Beni confiscati ad organizzazioni criminali

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Corte Suprema di Cassazione

In attesa del completo caricamento della banca dati centrale (SIPPI) e della sottoscrizione della convezione di accesso, il Commissario ha cercato di avere immediata conoscenza dei beni definitivamente confiscati nell'anno del proprio mandato.

Per le confische in corso di definizione è stata inviata una nota a tutti gli Uffici giudiziari invitandoli a trasmettere i provvedimenti di confisca definitiva sia per misure di prevenzione sia in applicazione dell'art 12 sexies L. 356/1992.

A fronte di detta nota ventiquattro Uffici giudiziari hanno segnalato l'assenza di procedure di confisca sia per misure di prevenzione sia nell'ambito di procedimenti penali.

Altri Uffici giudiziari, invece, hanno iniziato ad inviare i provvedimenti di confisca man mano che maturavano i termini di inoppugnabilità.

E' quindi iniziata una analisi degli atti pervenuti e si è spesso riscontrato che la documentazione trasmessa non era sufficiente ad individuare in maniera precisa i beni confiscati per cui sono stati richiesti ulteriori documenti. E in realtà, molti Uffici giudiziari sono stati colti di sorpresa dalla richiesta poiché non sono istituiti appositi registri cartacei nei quali annotare separatamente le confische.

Tra gli Uffici più attenti agli obiettivi perseguiti dal Commissario vi è stata la Suprema Corte di Cassazione che, assicurando fattivamente la propria disponibilità, ha consentito un apposito incontro per definire più dettagliatamente le attività da compiere al fine di facilitare il passaggio dalla definitività della decisione alla chiusura vera e propria della fase giudiziaria.

La centralità ordinamentale della Suprema Corte nel sistema giudiziario e la quasi certezza che tutti i provvedimenti di confisca sono sottoposti al vaglio del massimo organo giurisdizionale, ha consentito di perfezionare la modalità di raccolta del materiale. Si è così esaminata congiuntamente agli Uffici della Presidenza della Corte la possibilità di un percorso di semplificazione nelle comunicazioni finalizzate alla esecuzione delle confische.

All'Ufficio del Commissario è stato rappresentato che spesso le Corti di Appello, alle quali la Cassazione invia il fascicolo, trasmettono gli atti al Tribunale solo dopo gli adempimenti di competenza (spese, campione penale ecc.).

Tali passaggi determino ritardi nella comunicazione della definitività della confisca, non tanto al Commissario, ma principalmente, all'Agenzia del Demanio (di mesi, per le misure di prevenzione; di anni, anche 4 anni in un caso, per le sentenze penali ex art 12 sexies L. 356/1992).

Tra l'altro, si è, quindi, proposto che la Cassazione all'atto della decisione invii copia dei provvedimenti definitivi di confisca di prevenzione a tutti gli uffici di primo grado.

Con circ. dell'8.05.2008 il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha quindi impartito nuove direttive alle cancellerie penali, disponendo altresì l'invio all'Ufficio del Commissario dei decreti e delle sentenze di primo e secondo grado, nonché la sentenza della Cassazione.

Sulla base dei documenti pervenuti si è potuta elaborare una statistica dal novembre 2007 alla data odierna distinta:

  • per distretti di Corte di Appello;
  • per tipologia di provvedimenti;

giungendo a determinare il numero dei beni confiscati in via definitiva nei diversi Uffici giudiziari, per un totale di 1218.

Per i procedimenti di prevenzione patrimoniale i dati raccolti sono completi al 90%, infatti la tracciabilità del percorso seguito da una misura di prevenzione, per quanto siano state rilevate prassi diverse, consente di monitorare i dati con maggiore facilità rispetto alle altre tipologie di confisca.

Dai dati emerge che vi sono Uffici giudiziari in cui l'attività di prevenzione patrimoniale è più intensa; ciò tuttavia non determina un proporzionale aumento di beni confiscati. Risulta, infatti, che il Tribunale di Bologna, con un unico provvedimento di confisca, ha trasferito al patrimonio dello Stato il numero maggiore di beni.

Occorre precisare che i criteri di conteggio dei beni si è basato su una suddivisione per tipologie e categorie, in particolare per i beni immobili si è ritenuto, ove il provvedimento giudiziario lo consentiva, di considerare bene anche i singoli subalterni.

L'inciso "ove il provvedimento giudiziario lo consentiva" è necessario perché ancora oggi ci si imbatte nella lettura di decreti che per la parte dei beni, eccetto quelli accatastati, sono poco dettagliati (es.: fabbricato in corso di accatastamento a tre piani fuori terra;ditta individuale priva di ulteriori specificazioni).

