassi adottate per evitare che, con il passaggio all'Agenzia del Demanio, l'immobile sia ancora occupato;
  2. difficoltà nella stipula di contratti di locazione per gli immobili e di affitto per i fondi rustici e per le aziende;
  3. scelta degli Amministratori Giudiziari (avvocati, commercialisti, in qualche caso anche Ufficiali di Polizia Giudiziaria);
  4. tipologia di dispositivi adottati nel caso di sequestro di società.

Inoltre, è emerso che, in caso di "doppio binario" (ovvero di contemporanea attivazione del procedimento di prevenzione e di sequestro penale) non sempre vi è raccordo tra l'amministratore nominato dal Giudice della prevenzione e quello nominato dal GIP e che le udienze di rendicontazione vengono svolte, in genere, su richiesta del Demanio al quale non sempre vengono tempestivamente comunicate le definitività.

Ampia discussione si è svolta sulle modalità di gestione nel caso di sequestro di aziende e le tipologie dei dispositivi adottati ai fini del sequestro, essendo stato rappresentato che non vi è omogeneità nei sequestri atteso che, a livello nazionale, si è potuto verificare che i provvedimenti di confisca hanno avuto, a seconda dei singoli casi, dispositivi diversi indicanti quale oggetto di confisca le quote, il capitale sociale o il patrimonio aziendale dettagliatamente individuato.

E' evidente che, sulla base dei diversi dispositivi, si sono verificate trascrizioni differenti con la conseguenza che in sede di destinazione si è potuto estromettere dal patrimonio societario i cespiti immobiliari e destinarli a finalità sociali così come comunicato dalla Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio che, nell'indicare alcuni casi concreti, ha individuato, a campione, diversità anche nei sequestri penali.

L'attività di coordinamento svolta con le predette riunioni ha consentito,infine, di conoscere le diverse prassi operative degli Uffici giudiziari, nonché le iniziative e le soluzioni adottate dai magistrati per problematiche delle più diverse tipologie.

Sulla scorta delle riflessioni conseguenti ad entrambi gli incontri l'Ufficio ha elaborato una serie di spunti propositivi, sul piano normativo o organizzativo, riportati in apposito capitolo della Relazione annuale - Novembre 2008 dedicato alle proposte che il Commissario formula al Presidente del Consiglio dei Ministri.

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