In relazione ai compiti di cui alla lettera d) art. 1 del D.P.R.
istitutivo, relativamente all'obiettivo di porre a disposizione
degli organi dell'amministrazione giudiziaria ogni risorsa onde
assicurare una proficua gestione economica dei beni, nel rispetto
di ogni prerogativa dell'Autorità giudiziaria; e assicurare le
risorse necessarie alla valorizzazione e allo sviluppo dei beni
(anche sequestrati), anche mediante il loro inserimento nei
programmi di sviluppo economico in sede locale e nazionale, il
Commissario ha ritenuto di primaria importanza avviare la
collaborazione con le Autorità giudiziarie che trattano le misure
di prevenzione, limitatamente, in una prima fase, ai Tribunali siti
nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza, al fine di individuare le
possibili prassi virtuose e comprendere le concrete modalità di
gestione dei beni confiscati durante la fase giurisdizionale.
Le criticità evidenziate dal CNEL, dalla Corte dei conti e dalla
Commissione parlamentare antimafia e dalla stessa Agenzia del
Demanio, trovano a volte fondamento anche nella gestione posta in
essere dalle Autorità giudiziarie, non essendovi norme precise in
materia nella legge antimafia, salvo l'art. 2 sexies L.
575/1965 che prevede una gestione da parte del Giudice Delegato sin
dalla fase del sequestro e fino alla irrevocabilità della confisca
con l'apporto dell'amministratore giudiziario, che procede sotto la
direzione del Giudice Delegato e che deve provvedere alla
"custodia, alla conservazione ed all'amministrazione dei beni anche
al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni
stessi", norma che non fornisce nessun altra indicazione, salvo la
possibilità discrezionale per il Giudice Delegato di autorizzare il
proposto e la sua famiglia, ex art. 47 l.fall. espressamente
richiamato, a rimanere ad abitare nella casa di proprietà "fino
alla liquidazione delle attività" e di concedere un sussidio a
titolo di alimenti per il proposto e la famiglia ove vengano a
mancare i mezzi di sussistenza.
Si tratta di una gestione che viene svolta "per conto di chi
spetta" (il proposto in caso di revoca ovvero lo Stato in caso di
confisca; il rendiconto costituisce la sintesi della gestione e
deve essere il più completo ed esauriente possibile essendo
finalizzato a far conoscere alle parti interessate la attività di
amministrazione posta in essere, suscettibile di essere sindacata
in sede di udienza di rendicontazione; dal conto devono altresì
desumersi le somme riscosse e quelle pagate, lo stato dei cespiti
immobili ed aziendali, il saldo finale).
L'udienza di rendicontazione (fase conclusiva della
gestione) è disciplinata dal D.M. 1.02.1991, n. 293, "Regolamento
recante le modalità da osservarsi per la documentazione delle
operazioni effettuate e per il rendimento del conto da parte
dell'amministratore dei beni sequestrati".
Proprio per valutare i problemi relativi alla gestione economica
nella fase del sequestro, l'Ufficio del Commissario ha organizzato
due incontri in data 21 e 27.05.2008 e 19.06.2008, con una duplice
finalità, quella del raccordo tra le fasi e,
l'altra, delle forme di sostegno alla gestione economica
dei beni e delle aziende.
La carenza di norme specifiche sul punto hanno dunque reso
necessario conoscere le prassi operative e di gestione dei beni
sequestrati, con particolare riferimento alle criticità che
maggiormente possono incidere sulla destinazione, la consegna e
l'effettivo utilizzo dei beni una volta definitivamente
confiscati.
Ulteriore finalità era quella di delineare, sulla base della
disamina delle problematiche, soluzioni comuni e condivise,
liberamente utilizzabili nel rispetto delle prerogative e delle
competenze delle singole Autorità giudiziarie. Le riunioni sono
state accolte dai magistrati con notevole interesse, poiché hanno
consentito di confrontare le varie scelte adottate, discutere le
possibili alternative ed i concreti, effettivi problemi, spesso
derivanti anche dalle peculiari realtà territoriali e dalla
contingente infiltrazione mafiosa nella quale ciascun giudice si
trova ad operare.