Per le sentenze penali con applicazione della confisca ex art. 12 sexies L. 356/1992, i dati rivelano l'esiguità dei numeri anche se il fenomeno risulta in crescita, così come riferito dai magistrati nel corso di diverse riunioni convocate dal Commissario.

E' opportuno precisare che in questa materia la possibilità di incompletezza dell'informazione è maggiore rispetto alle misure di prevenzione. Ciò è conseguenza della complessità del procedimento penale su cui si innesta la confisca, della difficoltà per le stesse cancellerie di individuare i procedimenti in cui vi sono beni da devolvere allo Stato. Infatti, presso le cancellerie non esiste alcun registro dei beni sequestrati ai sensi del 12 sexies L. 356/1992, né nell'attuale sistema informatico esistono campi idonei a monitorare detti beni, a ciò va aggiunto che, a differenza della materia preventiva, in confische di questo genere non vi è un Giudice Delegato "fisso" per le diverse fasi giudiziarie a cui possa anche facilmente relazionarsi l'amministratore.

Se per le misure di prevenzione si è potuto con la Suprema Corte immaginare una semplificazione amministrativa dell'iter attraverso l'invio dei decreti e della sentenza anche al Tribunale, per le confische penali ciò non è stato possibile poiché anche per le cancellerie della Corte vi è una difficoltà ad individuare le sentenze con provvedimenti di confisca ex art 12 sexies L. 356/1992.

Inoltre, disporre il semplice invio di copia delle sentenze al Tribunale non consentirebbe alla cancelleria di mettere in esecuzione il provvedimento, poichè raramente i dispositivi delle sentenze contengono l'indicazione dettagliata dei beni o anche la semplice indicazione dell'amministratore, dati tutti presenti nei decreti di sequestro acclusi in originale al fascicolo processuale trasmesso agli organi superiori e di cui non è disposta la conservazione in cancelleria così come previsto per i decreti di sequestro e di confisca prevenzione (appare doveroso però evidenziare che non tutte le cancellerie della prevenzione si attengono a questa disposizione creando ulteriori disservizi). Inoltre il disposto della sentenza va sempre raccordato ad un eventuale provvedimento del tribunale del riesame.

Nella penultima colonna della tabella sono stati monitorati i dati delle confische disposte con procedimenti di esecuzione a seguito dell'applicazione dell'art 12 sexies L. 356/1992.

Il dato è indicativo di un aumento di questa tipologia di procedimenti che consente anche di colpire patrimoni illeciti che in sede dibattimentale erano sfuggiti.

Per questo tipo di procedimenti la rilevazione è piuttosto precisa poiché le cancellerie li registrano caratterizzandoli proprio come confische ai sensi del 12 sexies L. 356/1992. In alcuni Uffici, addirittura, sono stati istituiti registri di comodo per monitorarli.

L'ultima colonna è rileva il totale di beni confiscati descrivibile nel dettaglio.

Alla rilevazione mancano però due dati di sicuro interesse:

  • il valore dei beni;
  • il costo delle amministrazioni.

Il valore dei beni non è ricavabile dagli atti giudiziari e anche ove fosse indicato sarebbe impreciso poiché varia a seguito delle attività di amministrazione.

Il costo delle amministrazione giudiziarie non è stato oggetto, per ora, di analisi anche se diverse prassi e provvedimenti organizzativi di definizione dei costi sono già stati adottati e segnalati a questo Ufficio, come ha fatto il Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria.

La documentazione acquisita non è stata utilizzata solo a fini statistici ma, per la sua immediata utilità, è stata trasmessa agli atti agli Uffici di primo grado - che ancora non avevano ricevuto i provvedimenti definitivi - cosi accelerando gli adempimenti di competenza e realizzando un'attività di impulso alla fase esecutiva giudiziaria.

E, infatti, alcune cancellerie, hanno immediatamente provveduto alla comunicazione della definitività all'Agenzia del Demanio: in questo modo i tempi della procedura sono stati ridotti. Altri Uffici giudiziari, invece, per prassi interne, non hanno proceduto ad effettuare tale comunicazione poiché ritenuta di competenza dalla Corte di Appello di appartenenza.

L'esperienza fino ad oggi acquisita è stata messa a frutto attraverso una puntualizzazione degli adempimenti delle cancellerie della Corte di Cassazione, oggetto di uno ulteriore specifico incontro con il Primo Presidente aggiunto e, altresì, con la proposta al Dipartimento degli Affari di Giustizia del Ministero di valutare l'opportunità di impartire agli Uffici giudiziari specifiche direttive che consentano la rapida chiusura della gestione giudiziaria dopo la definitività della confisca, anche sulla base della mera comunicazione da parte della Corte di Cassazione. Evidente il forte risparmio di risorse che conseguirebbe alla maggiore celerità.

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