In attesa del completo caricamento della banca dati centrale
(SIPPI) e della sottoscrizione della convezione di accesso, il
Commissario ha cercato di avere immediata conoscenza dei beni
definitivamente confiscati nell'anno del proprio mandato.
Per le confische in corso di definizione è stata inviata una
nota a tutti gli Uffici giudiziari invitandoli a trasmettere i
provvedimenti di confisca definitiva sia per misure di prevenzione
sia in applicazione dell'art 12 sexies L. 356/1992.
A fronte di detta nota ventiquattro Uffici giudiziari hanno
segnalato l'assenza di procedure di confisca sia per misure di
prevenzione sia nell'ambito di procedimenti penali.
Altri Uffici giudiziari, invece, hanno iniziato ad inviare i
provvedimenti di confisca man mano che maturavano i termini di
inoppugnabilità.
E' quindi iniziata una analisi degli atti pervenuti e si è
spesso riscontrato che la documentazione trasmessa non era
sufficiente ad individuare in maniera precisa i beni confiscati per
cui sono stati richiesti ulteriori documenti. E in realtà, molti
Uffici giudiziari sono stati colti di sorpresa dalla richiesta
poiché non sono istituiti appositi registri cartacei nei quali
annotare separatamente le confische.
Tra gli Uffici più attenti agli obiettivi perseguiti dal
Commissario vi è stata la Suprema Corte di Cassazione che,
assicurando fattivamente la propria disponibilità, ha consentito un
apposito incontro per definire più dettagliatamente le attività da
compiere al fine di facilitare il passaggio dalla definitività
della decisione alla chiusura vera e propria della fase
giudiziaria.
La centralità ordinamentale della Suprema Corte nel sistema
giudiziario e la quasi certezza che tutti i provvedimenti di
confisca sono sottoposti al vaglio del massimo organo
giurisdizionale, ha consentito di perfezionare la modalità di
raccolta del materiale. Si è così esaminata congiuntamente agli
Uffici della Presidenza della Corte la possibilità di un percorso
di semplificazione nelle comunicazioni finalizzate alla esecuzione
delle confische.
All'Ufficio del Commissario è stato rappresentato che spesso le
Corti di Appello, alle quali la Cassazione invia il fascicolo,
trasmettono gli atti al Tribunale solo dopo gli adempimenti di
competenza (spese, campione penale ecc.).
Tali passaggi determino ritardi nella comunicazione della
definitività della confisca, non tanto al Commissario, ma
principalmente, all'Agenzia del Demanio (di mesi, per le misure di
prevenzione; di anni, anche 4 anni in un caso, per le sentenze
penali ex art 12 sexies L. 356/1992).
Tra l'altro, si è, quindi, proposto che la Cassazione all'atto
della decisione invii copia dei provvedimenti definitivi di
confisca di prevenzione a tutti gli uffici di primo grado.
Con circ. dell'8.05.2008 il Primo Presidente della Corte di
Cassazione ha quindi impartito nuove direttive alle cancellerie
penali, disponendo altresì l'invio all'Ufficio del Commissario dei
decreti e delle sentenze di primo e secondo grado, nonché la
sentenza della Cassazione.
Sulla base dei documenti pervenuti si è potuta elaborare una
statistica dal novembre 2007 alla data odierna distinta:
- per distretti di Corte di Appello;
- per tipologia di provvedimenti;
giungendo a determinare il numero dei beni confiscati in via
definitiva nei diversi Uffici giudiziari, per un totale di
1218.
Per i procedimenti di prevenzione patrimoniale
i dati raccolti sono completi al 90%, infatti la tracciabilità del
percorso seguito da una misura di prevenzione, per quanto siano
state rilevate prassi diverse, consente di monitorare i dati con
maggiore facilità rispetto alle altre tipologie di confisca.
Dai dati emerge che vi sono Uffici giudiziari in cui l'attività
di prevenzione patrimoniale è più intensa; ciò tuttavia non
determina un proporzionale aumento di beni confiscati. Risulta,
infatti, che il Tribunale di Bologna, con un unico provvedimento di
confisca, ha trasferito al patrimonio dello Stato il numero
maggiore di beni.
Occorre precisare che i criteri di conteggio dei beni si è
basato su una suddivisione per tipologie e categorie, in
particolare per i beni immobili si è ritenuto, ove il provvedimento
giudiziario lo consentiva, di considerare bene anche i singoli
subalterni.
L'inciso "ove il provvedimento giudiziario lo consentiva" è
necessario perché ancora oggi ci si imbatte nella lettura di
decreti che per la parte dei beni, eccetto quelli accatastati, sono
poco dettagliati (es.: fabbricato in corso di accatastamento a tre
piani fuori terra;ditta individuale priva di ulteriori
specificazioni).