Si è trattato di riunioni, a dire degli stessi partecipanti, del
tutto innovative, in quanto non finalizzate allo studio teorico
delle norme ovvero alle possibili modifiche legislative, ma volte
all'esame dei problemi gestionali più frequenti, comuni a tutti i
Giudici Delegati ed alla ricerca di soluzioni e prassi virtuose da
condividere ed applicare per consentire, poi, una rapida,
successiva destinazione, assegnazione ed utilizzo dei beni
confiscati, obiettivo raggiungibile più facilmente ove il bene
giunga all'Agenzia del Demanio libero da persone e da oneri.
Per una migliore comprensione dei problemi che la Autorità
giudiziaria deve affrontare, si segnalano i punti affrontati nella
riunione del 21.05.2008, svoltasi con i Presidenti delle Sezioni
Misure di Prevenzione, presente anche il Direttore Generale della
Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.
Va altresì precisato che l'ordine del giorno era stato elaborato
sulla base delle criticità più frequenti, risultanti dalla concreta
esperienza giudiziaria e dai dati forniti dalla Direzione Generale
dell'Agenzia del Demanio: il confronto si è svolto sui seguenti
temi:
- criteri di scelta degli amministratori giudiziari e tipologia
di direttive impartite dal Giudice Delegato; rapporti tra Giudice
Delegato ed amministratore giudiziario e principi adottati per la
determinazione del compenso spettante a questi ultimi;
- modalità di gestione del patrimonio immobiliare (avuto riguardo
sia agli immobili occupati dai proposti sia agli immobili ad uso
abitativo o commerciale liberi sia agli immobili abusivi ed alle
problematiche per la stipula dei contratti di locazione o di
autorizzazione a permanere; criticità per il pagamento dell'ICI,
delle spese condominiali, delle rate di mutuo, di condono
edilizio);
- modalità di gestione delle società e dei beni aziendali con
particolare riferimento all'esecuzione del sequestro delle quote
sociali delle S.r.l, delle s.n.c, delle s.a.s.; dei problemi
derivanti dai numerosi, sequestri di azienda con licenza per la
vendita dei tabacchi; delle soluzioni individuate per la stipula
dei contratti di affitto di azienda;
- modalità di gestione dei beni mobili registrati, del denaro,
delle azioni o dei titoli sequestrati;
- adempimenti fiscali ed obblighi tributari;
- rapporto tra procedimento di prevenzione e procedure esecutive
o fallimentari per le evidenti ricadute sulla concreta gestione dei
beni;
- scelte operate dai singoli Giudici Delegati in ordine alla
tutela dei diritti dei terzi, titolari di diritti reali di
godimento e o di credito;
- istanze di revoca di confische divenute irrevocabili ai sensi
dell'art. 7 L. 1423/1956 nelle misure di prevenzione patrimoniali e
rapporti tra revoca ed incidenti di esecuzione per l'accertamento
della buona fede dei terzi dopo la sentenza delle Sezioni Unite
della Cassazione del 19.12.2006 (57/2007 Auddino).
Preme evidenziare che i magistrati hanno segnalato un aumento
dei sequestri ex art. 12 sexies L. 356/1992 e, proprio per
la novità e l'utilità dell'incontro svoltosi, si sono dichiarati
favorevoli a creare una mailing-list nella quale affrontare
problemi, scambiandosi opinioni e discutendo soluzioni.
Un altro incontro di grande interesse è stato quello che si è
svolto in data 27.05.2008 con i Procuratori della Repubblica presso
i Tribunali di Lecce, Catania, Messina, e Santa Maria Capua Vetere
(CE), presenti il Direttore Generale della Giustizia Penale del
Ministero della Giustizia ed un delegato della Direzione Nazionale
Antimafia.
La riunione ha avuto ad oggetto l'esame delle
problematiche connesse alla gestione dei beni sequestrati ai sensi
dell'art. 12 sexies L. 356/1992, richiesta
privilegiata dai Pubblici Ministeri e spesso accompagnata anche
dalla richiesta di proposta patrimoniale ex L. 575/1965, seguendosi
la scelta del c.d. "doppio binario".
Si è convenuto sulla competenza del GIP a nominare
l'amministratore giudiziario ed a dare direttive sulla gestione
anche se è emerso che, nella maggioranza dei casi, il Pubblico
Ministero non segue le vicende dei beni oggetto di sequestro nelle
varie fasi processuali, ove muta, a seconda del grado di giudizio,
il Giudice Delegato, non essendo prevista, come nel caso delle
misure di prevenzione patrimoniale, un unico Giudice Delegato per
la gestione dalla fase del sequestro alla irrevocabilità del
provvedimento.
Sono emersi notevoli gli spunti di riflessione, anche in vista
di possibili riforme e di una unificazione delle norme relative ai
vari tipi di sequestri, confische e, soprattutto, alla elaborazione
di linee guida in tema di gestione e di adempimenti successivi alla
eventuale irrevocabilità della confisca.
In particolare i temi trattati sono stati:
- modalità di autorizzazione alla permanenza del proposto e della
famiglia nella casa di abitazione (comodato; contratto annuale;
autorizzazione fino alla definitività della confisca) e prassi
adottate per evitare che, con il passaggio all'Agenzia del Demanio,
l'immobile sia ancora occupato;
- difficoltà nella stipula di contratti di locazione per gli
immobili e di affitto per i fondi rustici e per le aziende;
- scelta degli Amministratori Giudiziari (avvocati,
commercialisti, in qualche caso anche Ufficiali di Polizia
Giudiziaria);
- tipologia di dispositivi adottati nel caso di sequestro di
società.
Inoltre, è emerso che, in caso di "doppio binario" (ovvero di
contemporanea attivazione del procedimento di prevenzione e di
sequestro penale) non sempre vi è raccordo tra l'amministratore
nominato dal Giudice della prevenzione e quello nominato dal GIP e
che le udienze di rendicontazione vengono svolte, in genere, su
richiesta del Demanio al quale non sempre vengono tempestivamente
comunicate le definitività.
Ampia discussione si è svolta sulle modalità di gestione nel
caso di sequestro di aziende e le tipologie dei dispositivi
adottati ai fini del sequestro, essendo stato rappresentato che non
vi è omogeneità nei sequestri atteso che, a livello nazionale, si è
potuto verificare che i provvedimenti di confisca hanno avuto, a
seconda dei singoli casi, dispositivi diversi indicanti quale
oggetto di confisca le quote, il capitale sociale o il patrimonio
aziendale dettagliatamente individuato.
E' evidente che, sulla base dei diversi dispositivi, si sono
verificate trascrizioni differenti con la conseguenza che in sede
di destinazione si è potuto estromettere dal patrimonio societario
i cespiti immobiliari e destinarli a finalità sociali così come
comunicato dalla Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio che,
nell'indicare alcuni casi concreti, ha individuato, a campione,
diversità anche nei sequestri penali.
L'attività di coordinamento svolta con le predette riunioni ha
consentito,infine, di conoscere le diverse prassi operative degli
Uffici giudiziari, nonché le iniziative e le soluzioni adottate dai
magistrati per problematiche delle più diverse tipologie.
Sulla scorta delle riflessioni conseguenti ad entrambi gli
incontri l'Ufficio ha elaborato una serie di spunti propositivi,
sul piano normativo o organizzativo, riportati in apposito capitolo
della Relazione annuale - Novembre
2008 dedicato alle proposte che il Commissario
formula al Presidente del Consiglio dei Ministri.