Per le sentenze penali con applicazione della
confisca ex art. 12 sexies L. 356/1992, i dati rivelano
l'esiguità dei numeri anche se il fenomeno risulta in crescita,
così come riferito dai magistrati nel corso di diverse riunioni
convocate dal Commissario.
E' opportuno precisare che in questa materia la possibilità di
incompletezza dell'informazione è maggiore rispetto alle misure di
prevenzione. Ciò è conseguenza della complessità del procedimento
penale su cui si innesta la confisca, della difficoltà per le
stesse cancellerie di individuare i procedimenti in cui vi sono
beni da devolvere allo Stato. Infatti, presso le cancellerie non
esiste alcun registro dei beni sequestrati ai sensi del 12
sexies L. 356/1992, né nell'attuale sistema informatico
esistono campi idonei a monitorare detti beni, a ciò va aggiunto
che, a differenza della materia preventiva, in confische di questo
genere non vi è un Giudice Delegato "fisso" per le diverse fasi
giudiziarie a cui possa anche facilmente relazionarsi
l'amministratore.
Se per le misure di prevenzione si è potuto con la Suprema Corte
immaginare una semplificazione amministrativa dell'iter attraverso
l'invio dei decreti e della sentenza anche al Tribunale, per le
confische penali ciò non è stato possibile poiché anche per le
cancellerie della Corte vi è una difficoltà ad individuare le
sentenze con provvedimenti di confisca ex art 12 sexies L.
356/1992.
Inoltre, disporre il semplice invio di copia delle sentenze al
Tribunale non consentirebbe alla cancelleria di mettere in
esecuzione il provvedimento, poichè raramente i dispositivi delle
sentenze contengono l'indicazione dettagliata dei beni o anche la
semplice indicazione dell'amministratore, dati tutti presenti nei
decreti di sequestro acclusi in originale al fascicolo processuale
trasmesso agli organi superiori e di cui non è disposta la
conservazione in cancelleria così come previsto per i decreti di
sequestro e di confisca prevenzione (appare doveroso però
evidenziare che non tutte le cancellerie della prevenzione si
attengono a questa disposizione creando ulteriori disservizi).
Inoltre il disposto della sentenza va sempre raccordato ad un
eventuale provvedimento del tribunale del riesame.
Nella penultima colonna della tabella sono stati monitorati i
dati delle confische disposte con procedimenti di
esecuzione a seguito dell'applicazione dell'art 12
sexies L. 356/1992.
Il dato è indicativo di un aumento di questa tipologia di
procedimenti che consente anche di colpire patrimoni illeciti che
in sede dibattimentale erano sfuggiti.
Per questo tipo di procedimenti la rilevazione è piuttosto
precisa poiché le cancellerie li registrano caratterizzandoli
proprio come confische ai sensi del 12 sexies L. 356/1992.
In alcuni Uffici, addirittura, sono stati istituiti registri di
comodo per monitorarli.
L'ultima colonna è rileva il totale di beni confiscati
descrivibile nel dettaglio.
Alla rilevazione mancano però due dati di sicuro interesse:
- il valore dei beni;
- il costo delle amministrazioni.
Il valore dei beni non è ricavabile dagli atti giudiziari e
anche ove fosse indicato sarebbe impreciso poiché varia a seguito
delle attività di amministrazione.
Il costo delle amministrazione giudiziarie non è stato oggetto,
per ora, di analisi anche se diverse prassi e provvedimenti
organizzativi di definizione dei costi sono già stati adottati e
segnalati a questo Ufficio, come ha fatto il Presidente della
Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria.
La documentazione acquisita non è stata utilizzata solo a fini
statistici ma, per la sua immediata utilità, è stata trasmessa agli
atti agli Uffici di primo grado - che ancora non avevano ricevuto i
provvedimenti definitivi - cosi accelerando gli adempimenti di
competenza e realizzando un'attività di impulso alla fase esecutiva
giudiziaria.
E, infatti, alcune cancellerie, hanno immediatamente provveduto
alla comunicazione della definitività all'Agenzia del Demanio: in
questo modo i tempi della procedura sono stati ridotti. Altri
Uffici giudiziari, invece, per prassi interne, non hanno proceduto
ad effettuare tale comunicazione poiché ritenuta di competenza
dalla Corte di Appello di appartenenza.
L'esperienza fino ad oggi acquisita è stata messa a frutto
attraverso una puntualizzazione degli adempimenti delle cancellerie
della Corte di Cassazione, oggetto di uno ulteriore specifico
incontro con il Primo Presidente aggiunto e, altresì, con la
proposta al Dipartimento degli Affari di Giustizia del Ministero di
valutare l'opportunità di impartire agli Uffici giudiziari
specifiche direttive che consentano la rapida chiusura della
gestione giudiziaria dopo la definitività della confisca, anche
sulla base della mera comunicazione da parte della Corte di
Cassazione. Evidente il forte risparmio di risorse che
conseguirebbe alla maggiore celerità.